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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 06023/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20848-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti - Ric. 2018 n. 20848 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -2- avverso la sentenza n. 7/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assumendo che li aveva assistiti in un procedimento civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguiti al decesso di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente coniuge e padre dei convenuti.

Deduceva che il giudizio si era concluso in senso favorevole ai propri assistiti, che in precedenza si erano anche impegnati al versamento di un palmario, ma che, una volta conseguito il risarcimento, gli stessi convenuti lo avevano ingiustamente accusato di essersi appropriato di somme liquidate a titolo risarcitorio, nonostante avessero ricevuto in contanti somme di ingente ammontare.

Sosteneva che le controparti, consapevoli del reale importo liquidato a loro favore, gli avevano riconosciuto un compenso di € 70.000,00.

In particolare, a fondamento della domanda evidenziava che aveva rinvenuto presso il proprio studio due assegni circolari dell’importo di € 10.000,00 cadauno, intestati ai due convenuti, sebbene in maniera erronea, e che aveva proposto alle controparti di consegnarli, con l’impegno a ricevere in cambio la medesima somma, anche tramite assegno di conto corrente.

Ric. 2018 n. 20848 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -3- Avvenuto l’incontro in Roma, la convenuta però si era rifiutata di addivenire allo scambio con il denaro promesso, sostenendo che lo stesso sarebbe avvenuto solo previa documentazione di quanto versato dalle compagnie con quietanze di pagamento.

Ha quindi concluso affinché i convenuti fossero condannati alla restituzione della somma di € 20.000,00.

Nella resistenza dei convenuti, che sostenevano che si trattava di somme di loro spettanza e che non esisteva alcun diritto della controparte, il Tribunale adito con la sentenza n. 3076 del 2016 ha rigettato la domanda.

In motivazione riteneva che la domanda non fosse adeguatamente supportata da prova, atteso che i convenuti, pur avendo riconosciuto di aver ricevuto i due assegni, avevano però specificato che l’impegno a corrispondere l’equivalente in denaro era stato condizionato alla circostanza che l’attore avesse fornito la prova dell’effettivo ammontare delle somme versate dalle compagnie di assicurazione.

Le altre prove testimoniali non contrastavano tale conclusione, ma occorreva altresì valorizzare gli esiti del procedimento penale che aveva visto convolto il [OSCURATO:PERSONA] come imputato per il delitto di appropriazione indebita proprio in danno dei convenuti, e per le somme ricevute a titolo di risarcimento del danno per conto dei suoi clienti, ed indebitamente trattenute per l’importo di € 70.000,00.

Tale procedimento aveva visto in sede di merito la condanna dell’attore, e la sentenza di appello era stata poi confermata in Cassazione, essendosi in tale giudizio fatto riferimento anche Ric. 2018 n. 20848 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -4- ai due assegni oggetto di causa, specificandosi che oggetto dell’appropriazione erano stati anche i due assegni circolari.

D’altro canto, la Mercanti era stata assolta in sede penale dal reato di falsa testimonianza del quale era stata accusata dal [OSCURATO:PERSONA].

Osservava la Corte d’Appello che il gravame intendeva reiterare gli argomenti già sviluppati in primo grado, ma senza essere in grado di scalfire l’affermazione del giudice di prime cure circa l’assenza di adeguato supporto probatorio alla domanda attorea.

In particolare, le tesi dell’appellante non si confrontavano con il tenore degli accertamenti avvenuti in sede penale, ed aventi ormai efficacia vincolante anche in sede civile, posto che nella prima sede erano stati valutati tutti i documenti poi posti a sostegno della domanda nella seconda.

Quindi, riepilogati i passaggi più significativi della sentenza del Tribunale penale, la Corte d’Appello evidenziava che gli assegni rientravano nel novero delle somme di cui il [OSCURATO:PERSONA] si era indebitamente appropriato in danno dei convenuti, il che denotava come la domanda proposta fosse del tutto priva di fondamento.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.

