Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 24347/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

RG 16403-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - per regolamento di competenza avverso [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di ROMA n.

RG 34562/2020, del 05/05/2021; Ric. 2021 n. 16403 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per l'accoglimento dell'istanza di regolamento necessario di competenza e l'annullamento dell'ordinanza impugnata; conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.con sentenza n. 10483 del 26 novembre 2019 il Tribunale di Roma ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 17 agosto 2009 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];

2. innanzi al medesimo Tribunale il Brancati ha impugnato, c on procedimento ex lege n. 92 del 2012, il licenziamento orale asseritamente intimato da [OSCURATO:PERSONA] in data 31 luglio 2019; 3.il Tribunale adito, con ordinanza del 5 maggio 2021 resa nella fase di opposizione, constatato che la sentenza n. 10483/2019 risultava impugnata in appello e “considerato che l’accertamento contenuto” in detta pronuncia circa l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con Unicredit “è stato invocato dalle parti nel presente giudizio”, ha sospeso il procedimento ex art. 337, c. 2, c.p.c.;

4. avverso l'ordinanza ha proposto regolamento di competenza il Brancati; ha resistito [OSCURATO:PERSONA], comunicando anche memoria; 5.il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. con l’un ico motivo il ricorrente denuncia l’illegittimità del provvedimento di sospensione facoltativa del giudizio pronunciato dal Tribunale di Roma per “violazione e falsa applicazione degli articoli Ric. 2021 n. 16403 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -3- 295 e 337 c.p.c.”, lamentando sia l’ “assenza della prognosi sull’accoglibilità del ricorso in appello”, sia l’ “assenza di pregiudizialità tecnico giuridica”; 2.l’istanza ex art. 42 c.p.c. è fondata; ancora di recente le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito il principio secondo cui: “In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere adottata, in via facoltativa,ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.” (Cass.

SS.UU. n. 21763 del 2021); la pronuncia è in dichiarata continuità con Cass.

SS.UU. n. 10027 del 2012, ponendosi nella medesima “giusta - e ormai imprescindibile - ottica di limitare per quanto possibile i casi di applicazione dell'art. 295 c.p.c. per evitare l'enorme dilatazione della durata dei processi che la sospensione (forzatamente) necessaria comporterebbe (e, quindi, per assicurare, nella sua effettività, il principio della durata ragionevole del processo, nella specie di quello ‘pregiudicato’)”; si sottolinea la valenza generale dell’art. 337 cpv., “nel senso che si rivolge all'autorità che la sentenza del giudice spiega in un altro processo tra le stesse parti, sia o non sia passata in giudicato.

In entrambi i casi, se la sentenza è impugnata, il giudice davanti al quale l'autorità della sentenza è stata invocata si troverà di fronte all'alternativa tra la condivisione (almeno in termini potenziali) dell'accertamento in questa contenuto o la Ric. 2021 n. 16403 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -4- sospensione del processo nell'attesa della decisione del giudice dell'impugnazione”; in questa prospettiva, pacificamente la relativa ordinanza, resa ai sensi dell'art. 337, c. 2, c.p.c., è impugnabile col regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cass. n. 14337 del 2019; Cass. n. 23010 del 2017; Cass. n. 16142 del 2015; Cass. n. 23977 del 2010); ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dalla citata disposizione, è “indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta; ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici” (in termini, Cass.n. 14146 del 2020, con la copiosa giurisprudenza ivi citata in motivazione); nella specie, l'ordinanza del Tribunale di Roma qui impugnata, omette tale valutazione, limitandosi a ravvisare un rapporto di pregiudizialità tra l’impugnativa del licenziamento e la sentenza n. 10483 del 2019 impugnata in appello; orbene, se il sindacato di questa Corte non può certamente trasmodare nella rivisitazione dell'adeguatezza degli argomenti a supporto della Ric. 2021 n. 16403 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -5- sentenza già intervenuta in altro giudizio e tuttora impugnata, giacché in tal modo verrebbe ad accedersi ad un sindacato di merito -estraneo al presente mezzo impugnatorio, previsto esclusivamente in funzione della verifica della conformità dell'attività del Giudice alla norma processuale che la regola - sull'oggetto della causa devoluta alla cognizione del Giudice di merito, tuttavia questa Corte è certamente tenuta a verificare i requisiti dì validità del provvedimento di sospensione, in relazione all'esistenza della ragione giustificativa del potere discrezionale di sospensione; “tale potere discrezionale può, infatti, bene essere esercitato a condizione che si dia conto, purché in modo non meramente apparente, di tali indispensabili valutazioni […] altrimenti risolvendosi la sospensione nell'esercizio immotivato di un potere -che da discrezionale diverrebbe arbitrario ed incontrollabile - e finendo con il sovrapporsi meccanicisticamente alla diversa - e non configurabile, per quanto detto -ipotesi della sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c.” (Cass. n. 16142 del 2015);

3. conclusivamente il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata cassata, disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice di merito indicato in dispositivo, cui si rimette la liquidazione delle spese anche della presente fase; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 16403-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - per regolamento di competenza avverso [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di ROMA n. RG 34562/2020, del 05/05/2021; Ric. 2021 n. 16403 sez. ML -ud. 31-03-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per l'accoglimento dell'istanza di regolamento necessario di competenza e l'annullamento dell'ordinanza impugnata; conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.con sentenza n. 10483 del 26 novembre 2019 il Tribunale di Roma ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 17 agosto 2009 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2. innanzi al medesimo Tribunale il Brancati ha impugnato, c on procedimento ex lege n. 92 del 2012, il licenziamento orale asseritamente intimato da [OSCURATO:PERSONA] in data 31 luglio 2019; 3.il Tribunale adito, con ordinanza del 5 maggio 2021 resa nella fase di opposizione, constatato che la sentenza n. 10483/2019 risultava impugnata in appello e “considerato che l’accertamento contenuto” in detta pronuncia circa l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con Unicredit “è stato invocato dalle parti nel presente giudizio”, ha sospeso il procedimento ex art. 337, c. 2, c.p.c.; 4. avverso l'ordinanza ha proposto regolamento di competenza il Brancati; ha resistito [OSCURATO:PERSONA], comunicando anche memoria; 5.il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’un ico motivo il ricorrente denuncia l’illegittimità del provvedimento di sospensione facoltativa del giudizio pronunciato dal Tribunale di Roma per “violazione e falsa applicazione degli articoli Ric. 2021 n. 16403 sez. ML -ud. 31-03-2022 -3- 295 e 337 c.p.c.”, lamentando sia l’ “assenza della prognosi sull’accoglibilità del ricorso in appello”, sia l’ “assenza di pregiudizialità tecnico giuridica”; 2.l’istanza ex art. 42 c.p.c. è fondata; ancora di recente le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito il principio secondo cui: “In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere adottata, in via facoltativa,ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.” (Cass. SS.UU. n. 21763 del 2021); la pronuncia è in dichiarata continuità con Cass. SS.UU. n. 10027 del 2012, ponendosi nella medesima “giusta - e ormai imprescindibile - ottica di limitare per quanto possibile i casi di applicazione dell'art. 295 c.p.c. per evitare l'enorme dilatazione della durata dei processi che la sospensione (forzatamente) necessaria comporterebbe (e, quindi, per assicurare, nella sua effettività, il principio della durata ragionevole del processo, nella specie di quello ‘pregiudicato’)”; si sottolinea la valenza generale dell’art. 337 cpv., “nel senso che si rivolge all'autorità che la sentenza del giudice spiega in un altro processo tra le stesse parti, sia o non sia passata in giudicato. In entrambi i casi, se la sentenza è impugnata, il giudice davanti al quale l'autorità della sentenza è stata invocata si troverà di fronte all'alternativa tra la condivisione (almeno in termini potenziali) dell'accertamento in questa contenuto o la Ric. 2021 n. 16403 sez. ML -ud. 31-03-2022 -4- sospensione del processo nell'attesa della decisione del giudice dell'impugnazione”; in questa prospettiva, pacificamente la relativa ordinanza, resa ai sensi dell'art. 337, c. 2, c.p.c., è impugnabile col regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cass. n. 14337 del 2019; Cass. n. 23010 del 2017; Cass. n. 16142 del 2015; Cass. n. 23977 del 2010); ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dalla citata disposizione, è “indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta; ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici” (in termini, Cass.n. 14146 del 2020, con la copiosa giurisprudenza ivi citata in motivazione); nella specie, l'ordinanza del Tribunale di Roma qui impugnata, omette tale valutazione, limitandosi a ravvisare un rapporto di pregiudizialità tra l’impugnativa del licenziamento e la sentenza n. 10483 del 2019 impugnata in appello; orbene, se il sindacato di questa Corte non può certamente trasmodare nella rivisitazione dell'adeguatezza degli argomenti a supporto della Ric. 2021 n. 16403 sez. ML -ud. 31-03-2022 -5- sentenza già intervenuta in altro giudizio e tuttora impugnata, giacché in tal modo verrebbe ad accedersi ad un sindacato di merito -estraneo al presente mezzo impugnatorio, previsto esclusivamente in funzione della verifica della conformità dell'attività del Giudice alla norma processuale che la regola - sull'oggetto della causa devoluta alla cognizione del Giudice di merito, tuttavia questa Corte è certamente tenuta a verificare i requisiti dì validità del provvedimento di sospensione, in relazione all'esistenza della ragione giustificativa del potere discrezionale di sospensione; “tale potere discrezionale può, infatti, bene essere esercitato a condizione che si dia conto, purché in modo non meramente apparente, di tali indispensabili valutazioni […] altrimenti risolvendosi la sospensione nell'esercizio immotivato di un potere -che da discrezionale diverrebbe arbitrario ed incontrollabile - e finendo con il sovrapporsi meccanicisticamente alla diversa - e non configurabile, per quanto detto -ipotesi della sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c.” (Cass. n. 16142 del 2015); 3. conclusivamente il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata cassata, disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice di merito indicato in dispositivo, cui si rimette la liquidazione delle spese anche della presente fase; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale
Sentenza Cassazione n. 24347/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris