CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20235/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della configurabilità della fattispecie di lieve entità; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, nonché manifestamente infondate posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la condotta di trasporto di droga a bordo di una motonave proveniente da un paese straniero, non può essere qualificata di lieve entità a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sottolineando il considerevole dato quantitativo di sostanza detenuta dall'imputato (dalla stessa era possibile ricavare 4.786 dosi di eroina), l'elevata qualità della sostanza stupefacente nonché la circostanza che si trattasse di un trasporto di droga a bordo di una motonave proveniente da Paese estero, eseguito da una persona apparentemente insospettabile, e, secondo quanto ammesso dalla stessa, in cambio di un compenso in denaro; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.MotPosmxTp„. IN • U 2re6