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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 agosto 2023

Cassazione n. 41008/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA] LOY, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

I [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalla destrezza.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata articolando due motivi.

2.1. Con il primo solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. n. 162/2022 laddove dispone la proroga dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 per contrasto con gli articoli 2, 3, 77 e 117 comma 1 Cost. ove non prevede che siano secluse dal differimento dell'entrata in vigore le disposizioni penali sostanziali più favorevoli come quella sulla procedibilità a querela del delitto di cui all'art. 624 - 625 n. 4 cod. pen., chiedendo in alternativa una interpretazione conforme all'ordinamento costituzionale considerando la immediata applicabilità della norma di cui all'art. 624 co. 3 cod. pen. sulla procedibilità a querela del delitto di furto.

2.2. Con il secondo deduce la mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla escussione della teste [OSCURATO:PERSONA] e correlato vizio della motivazione della ordinanza reiettiva.

3. Con successiva memoria il difensore ha depositato verbale di remissione di querela con contestuale accettazione da parte della persona offesa e concluso per la declaratoria di improcedibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve pregiudizialmente prendersi atto dell'intervenuta remissione della querela - tale dovendosi intendere la denuncia presentata dalla persona offesa il 22 gennaio 2018, dal cui verbale di ricezione emerge la espressa richiesta di procedere nei confronti dell'allora ignota autrice del reato denunziato - e contestuale accettazione da parte dell'imputata, ritualmente effettuate come risulta dal relativo verbale del 25 agosto 2023 del Commissariato di Viareggio.

2. Deve allora rilevarsi come ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, entrato in vigore il 30 dicembre dello stesso anno, il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 4 c.p., al tempo della sua consumazione procedibile d'ufficio, è divenuto procedibile esclusivamente a querela di parte, che, nel caso di specie - come già ricordato - è stata comunque proposta.

Non di meno, stante che il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo opera anche con riguardo al regime di procedibilità (ex multis Sez. 2, n. 12179 del 25/01/2023, Cianfrocca, Rv. 284825), deve ribadirsi che la remissione di querela, formalizzata vigente il regime di procedibilità d'ufficio, determina l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non trovando applicazione la disciplina transitoria prevista dall'art. 85, comma 1, del citato d.lgs. (Sez. 2, n. 8938 del 20/01/2023, Baratta, Rv. 284288).

Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per intervenuta remissione della querela e, in assenza di accordi di segno diverso tra le parti, pone le spese del procedimento a carico della querelata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputata al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA] LOY, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. I [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalla destrezza. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata articolando due motivi. 2.1. Con il primo solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. n. 162/2022 laddove dispone la proroga dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 per contrasto con gli articoli 2, 3, 77 e 117 comma 1 Cost. ove non prevede che siano secluse dal differimento dell'entrata in vigore le disposizioni penali sostanziali più favorevoli come quella sulla procedibilità a querela del delitto di cui all'art. 624 - 625 n. 4 cod. pen., chiedendo in alternativa una interpretazione conforme all'ordinamento costituzionale considerando la immediata applicabilità della norma di cui all'art. 624 co. 3 cod. pen. sulla procedibilità a querela del delitto di furto. 2.2. Con il secondo deduce la mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla escussione della teste [OSCURATO:PERSONA] e correlato vizio della motivazione della ordinanza reiettiva. 3. Con successiva memoria il difensore ha depositato verbale di remissione di querela con contestuale accettazione da parte della persona offesa e concluso per la declaratoria di improcedibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve pregiudizialmente prendersi atto dell'intervenuta remissione della querela - tale dovendosi intendere la denuncia presentata dalla persona offesa il 22 gennaio 2018, dal cui verbale di ricezione emerge la espressa richiesta di procedere nei confronti dell'allora ignota autrice del reato denunziato - e contestuale accettazione da parte dell'imputata, ritualmente effettuate come risulta dal relativo verbale del 25 agosto 2023 del Commissariato di Viareggio. 2. Deve allora rilevarsi come ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, entrato in vigore il 30 dicembre dello stesso anno, il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 4 c.p., al tempo della sua consumazione procedibile d'ufficio, è divenuto procedibile esclusivamente a querela di parte, che, nel caso di specie - come già ricordato - è stata comunque proposta. Non di meno, stante che il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo opera anche con riguardo al regime di procedibilità (ex multis Sez. 2, n. 12179 del 25/01/2023, Cianfrocca, Rv. 284825), deve ribadirsi che la remissione di querela, formalizzata vigente il regime di procedibilità d'ufficio, determina l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non trovando applicazione la disciplina transitoria prevista dall'art. 85, comma 1, del citato d.lgs. (Sez. 2, n. 8938 del 20/01/2023, Baratta, Rv. 284288). Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per intervenuta remissione della querela e, in assenza di accordi di segno diverso tra le parti, pone le spese del procedimento a carico della querelata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento del
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