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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02607/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Maddaloni il 21 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in due, correlate, doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dalle Forze dell'ordine - che consentivano di accertare che [OSCURATO:PERSONA] era alla guida di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], senza essere in possesso di patente di guida, revocatagli dal Prefetto di Caserta il 12 agosto 2011 - risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] che il disvalore della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA] e le circostanze con cui la stessa si era concretizzata non consentiva la mitigazione sanzionatoria invocata e non permetteva di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Maddaloni il 21 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in due, correlate, doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dalle Forze dell'ordine - che consentivano di accertare che [OSCURATO:PERSONA] era alla guida di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], senza essere in possesso di patente di guida, revocatagli dal Prefetto di Caserta il 12 agosto 2011 - risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] che il disvalore della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA] e le circostanze con cui la stessa si era concretizzata non consentiva la mitigazione sanzionatoria invocata e non permetteva di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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