Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2025

Cassazione n. 04133/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; ritenuto che con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le tre sentenze in istanza specificate, ed ha osservato innanzitutto che le condotte sanzionate con la prima sentenza riguardassero fatti commessi nel 2007, ad una distanza cronologica con i fatti giudicati con le ulteriori due pronunce, che, in assenza di ulteriori indici, escludeva la possibilità di riconoscere un'unitarietà di ideazione; quanto alle condotte di cui alle ulteriori due sentenze, rispettivamente una truffa commessa il 21/01/2012 ed un furto aggravato commesso il 26/03/2012, osservava il G.E. come ostasse al riconoscimento della continuazione la diversità di modus operandi e la circostanza che il fatto giudicato con la terza sentenza (furto di un cellulare) apparisse il frutto di una decisione estemporanea, sorta da circostanze contingenti non preventivabili ex ante; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su motivi di merito e aspecifici, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente assertivo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione; ricordato infatti che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); ricordato altresì che il programma criminoso non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento (venendo la stessa sanzionata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei: cfr. Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è per natura indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori tra le diverse condotte poste in essere, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita; che l'accertamento degli indici sintomatici dell'unitarietà del disegno criminos9 «è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, qu\ando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non massimata); rilevato altresì che il G. E., contrariamente a quanto dedotto in ricorso, non si è sottratto dalla disamina circa il possibile riconoscimento parziale dell'invocata continuazione, motivando specificatamente sul mancato riconoscimento del beneficio tra le sentenze sub 2 e 3; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; ritenuto che con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le tre sentenze in istanza specificate, ed ha osservato innanzitutto che le condotte sanzionate con la prima sentenza riguardassero fatti commessi nel 2007, ad una distanza cronologica con i fatti giudicati con le ulteriori due pronunce, che, in assenza di ulteriori indici, escludeva la possibilità di riconoscere un'unitarietà di ideazione; quanto alle condotte di cui alle ulteriori due sentenze, rispettivamente una truffa commessa il 21/01/2012 ed un furto aggravato commesso il 26/03/2012, osservava il G.E. come ostasse al riconoscimento della continuazione la diversità di modus operandi e la circostanza che il fatto giudicato con la terza sentenza (furto di un cellulare) apparisse il frutto di una decisione estemporanea, sorta da circostanze contingenti non preventivabili ex ante; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su motivi di merito e aspecifici, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente assertivo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione; ricordato infatti che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); ricordato altresì che il programma criminoso non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento (venendo la stessa sanzionata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei: cfr. Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è per natura indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori tra le diverse condotte poste in essere, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita; che l'accertamento degli indici sintomatici dell'unitarietà del disegno criminos9 «è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, qu\ando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non massimata); rilevato altresì che il G. E., contrariamente a quanto dedotto in ricorso, non si è sottratto dalla disamina circa il possibile riconoscimento parziale dell'invocata continuazione, motivando specificatamente sul mancato riconoscimento del beneficio tra le sentenze sub 2 e 3; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04133/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris