CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21961/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi straordinari ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 febbraio 2022, n. 22098, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di assise di appello di Bologna del 30 settembre 2020, che li aveva condannati per il reato di omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA], commesso in concorso, tra loro e con il padre [OSCURATO:PERSONA], e porto in luogo pubblico di un'arma da sparo utilizzata per commettere l'omicidio. La Corte di assise di appello di Bologna giudicava quale giudice del rinvio a seguito della precedente sentenza del 3 luglio 2019, n. 51485, con cui la Corte di Cassazione, prima sezione penale, aveva annullato con rinvio la originaria sentenza della Corte di assise di appello di Bologna del 27 settembre 2018 che aveva assolto i due imputati, confermando la condanna solo del padre [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di una vicenda che ha coinvolto due famiglie albanesi, la famiglia Preci e la famiglia Nikolli, legate tra loro in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva sposato [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricostruzione dei giudici del merito, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiamato il fratello Anton dicendogli che la convivenza matrimoniale era diventata intollerabile e lo aveva pregato di andare a prenderla nel luogo, Gorgonzola, in cui abitava con la famiglia del marito. Anton si era recato a Gorgonzola e si era fatto accompagnare dallo zio Petrit ed aveva prelevato Ambra e l'aveva portata a Rimini dove viveva invece la famiglia Nikolli. Il gesto aveva, tuttavia, provocato la reazione dei familiari del marito. Il padre, Lek, il fratello Altin, e lo stesso marito di Ambra, Edmondi si erano recati a Rimini, avevano raggiunto il ristorante ove lavorava Anton. Scesi dall'auto, avevano convocato l'Anton all'esterno, rivolgendosi ad una cameriera. Anton aveva chiamato lo zio, Petrit, oltre un'altra persona. Lek si era prima allontanato e dopo poco, tornato sul posto, aveva esploso un primo colpo in aria e un secondo proiettile alle spalle del Petrit in fuga, attingendolo e cagionandone la morte. In primo grado erano stati condannati Lek:, autore materiale, ed i figli Edmond ed Altin in concorso. In secondo grado era stato condannato soltanto Lek ed assolti Edmond ed Altin per mancanza di prova della consapevolezza della volontà omicida del padre. L'assoluzione era stata oggetto di ricorso per cassazione, cui era seguita la pronuncia 51485 del 2019 della prima sezione penale di annullamento con rinvio. Il giudizio di rinvio aveva portato alla condanna anche di Edmond ed Altin, che avevano presentato ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con la sentenza 22098 del 2022 della quinta sezione penale, oggi oggetto di ricorso straordinario. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., gli imputati, che con unico motivo, articolato in sei punti, lamentano l'errore di fatto contenuto nella sentenza impugnata sulle seguenti circostanze: 1) la sentenza 22098 del 2022 avrebbe omesso di valutare il secondo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che contestava l'attendibilità delle dichiarazioni predibattimentali di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari ed allegava a sostegno i messaggi estrapolati dal telefono della stessa; in nessun punto della sentenza n.22098 del 2022 si dà atto di aver valutato tali messaggi, da cui emergeva che già all'epoca dei fatti [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato l'intenzione di andare in America, non era mai stata picchiata dal marito e non temeva per la sua vita. La omessa valutazione di tali messaggi è stata decisiva, perché l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali di [OSCURATO:PERSONA] è stata decisiva per la condanna, come dimostrato dalla circostanza che la originaria pronuncia di appello che le aveva escluse era pervenuta all'assoluzione degli imputati; 2) la sentenza 22098 del 2022, riportando al suo interno nella descrizione dei fatti a pag. 7 un passaggio della precedente pronuncia della Corte di Cassazione n. 51485 del 2019 in cui si scrive che, in occasione della discesa da Gorgonzola a Rimini, Altin, Edmond e [OSCURATO:PERSONA] avevano lasciato i telefoni a casa, ne avrebbe mutuato l'errore in fatto commesso da tale sentenza, perché in realtà Lek ed [OSCURATO:PERSONA] si fanno numerose chiamate mentre sono a Rimini. L'errore in fatto era stato segnalato nelle memorie difensive depositate prima della discussione ed è rimasto privo di considerazione; 3) la sentenza 22098 del 2022, riportando al suo interno nella descrizione dei fatti a pag. 6 un passaggio della precedente pronuncia della Corte di Cassazione n. 51485 del 2019 in cui si scrive che otto ore prima dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato alla presenza dei figli, odierni ricorrenti, minacce di morte a [OSCURATO:PERSONA], padre di Ambra, ne avrebbe mutuato l'errore in fatto commesso da tale sentenza, perché in realtà agli orari in cui risultano le due uniche telefonate di [OSCURATO:PERSONA] a Nikolli i due figli, ed odierni ricorrenti, erano ancora al lavoro. La circostanza è stata ritenuta decisiva in punto di consapevolezza dei figli sulla volontà omicida del padre; 4) la sentenza 22098 del 2022, riportando al suo interno nella descrizione dei fatti a pag. 12 un passaggio della pronuncia della Corte di assise di appello, in cui si scrive che i Preci, recatisi a Rimini, avrebbero sfruttato l'effetto sorpresa, ne avrebbe mutuato l'errore in fatto commesso da tale sentenza, perché in realtà risulta che [OSCURATO:PERSONA], entrato nel locale, si presentò ad una cameriera e chiese di riferire della propria presenza ad [OSCURATO:PERSONA] e che lo avrebbe aspettato fuori dal locale e che i Preci aspettarono Nikolli per venti minuti nel bar di fianco al locale; 5) la sentenza 22098 del 2022, riportando al suo interno nella descrizione dei fatti a pag. 13 un passaggio della pronuncia della Corte di assise di appello, in cui si scrive che l'esagitazione del padre [OSCURATO:PERSONA] si era manifestata nel corso del viaggio di discesa a Rimini in alcune conversazioni telefoniche, ne avrebbe mutuato l'errore in fatto commesso da tale sentenza, perché in realtà risulta che durante il viaggio non vi furono telefonate di [OSCURATO:PERSONA] a Nikolli; 6) la sentenza 22098 del 2022 avrebbe inventato il particolare riportato a pag. 24 della sentenza, in cui si scrive che l'acquisizione ex art. 500, comma 4, cod.proc. pen. delle dichiarazioni predibattimentali di [OSCURATO:PERSONA]:olli si giustificava perché la stessa era in precedenza sfruttata come prostituta e soggiogata mediante l'utilizzo del rito voodoo, in quanto l'istruttoria svolta nel corso del processo non ha dimostrato in alcun modo tale condizione ci sfruttamento né l'esistenza di tale forma di rito. 3. La difesa degli imputati ha chiesto la trattazione orale. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesi:o l'inammissibilità del ricorso. Il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. L'argomento riportato sopra sub 1), secondo cui la sentenza n. 22098 del 2022 sarebbe viziata per aver omesso di valutare il secondo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che contestava l'attendibilità delle dichiarazioni predibattimentali di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari allegando a sostegno i messaggi estrapolati dal telefono della stessa, è infondato. E' vero, infatti, che la sentenza n. 22098 si è limitata ad esaminare il motivo proposto da tutti i ricorsi in ordine alla acquisizione, asseritamente non corretta alla luce dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattimentali di [OSCURATO:PERSONA], ma non anche il motivo sulla credibilità della stessa che aveva proposto il solo ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (che, peraltro, difendeva soltanto [OSCURATO:PERSONA], ma non Altin); però è anche vero che ai fini della decisione della Quinta sezione, che riguardava in realtà soltanto la consapevolezza di Edmond ed Altin del possesso della pistola da parte del padre in occasione della spedizione punitiva, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], e quindi il giudizio di credibilità sulla stessa, sono del tutto irrilevanti. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non è una testimone dell'omicidio, non era presente al momento del fatto, nè risulta aver avuto conversazioni telefoniche con il marito o il cognato durante la loro discesa a Rimini o aver riferito della loro volontà omicida. La sentenza oggetto di ricorso straordinario a pag. 29 si limita ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito, con riferimento al marito, degli "atteggiamenti ossessivi, violenti e minacciosi posti in essere in passato da quest'ultimo, sia nei confronti della moglie che del suocero, emersi dalle dichiarazioni dei testi e della giovane sposa, acquisite, come si è detto, ai sensi dell'art. 500, co. 4, c.p.p.", che però è un inciso non decisivo nel percorso logico della decisione.Il percorso logico della decisione è il seguente (sempre pag. 29): "ciò risulta in modo incontestabile dalla condotta dei tre Preci, come ricostruita sulla base delle deposizioni dei testi escussi (ad eccezione del Feligioni). Essi infatti, giunti sul luogo del delitto, erano scesi "quasi contemporaneamente' o, comunque, "in strettissima sequenza" dall'autovettura su cui viaggiavano; in quel frangente, il [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso un primo colpo di pistola, che aveva determinato "un fuggi fuggi generale"; a questo punto i tre Preci si erano scagliati verso il [OSCURATO:PERSONA], cercando di bloccarlo, ma quest'ultimo, liberatosi dalla loro presa, si era dato alla fuga, venendo raggiunto alle spalle dal secondo colpo di pistola esploso dal [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva causato la morte (cfr., in particolare, tra le altre, le dichiarazioni dei testi Vandi; Persano, Palazzini, Arcangeli: pp. 49-53 della sentenza impugnata). Appare pertanto evidente come i fratelli Preci, quanto meno dopo l'esplosione del primo colpo di pistola, siano stati messi in condizione di comprendere con assoluta chiarezza quale fosse l'intenzione del padre e, ciò nonostante, abbiano continuato nella loro azione. I ricorrenti, irfatti, non solo non si sono allontanati dal luogo del delitto, né hanno provato a interrompere l'iniziativa" paterna, ma, anzi, l'hanno appoggiata e condivisa, aggredendo fisicamente il [OSCURATO:PERSONA] sino a quando, quest'ultimo, sottrattosi allo loro presa, non era stato colpito alle spalle dal secondo proiettile, condividendo fino alle estreme conseguenze il proposito criminoso del padre. Tale conclusione ovviamente non mette in discussione l'intrinseca coerenza logica del percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale„ che ha correttamente evidenziato, tra l'altro, come l'arma, essendo essenziale per porre in essere l'aggressione "come venne in concreto realizzata.. .non poteva che essere nota a tutti. Solo sull'arma, infatti, il Preci potevano fare affidamento, una volta che i Nikolli si erano effettivamente "organizzati", come prevedibile, del resto, e come direttamente constatato". Come si può constatare la pronuncia n. 22098 prescinde dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] nel percorso logico che porta a confermare la log cità del giudizio di responsabilità emesso dalla corte territoriale, talchè, in definitiva, l'omesso esame del motivo sulla credibilità di [OSCURATO:PERSONA] non è stato decisivo, in quanto da esso non discende, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato (Sez. 2, Sentenza n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982: in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il 71A-t relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione). Invece, quanto agli altri argomenti proposti nel ricorso straordinario, va evidenziato che gli argomenti sopra indicati sub 2) e 3) censurano nella forma dell'errore di fatto dei passaggi che non sono, in realtà, nella sentenza impugnata ma nella precedente sentenza della Prima sezione della Cassazione n. 51485 del 2019, che aveva annullato con rinvio la sentenza di assoluzione del giudice di appello (peraltro, quello sub 3 è, a sua volta, una citazione de la prima sentenza di appello). La sentenza oggetto di ricorso straordinario si limita a citare questi passaggi in fatto, talchè anche ammesso che essi possano avere avuto un rilievo decisivo nel percorso logico della pronuncia n. 51485 del 2019, tali asseriti errori di fatto avrebbero dovuto condurre, al più, alla impugnazione straordinaria contro la prima decisione di legittimità. Gli argomenti sopra indicati sub 4) e 5) censurano, invece, passaggi in cui la sentenza oggetto di ricorso straordinario si limita a citare la sentenza di appello. Pertanto, anche a volerli ritenere rilevanti, essi avrebbero dovuto essere correttamente rilevati a suo tempo mediante ricorso per cassazione per illogicità della sentenza di secondo grado derivante da travisamento delle evidenze probatorie, motivo di ricorso che non può essere recuperato adesso attraverso il rimedio del ricorso straordinario. L'argomento sopra indicato sub 6) è, invece, un errore in fatto non della sentenza n. 22098, ma del ricorrente, perché, in realtà, la pronuncia oggetto di ricorso straordinario non ha mai sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] sia stata soggiogata con il rito voodoo, ma ha solo riportato la citazione di un precedente giurisprudenziale in cui l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali era stata riconosciuta come legittima in un caso in cui la testimone era stata soggiogata con tale rito. Si riporta per intero il paragrafo 7.1. della sentenza impugnata per evidenziare la svista percettiva in cui è incorso il difensore dei ricorrenti: "venendo, più specificamente, ad affrontare una delle questioni di puro diritto comuni ai ricorrenti, riguardante la sussistenza o meno dei requisiti necessari ad attivare il meccanismo di acquisizione processuale previsto dall'art. 500, co. 4, c.p.p., va ricordato come al riguardo la giurisprudenza di legittimità sia giunta da tempo a conclusioni assolutamente condivisibili. Si è affermato, innanzitutto, che, ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma quarto, c.p.p., la sussistenza di "elementi concreti" per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza o minaccia può desumersi da circostanze sintomatiche dell'intimidazione emerse anche soltanto al di fuori del dibattimento (cfr. Cass., Sez. 3, n. 10486 del 19/11/2014, Rv. 263009). Tali "elementi concreti", tuttavia, (ed è questo il profilo che non sembra essere stato adeguatamente considerato dai ricorrenti) non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino - con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna - l'esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il dichiarante, potendo, invece, essere desunti da qualsiasi circostanza sintomatica della subita intimidazione, emersa al di fuori o anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali e quindi idonea ad escludere che la condotta del teste sia frutto non di una pressione subita da terzi, ma dalla sua adesione a modelli devianti, tesi ad anteporre la cura dei propri interessi illeciti rispetto al dovere di testimonianza davanti l'Autorità giudiziaria (cfr. Cass., Sez. 2, n. 29393 del 22/04/2021, Rv. 281808; Cass., Sez. 3, n. 19155 del 15/04/2021, Rv. 281879; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9646 del 19/10/2016, Rv. 269272). Proprio in applicazione di tali principi è stata ritenuta immune da vizi la decisione acquisitiva dei giudici di merito, giustificata alla luce del contesto ambientale di provenienza della dichiarante, in precedenza sfruttata come prostituta, caratterizzato dall'utilizzo del rito "voodoo" per garantire la sottomissione delle vittime, inducendo in esse uno stato di gravissimo turbamento ed il timore di ritorsioni ai danni dei parenti rimasti nel Paese di origine (cfr., la già citata Cass., Sez. 3, n. 19155 del 15/04/2021, Rv. 281879). Ebbene non può non rilevarsi come la decisione della corte territoriale sul punto sia assolutamente conforme al richiamato orientamento giurisprudenziale in quanto la decisione di acquisire le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA], si fonda su di una rigorosa analisi di circostanze sintomatiche dell'intimidazione cui quest'ultima era sottoposta in ragione del particolare contesto ambientale in cui era collocata. Ciò, rileva la corte territoriale, risulta con assoluta chiarezza da quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], padre della ragazza, in ordine al timore manifestato da quest'ultima di essere uccisa (certo non infondato tenuto conto di quanto era occorso allo zio [OSCURATO:PERSONA], la cui uccisione ha dimostrato in tutta evidenza la finalità punitiva della spedizione organizzata dagli imputati) e alla circostanza di avere appreso dalla figlia di essere stata avvicinata presso il ristorante dove aveva trovato lavoro, una volta rientrata in Italia dall'Albania, da uno sconosciuto, il quale l'aveva minacciata di morte. Ciò aveva precipitato la giovane in un tale stato di paura, da indurla ad abbandonare l'Italia il giorno dopo, per fare rientro in Albania, facendo perdere definitivamente le proprie tracce e interrompendo anche il percorso di collaborazione avviato con gli organi investigativi, condotta che testimonia la fondatezza di quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA], n quanto soltanto l'effettiva prospettazione di un male così assoluto avrebbe potuto indurre la figlia a porre in essere un comportamento decisamente e irrevocabilmente in contrasto con la sua precedente decisione di rientrare in Italia, con la prospettiva di risiedervi con una certa stabilità, tanto da avervi ,trovato lavoro. E, osserva ancora la corte territoriale, il sentimento di angoscia, derivante dalla consapevolezza di potere essere esposta a ritorsioni per la sua condotta e di essere circondata da (comprovata) ostilità anche all'interno della sua famiglia, permea anche alcuni messaggi, oggetto di captazione, che la Nikolli si era scambiata con l'amico Erion e un agente di polizia con cui aveva particolarmente legato nel corso delle indagini (cfr. pp. 25-28 della sentenza oggetto di ricorso). Può in definitiva concludersi, a fronte di tale limpido argomentare, che, non solo non è configurabile alcuna violazione di legge, con riferimento al disposto dell'art. 500, co. 4, c.p.p., ma che il percorso motivazionale seguito dalla corte territoriale non pò considerarsi né manifestamente illogico, né contraddittorio, apparendo, piuttosto, i relativi rilievi difensivi manifestamente infondati, di natura squisitamente fattuale e, in definitiva, meramente reiterativi delle censure già disattese in sede di appello". In definitiva, la pronuncia della cassazione ha ritenuto legittima l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentale di [OSCURATO:PERSONA] per il timore manifestato da quest'ultima di essere uccisa, per la decisione improvvisa di abbandonare l'Italia per fare rientro in Albania, per il sentimento di angoscia, derivante dalla consapevolezza di potere essere esposta a ritorsioni per la sua condotta e di essere circondata da ostilità anche all'interno della sua famiglia, ma ncn perché la stessa sia mai stata soggiogata con il rito voodoo. La svista percettiva del difensore dei ricorrenti è evidente. In definitiva, il ricorso è infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. p