Gli intimati resistono con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2734 c.c., in quanto è stato negato il diritto dell’attore, sebbene i convenuti avessero riconosciuto in Ric. 2018 n. 20848 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -5- sede di interrogatorio formale di avere ricevuto gli assegni, con l‘impegno a restituirne l’equivalente in denaro.

In particolare, non si sarebbe tenuto conto che non esistevano quietanze da parte delle compagnie del pagamento circa le somme liquidate in favore dei convenuti, così che non poteva reputarsi che l’obbligo di restituzione potesse essere assoggettato ad una condizione insuscettibile di realizzazione.

Il motivo è evidentemente privo di fondamento.

Il giudice di primo grado, con motivazione condivisa anche dal giudice di appello, aveva sottolineato che alle dichiarazioni dei convenuti poteva annettersi valenza confessoria quanto al riconoscimento di avere ricevuto i due assegni dall’attore nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dallo stesso attore, ma ha altresì aggiunto che l’impegno dei convenuti di corrispondere l’equivalente in denaro era stato subordinato al fatto che questi avesse però fornito la prova di quanto effettivamente incassato a seguito dell’accoglimento della domanda risarcitoria dei suoi clienti.

E’ stato correttamente richiamato il dettato dell’art. 2734 c.c., posto che per valutare l’esatta portata dell’obbligo di pagamento assunto dai convenuti in quella circostanza non poteva prescindersi dalla espressa volontà di subordinarlo alla documentazione ad opera del ricorrente dell’effettivo importo incassato dal [OSCURATO:PERSONA], onde, evidentemente, dissipare ogni dubbio circa l’ipotesi che vi fosse stato un incasso di somme da parte del legale, in misura eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto.

Ric. 2018 n. 20848 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -6- Ancorché la prova di tale pagamento possa essere data anche tramite quietanza, a ben vedere la sentenza ha ritenuto che dovesse essere fornita, anche con modalità diverse, la prova dell’effettivo ammontare incassato, suscettibile quindi di poter esser fornita anche avvalendosi di mezzi diversi dalle quietanze, il che denota come sia del tutto priva di fondamento l’asserzione del ricorrente circa l’incidenza sulla confessione della mancanza di formali quietanze.

In sostanza l’impegno assunto dai convenuti era correlato alla dimostrazione che effettivamente, in ragione di quanto versato dalle compagnie, e tenuto conto dell’attività professionale svolta dal ricorrente, questi avesse maturato il diritto a ricevere l’importo corrispondente a quello degli assegni consegnati.

In applicazione del principio di inscindibilità della confessione, sancito dall’art. 2734 c.c., la sentenza gravata ha quindi ritenuto che non potesse valutarsi l’impegno alla restituzione del controvalore degli assegni prescindendo dall’ulteriore precisazione dei confitenti secondo cui tale impegno era condizionato alla dimostrazione delle somme incassate dal professionista.

Ma ancor più risolutiva appare poi l’ulteriore argomentazione spesa nelle sentenze sia di primo che di secondo grado, circa il fatto che era ormai emersa la prova che all’esito dei giudizi penali, l’attore avesse incassato il complessivo importo di € 150.000,00 dalle compagnie, riversando ai clienti solo la somma di € 60.000,00, trattenendo l’importo complessivo di € Ric. 2018 n. 20848 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -7- 90.000,00, comprensivo anche dei due assegni, come appunto chiarito dalla Corte d’Appello in sede penale (cfr. la sentenza gravata a pag. 12).

Tale affermazione consente anche di chiarire che il riconoscimento in sede penale che l’appropriazione indebita posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] riguardasse l’importo di € 70.000,00, teneva appunto conto del fatto che gli assegni erano stati in ogni caso riconsegnati ai clienti, e ciò sul chiaro presupposto che si trattava di somme, comunque, di spettanza dei clienti, e sulle quali l’attore non poteva vantare alcuna pretesa.

La sentenza gravata, prendendo quindi come punto di riferimento, quanto alla ricostruzione dei fatti, l’accertamento già avvenuto, e con efficacia vincolante, in sede penale, ha quindi ritenuto che, anche a voler superare la questione relativa alla portata dell’impegno preso dai convenuti in occasione della consegna degli assegni, emergeva in ogni caso la prova dell’assenza di qualsivoglia diritto del ricorrente a pretendere alcunché dai convenuti a titolo di contropartita degli assegni stessi.

Tali considerazioni danno altresì contezza dell’infondatezza del secondo motivo di ricorso che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. per contraddittorietà della motivazione.

Si sostiene che la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto della dichiarazione dei convenuti di avere ricevuto dal Ric. 2018 n. 20848 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -8- ricorrente la somma di € 80.000,00, ed avrebbe invece indicato in € 60.000,00 quella effettivamente versata.

Inoltre, avrebbe riferito che i giudici penali avevano indicato in € 70.000,00 le somme oggetto di appropriazione indebita, a fronte di un totale di € 150.000,00 versato dalle compagnie.

La decisione gravata non ha quindi fatto uno scrutinio completo delle sentenze penali, dalle quali invece si ricava il diritto del [OSCURATO:PERSONA] a trattenere la somma di € 20.000 di cui agli assegni circolari.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia la violazione del n. 5 dell’art. 360 c o. 1 c.p.c., attesa l’applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c.

Quanto poi alla denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., occorre ricordare cheper dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass.

S.U. n. 20867/2020, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile Ric. 2018 n. 20848 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -9- solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione).

La censura mira nella sostanza a contestare quello che è stato l’apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, ma soprattutto non mostra di aver compreso appieno l’iter argomentativo sia della Corte d’Appello nella sentenza gravata, sia nelle decisioni emesse in sede penale, dalle quali, come detto, si ricava che del complessivo importo di € 150.000,00 versato dalle compagnie, il [OSCURATO:PERSONA] versò ai clienti inizialmente solo € 80.000,00, di cui € 20.000,00 riservò a sé a titolo di compenso, trattenendo nel complesso la cifra di € 90.000,00 Poiché quindi da tale ultima cifra, andava detratto l’importo di € 20.000,00, ciò giustifica quindi come in sede penale sia stata appurata la ritenzione indebita della differenza tra Ric. 2018 n. 20848 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -10- quanto liquidato e quanto corrisposto effettivamente, al netto però del detto compenso, ma senza che però la conclusione raggiunta sul punto in sede penale legittimi la pretesa del ricorrente di conseguire l’importo di € 20.000,00 pari a quello degli assegni, posto che anche per tale somma è stata riconosciuta l’assenza del diritto a trattenerla da parte del professionista (cfr. sul punto la sintesi del contenuto della sentenza del Tribunale penale, come riportata dalla Corte d’Appello a pag. 12).

Né appare pertinente il richiamo alla quietanzasottoscritta dal Calcinaro in data 5/4/2004, per l’importo di € 80.000,00, posto che tale somma non deve intendersi riferita a quella complessivamente corrisposta ai clienti, ma a quella pagata dalle compagnie (e ciò celando l’effettivo ammontare oggetto di liquidazione), importo sul quale era già avvenuto il trattenimento di circa € 20.000,00 da parte del [OSCURATO:PERSONA] (come si ricava dalla narrazione dei fatti contenuta in citazione e riportata nella sentenza gravata).

Il terzo motivo denuncia, infine, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con carenza ed illogicità della motivazione, quanto alla erronea valutazione delle varie emergenze probatorie.

Il motivo è inammissibile in quanto come anticipato, trattandosi di un’ipotesi di cd. doppia conforme, risulta preclusa la deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., ai sensi dell’art, 348 ter ultimo comma c.p.c.

Ric. 2018 n. 20848 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -11- Ma va comunque evidenziato che il mezzo di impugnazione, lungi dall’individuare un fatto storico ben preciso, e connotato del carattere della decisività, di cui sarebbe stata omessa la disamina, si limita nella sostanza a contestare quello che è stato il complessivo apprezzamento delle prove operato in sentenza, sollecitandosi, in maniera non ammessa in sede di legittimità, un approdo ricostruttivo diverso e ritenuto più appagante rispetto a quello invece fornito dal giudice di merito.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2 013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; Ric. 2018 n. 20848 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -12- ai sensi dell’art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20848-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti - Ric. 2018 n. 20848 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -2- avverso la sentenza n. 7/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assumendo che li aveva assistiti in un procedimento civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguiti al decesso di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente coniuge e padre dei convenuti. Deduceva che il giudizio si era concluso in senso favorevole ai propri assistiti, che in precedenza si erano anche impegnati al versamento di un palmario, ma che, una volta conseguito il risarcimento, gli stessi convenuti lo avevano ingiustamente accusato di essersi appropriato di somme liquidate a titolo risarcitorio, nonostante avessero ricevuto in contanti somme di ingente ammontare. Sosteneva che le controparti, consapevoli del reale importo liquidato a loro favore, gli avevano riconosciuto un compenso di € 70.000,00. In particolare, a fondamento della domanda evidenziava che aveva rinvenuto presso il proprio studio due assegni circolari dell’importo di € 10.000,00 cadauno, intestati ai due convenuti, sebbene in maniera erronea, e che aveva proposto alle controparti di consegnarli, con l’impegno a ricevere in cambio la medesima somma, anche tramite assegno di conto corrente. Ric. 2018 n. 20848 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -3- Avvenuto l’incontro in Roma, la convenuta però si era rifiutata di addivenire allo scambio con il denaro promesso, sostenendo che lo stesso sarebbe avvenuto solo previa documentazione di quanto versato dalle compagnie con quietanze di pagamento. Ha quindi concluso affinché i convenuti fossero condannati alla restituzione della somma di € 20.000,00. Nella resistenza dei convenuti, che sostenevano che si trattava di somme di loro spettanza e che non esisteva alcun diritto della controparte, il Tribunale adito con la sentenza n. 3076 del 2016 ha rigettato la domanda. In motivazione riteneva che la domanda non fosse adeguatamente supportata da prova, atteso che i convenuti, pur avendo riconosciuto di aver ricevuto i due assegni, avevano però specificato che l’impegno a corrispondere l’equivalente in denaro era stato condizionato alla circostanza che l’attore avesse fornito la prova dell’effettivo ammontare delle somme versate dalle compagnie di assicurazione. Le altre prove testimoniali non contrastavano tale conclusione, ma occorreva altresì valorizzare gli esiti del procedimento penale che aveva visto convolto il [OSCURATO:PERSONA] come imputato per il delitto di appropriazione indebita proprio in danno dei convenuti, e per le somme ricevute a titolo di risarcimento del danno per conto dei suoi clienti, ed indebitamente trattenute per l’importo di € 70.000,00. Tale procedimento aveva visto in sede di merito la condanna dell’attore, e la sentenza di appello era stata poi confermata in Cassazione, essendosi in tale giudizio fatto riferimento anche Ric. 2018 n. 20848 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -4- ai due assegni oggetto di causa, specificandosi che oggetto dell’appropriazione erano stati anche i due assegni circolari. D’altro canto, la Mercanti era stata assolta in sede penale dal reato di falsa testimonianza del quale era stata accusata dal [OSCURATO:PERSONA]. Osservava la Corte d’Appello che il gravame intendeva reiterare gli argomenti già sviluppati in primo grado, ma senza essere in grado di scalfire l’affermazione del giudice di prime cure circa l’assenza di adeguato supporto probatorio alla domanda attorea. In particolare, le tesi dell’appellante non si confrontavano con il tenore degli accertamenti avvenuti in sede penale, ed aventi ormai efficacia vincolante anche in sede civile, posto che nella prima sede erano stati valutati tutti i documenti poi posti a sostegno della domanda nella seconda. Quindi, riepilogati i passaggi più significativi della sentenza del Tribunale penale, la Corte d’Appello evidenziava che gli assegni rientravano nel novero delle somme di cui il [OSCURATO:PERSONA] si era indebitamente appropriato in danno dei convenuti, il che denotava come la domanda proposta fosse del tutto priva di fondamento. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Gli intimati resistono con controricorso. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2734 c.c., in quanto è stato negato il diritto dell’attore, sebbene i convenuti avessero riconosciuto in Ric. 2018 n. 20848 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -5- sede di interrogatorio formale di avere ricevuto gli assegni, con l‘impegno a restituirne l’equivalente in denaro. In particolare, non si sarebbe tenuto conto che non esistevano quietanze da parte delle compagnie del pagamento circa le somme liquidate in favore dei convenuti, così che non poteva reputarsi che l’obbligo di restituzione potesse essere assoggettato ad una condizione insuscettibile di realizzazione. Il motivo è evidentemente privo di fondamento. Il giudice di primo grado, con motivazione condivisa anche dal giudice di appello, aveva sottolineato che alle dichiarazioni dei convenuti poteva annettersi valenza confessoria quanto al riconoscimento di avere ricevuto i due assegni dall’attore nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dallo stesso attore, ma ha altresì aggiunto che l’impegno dei convenuti di corrispondere l’equivalente in denaro era stato subordinato al fatto che questi avesse però fornito la prova di quanto effettivamente incassato a seguito dell’accoglimento della domanda risarcitoria dei suoi clienti. E’ stato correttamente richiamato il dettato dell’art. 2734 c.c., posto che per valutare l’esatta portata dell’obbligo di pagamento assunto dai convenuti in quella circostanza non poteva prescindersi dalla espressa volontà di subordinarlo alla documentazione ad opera del ricorrente dell’effettivo importo incassato dal [OSCURATO:PERSONA], onde, evidentemente, dissipare ogni dubbio circa l’ipotesi che vi fosse stato un incasso di somme da parte del legale, in misura eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto. Ric. 2018 n. 20848 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -6- Ancorché la prova di tale pagamento possa essere data anche tramite quietanza, a ben vedere la sentenza ha ritenuto che dovesse essere fornita, anche con modalità diverse, la prova dell’effettivo ammontare incassato, suscettibile quindi di poter esser fornita anche avvalendosi di mezzi diversi dalle quietanze, il che denota come sia del tutto priva di fondamento l’asserzione del ricorrente circa l’incidenza sulla confessione della mancanza di formali quietanze. In sostanza l’impegno assunto dai convenuti era correlato alla dimostrazione che effettivamente, in ragione di quanto versato dalle compagnie, e tenuto conto dell’attività professionale svolta dal ricorrente, questi avesse maturato il diritto a ricevere l’importo corrispondente a quello degli assegni consegnati. In applicazione del principio di inscindibilità della confessione, sancito dall’art. 2734 c.c., la sentenza gravata ha quindi ritenuto che non potesse valutarsi l’impegno alla restituzione del controvalore degli assegni prescindendo dall’ulteriore precisazione dei confitenti secondo cui tale impegno era condizionato alla dimostrazione delle somme incassate dal professionista. Ma ancor più risolutiva appare poi l’ulteriore argomentazione spesa nelle sentenze sia di primo che di secondo grado, circa il fatto che era ormai emersa la prova che all’esito dei giudizi penali, l’attore avesse incassato il complessivo importo di € 150.000,00 dalle compagnie, riversando ai clienti solo la somma di € 60.000,00, trattenendo l’importo complessivo di € Ric. 2018 n. 20848 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -7- 90.000,00, comprensivo anche dei due assegni, come appunto chiarito dalla Corte d’Appello in sede penale (cfr. la sentenza gravata a pag. 12). Tale affermazione consente anche di chiarire che il riconoscimento in sede penale che l’appropriazione indebita posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] riguardasse l’importo di € 70.000,00, teneva appunto conto del fatto che gli assegni erano stati in ogni caso riconsegnati ai clienti, e ciò sul chiaro presupposto che si trattava di somme, comunque, di spettanza dei clienti, e sulle quali l’attore non poteva vantare alcuna pretesa. La sentenza gravata, prendendo quindi come punto di riferimento, quanto alla ricostruzione dei fatti, l’accertamento già avvenuto, e con efficacia vincolante, in sede penale, ha quindi ritenuto che, anche a voler superare la questione relativa alla portata dell’impegno preso dai convenuti in occasione della consegna degli assegni, emergeva in ogni caso la prova dell’assenza di qualsivoglia diritto del ricorrente a pretendere alcunché dai convenuti a titolo di contropartita degli assegni stessi. Tali considerazioni danno altresì contezza dell’infondatezza del secondo motivo di ricorso che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. per contraddittorietà della motivazione. Si sostiene che la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto della dichiarazione dei convenuti di avere ricevuto dal Ric. 2018 n. 20848 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -8- ricorrente la somma di € 80.000,00, ed avrebbe invece indicato in € 60.000,00 quella effettivamente versata. Inoltre, avrebbe riferito che i giudici penali avevano indicato in € 70.000,00 le somme oggetto di appropriazione indebita, a fronte di un totale di € 150.000,00 versato dalle compagnie. La decisione gravata non ha quindi fatto uno scrutinio completo delle sentenze penali, dalle quali invece si ricava il diritto del [OSCURATO:PERSONA] a trattenere la somma di € 20.000 di cui agli assegni circolari. Il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia la violazione del n. 5 dell’art. 360 c o. 1 c.p.c., attesa l’applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c. Quanto poi alla denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., occorre ricordare cheper dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. S.U. n. 20867/2020, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile Ric. 2018 n. 20848 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -9- solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione). La censura mira nella sostanza a contestare quello che è stato l’apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, ma soprattutto non mostra di aver compreso appieno l’iter argomentativo sia della Corte d’Appello nella sentenza gravata, sia nelle decisioni emesse in sede penale, dalle quali, come detto, si ricava che del complessivo importo di € 150.000,00 versato dalle compagnie, il [OSCURATO:PERSONA] versò ai clienti inizialmente solo € 80.000,00, di cui € 20.000,00 riservò a sé a titolo di compenso, trattenendo nel complesso la cifra di € 90.000,00 Poiché quindi da tale ultima cifra, andava detratto l’importo di € 20.000,00, ciò giustifica quindi come in sede penale sia stata appurata la ritenzione indebita della differenza tra Ric. 2018 n. 20848 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -10- quanto liquidato e quanto corrisposto effettivamente, al netto però del detto compenso, ma senza che però la conclusione raggiunta sul punto in sede penale legittimi la pretesa del ricorrente di conseguire l’importo di € 20.000,00 pari a quello degli assegni, posto che anche per tale somma è stata riconosciuta l’assenza del diritto a trattenerla da parte del professionista (cfr. sul punto la sintesi del contenuto della sentenza del Tribunale penale, come riportata dalla Corte d’Appello a pag. 12). Né appare pertinente il richiamo alla quietanzasottoscritta dal Calcinaro in data 5/4/2004, per l’importo di € 80.000,00, posto che tale somma non deve intendersi riferita a quella complessivamente corrisposta ai clienti, ma a quella pagata dalle compagnie (e ciò celando l’effettivo ammontare oggetto di liquidazione), importo sul quale era già avvenuto il trattenimento di circa € 20.000,00 da parte del [OSCURATO:PERSONA] (come si ricava dalla narrazione dei fatti contenuta in citazione e riportata nella sentenza gravata). Il terzo motivo denuncia, infine, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con carenza ed illogicità della motivazione, quanto alla erronea valutazione delle varie emergenze probatorie. Il motivo è inammissibile in quanto come anticipato, trattandosi di un’ipotesi di cd. doppia conforme, risulta preclusa la deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., ai sensi dell’art, 348 ter ultimo comma c.p.c. Ric. 2018 n. 20848 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -11- Ma va comunque evidenziato che il mezzo di impugnazione, lungi dall’individuare un fatto storico ben preciso, e connotato del carattere della decisività, di cui sarebbe stata omessa la disamina, si limita nella sostanza a contestare quello che è stato il complessivo apprezzamento delle prove operato in sentenza, sollecitandosi, in maniera non ammessa in sede di legittimità, un approdo ricostruttivo diverso e ritenuto più appagante rispetto a quello invece fornito dal giudice di merito. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2 013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; Ric. 2018 n. 20848 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -12- ai sensi dell’art. 13,
Sentenza Cassazione n. 06023/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris