CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07662/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18679/2024 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliate presso il domicilio digitale di quest'ultimo;– ricorrenti–contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di quest'ultimo;- controricorrente-[OSCURATO:PERSONA]-intimato-Avverso la sentenza n. 2193/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli,pubblicata il 20/05/2024 e notificata via pec il 06/06/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26febbraio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 18679/2024Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 7662/2026Data pubblicazione 30/03/2026Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, le ricorrenti, a mezzo del difensoremunito di nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione del ricorso.proc. civ., le parti non hanno depositato memorie illustrative.Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli,[OSCURATO:PERSONA], Margherita, Raffaela e [OSCURATO:PERSONA] perché venisseaccertata la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1051 c.c. per lacostituzione della servitù coattiva di passaggio carraio sul vialetto sito inNapoli, via Coriolano, n. 25.Costituitisi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA], Margherita, Raffaela e AntoniettaCusano si opposero alla domanda.Il Tribunale di Napoli accolse la domanda dell'attore, accertando l'assolutainterclusione carraia alla pubblica strada via Coriolano dell'immobile di suaproprietà, sito in Napoli, via Coriolano, n. 25, ex 31, in catasto al foglio29, particella 37, sub 13, piano terra; dichiarò costituita, per l'effetto, laservitù di passaggio carraio sul vialetto ubicato in Napoli, via Coriolano, n.25, “viale comune del fabbricato di via Coriolano, n. 31, attraverso il qualesi accedeva alla via Coriolano in favore della proprietà attorea e a caricodei convenuti, comproprietari del vialetto stesso, individuatocatastalmente alla partita 137386, sex. CHI, foglio 29, n. 3; ordinò alConservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Napoli di trascrivere la sentenza;dispose la partecipazione alle spese per la manutenzione del vialetto e delcancello in misura di una quota parte di un quinto a carico dell'attore; erigettò la domanda proposta dai convenuti ex art. 96 c.p.c.,condannandoli, in solido, alla rifusione delle spese di lite e di c.t.u.Numero registro generale 18679/2024Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 7662/2026Data pubblicazione 30/03/2026Il giudizio di gravame, instaurato da Raffaela, [OSCURATO:PERSONA], Antonietta eMargherita Cusano, interrotto in seguito al decesso di Angelo MariaCusano e riassunto dai medesimi Raffaela, Antonietta e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nella resistenza diCarlo [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 2193/2024, pubblicata il 20/05/2024,con la quale la Corte d'Appello di Napoli rigettò l’appello.I giudici di merito ritennero, in particolare, che il giudicato formatosisull’accoglimento dell’actio negatoria servitutis esercitata dagli appellantinon si estendesse anche all’azione di costituzione coattiva della servitù,essendone diversi il petitum e la causa petendi e che il fondo dell’appellatodovesse considerarsi totalmente intercluso, privo di servitù di passaggio edi accesso carrabile utile, non contemplando il titolo di acquistodell’appellato alcun diritto di servitù pedonale, sì da potersi escludere lasua interclusione; che esisteva sul vialetto un passaggio carrabile comodogià esercitato dall’appellato fino allo spossessamento perpetrato da AngeloMaria Cusano, per il quale il primo aveva ottenuto ragione nel giudiziopossessorio intentato; che, “nella determinazione del concetto diconveniente uso del fondo” atto a consentire l’ampliamento della servitùdovesse tenersi conto anche della destinazione potenziale; e che nonfosse applicabile l’esenzione di cui all’art. 1051 c.c., sia in quanto ilvialetto non rientrava nelle fattispecie in essa previste (aia, cortile,giardino), sia in quanto la proprietà dell’appellato era del tutto interclusa.2. Contro la predetta sentenza, propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi; resistecon controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimastointimato.Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, i ricorrenti, a mezzo del difensore munitodi nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione del ricorso.Numero registro generale 18679/2024Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 7662/2026Data pubblicazione 30/03/2026proc. civ., le parti hanno depositato memorie illustrative.Considerato che:Occorre, preliminarmente, evidenziare che, come affermato di recentedalle Sezioni unite di questa Corte, nel procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati ex art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che haformulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmenteessere nominato relatore - del collegio investito della definizione delgiudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione diincompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52 cod.proc. civ., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e nonè suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione incamera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configuraquale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazionecon carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo sulla proposta stessa (Cass., Sez. U, 10/4/2024, n. 9611), sicchénon rileva, nella specie, che il collegio sia composto da un consigliere cheha anche redatto la proposta di definizione anticipata.1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 1027,1362, 1374, 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito escluso, nella specie, larilevanza del giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Napoli n.11011/2014, in seguito all’accoglimento dell’actio negatoria servitutisesercitata da [OSCURATO:PERSONA] (attesa la diversità di petitum e causapetendi connaturata all’azione di costituzione coattiva della servitù el’insorgenza dell’interesse al suo esercizio proprio a causa deldisconoscimento di una servitù avente altro titolo), senza considerare cheNumero registro generale 18679/2024Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 7662/2026Data pubblicazione 30/03/2026l’interesse sostanziale dell’appellato, travolto dalla predetta sentenza, nonpoteva essere rimesso in discussione in un autonomo giudizio, chel’appellato, nell’esercitare l’azione, aveva violato il principio del ne bis inidem e che l’esito del precedente giudizio avrebbe dovuto sovvertire l’esitodi quello costitutivo della servitù, restando irrilevante la diversità dipetitum.Il motivo è infondato.Va premesso che in sede di legittimità l'esistenza e la portata del giudicatoesterno possono costituire oggetto di accertamento diretto, con cognizionepiena ed estesa al riesame degli atti del processo e alla valutazione einterpretazione degli atti processuali, trattandosi di un dato assimilabileagli elementi normativi del fatto, il cui riscontro, da effettuarsi alla streguadell'esegesi delle norme giuridiche, e non già degli atti e dei negozigiuridici, è sindacabile da questa Corte per violazione di legge,indipendentemente dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr.Cass., Sez. 2, 12/ 06/2018, n. 15339; Cass., Sez. 3, 29/11/2018, n.30838; Cass., Sez. 1, 5/10/2009, n. 21200).Come costantemente affermato da questa Corte, l'autorità del giudicatosostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutividell'azione, e presuppone pertanto che la causa precedente e quella inpetendi, restando conseguentemente irrilevante l'eventuale identità dellequestioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione(cfr. Cass., Sez. I, 7/06/2021, n. 15817; 24/03/2014, n. 6830; Cass.,Sez. lav., 25/06/2018, n. 16688).Nella specie, deve senz’altro escludersi la configurabilità del vincoloprospettato dai ricorrenti.Infatti, se è vero che la servitù, in quanto diritto reale, costituisce sulpiano processuale diritto autodeterminato, siccome individuato in base allasola indicazione del suo contenuto (cioè del bene che ne costituisceNumero registro generale 18679/2024Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 7662/2026Data pubblicazione 30/03/2026l'oggetto), con la conseguenza che, nelle azioni relative allo stesso, ladeduzione del fatto costitutivo non è necessaria ai fini della suaindividuazione, ma è rilevante soltanto ai fini della prova del diritto, èanche vero che sussiste una specifica differenza tra l’actio confessoriaservitutis o l’actio negatoria con le quali vengano dedotte rispettivamentel’esistenza o l’inesistenza di un preesistente diritto di servitù, quale che nesia stata la fonte, e l’azione, disciplinata in via generale dall’art. 1032 c.c.,volta ad ottenere la pronuncia di una sentenza che venga a costituire unaservitù, proprio perché prima non esistente e, tuttavia, necessaria al finedi garantire l’accesso all’immobile. La deduzione fondamentale svolta inquest’ultimo giudizio non concerne la servitù stessa - la quale ancora nonha giuridica esistenza -, bensì la presenza dei presupposti di legge perpervenire alla pronuncia di una sentenza costitutiva solo in presenza dellaquale la servitù potrà ritenersi sorta ed esistente (vedi Cass., Sez. 2,Sentenza n. 23078 del 28/07/2023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23531 del09/10/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6673 del 30/03/2005; Cass. Sez.2, Sentenza n. 11112 del 21/10/1991; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1682 del18/02/1991; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3953 del 28/10/1976; Cass. Sez.2, Sentenza n. 1367 del 11/04/1975).Pertanto, la reiezione della domanda di accertamento o di condannarelativa al diritto di servitù (o a qualsiasi diritto reale) sulla base di undeterminato fatto fa certamente stato anche nel successivo processoinstaurato con la riproposizione della medesima domanda fondata su di undiverso fatto costitutivo (salvo se intervenuto medio tempore), trattandosidello stesso petitum ed essendo irrilevante la causa petendi, ma nonanche in quello instaurato in seguito alla proposizione di una domanda dicostituzione coattiva della servitù, essendo questa fondata su una causapetendi e un petitum diversi perché diretti alla pronuncia di una sentenzacostitutiva (Cass., Sez. 2, Sentenza, n. 1682 del 18/2/1991; anche Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 22316 del 30/9/2013, in motivazione).Numero registro generale 18679/2024Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 7662/2026Data pubblicazione 30/03/2026Hanno dunque correttamente deciso i giudici di merito, allorché hannoescluso la sussistenza di un giudicato esterno con riguardo alla sentenzadel Tribunale di Napoli n. 11011/2014 che aveva accolto l’actio negatoriaservitutis esercitata da [OSCURATO:PERSONA] proprio in quanto aventepetitum e causa petendi diversi da quelli propri dell’azione di costituzionedella servitù di passaggio.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 1058, 1362, 1374, 2909 c.c. e 324 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché la nullità dellasentenza in relazione agli artt. 132 c.p.c., 118 r.d. 18 dicembre 1941, n.1368 (disposizioni di attuazione del codice di procedura civile edisposizioni transitorie), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., perché i giudici di merito avevano ritenuto che il fondo di proprietàdell'attore fosse totalmente intercluso e non avesse sbocco sulla pubblicavia, né pedonale, né carrabile; che lo stesso c.t.u. avesse escluso lasussistenza di servitù di passaggio sul vialetto di accesso, l'unico agarantire l'uscita carrabile diretta sulla via Coriolano dal fondo dell’attore;che tale conclusione fosse conforme a quanto statuito dal Tribunale diNapoli con la sentenza n. 11011 del 2014, nella quale era stata esclusal'avvenuta costituzione pattizia di una servitù sul viale, sia per lagenericità della dizione impiegata dall'art. 3 del contratto, sia per lamancata partecipazione degli altri comproprietari del viale e laconseguente applicabilità del disposto dell'art. 1059 c.c.; e che fosseirrilevante l’intervenuto mutamento di destinazione d'uso del bene, dadeposito a box auto, non autorizzato dagli appellanti, posto che lavenditrice [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato all'acquirente le chiavi perl'accesso pedonale e carrabile attraverso il viale, come evidenziatonell'ordinanza di reintegrazione nel possesso del Tribunale di Napoli del17/09/2009 e confermato dal c.t.u. e dal c.t.p., allorché avevano dettoche, con l'acquisto della piena proprietà del dialetto da parte della madreNumero registro generale 18679/2024Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 7662/2026Data pubblicazione 30/03/2026degli appellanti con l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era venuta meno la limitazionedell’uso esclusivamente pedonale del vialetto.Ad avviso dei ricorrenti, i giudici di merito non avevano considerato che incaso di interclusione del bene, le parti avrebbero potuto o chiedere lacostituzione coattiva della servitù di passaggio oppure disporlapattiziamente e, in questo caso, stabilirne i limiti, senza che il diritto realecosì riconosciuto perdesse la sua natura coattiva; che, nella specie, ilvialetto era sempre stato adibito a traffico pedonale e non veicolare e chequesta limitazione era stata imposta anche all’appellato con l’atto divendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale, nel prevedere l’accettazione del bene contutti i vincoli e servitù esistenti, richiamava anche il rispetto dei titoli diprovenienza, sicché la domanda di costituzione coattiva non avrebbepotuto trovare ingresso in quanto contrastante con le manifestazioni divolontà intercorse tra le parti.I giudici di merito avevano, infine, equivocato sia sul tenore dell’ordinanzapossessoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale non era mai stato detto che lavenditrice aveva consegnato all’acquirente le chiavi del vialetto perl’accesso carrabile e pedonale, senza, tra l’altro, considerare la prevalenzadel giudicato successivo costituito dalla sentenza del Tribunale n.11011/2014, e avevano trascurato di valutare l’illegittimitàdell’intervenuto cambio di destinazione d’uso in quanto privo diautorizzazione amministrativa e condominiale.Il motivo è infondato.Va innanzitutto esclusa la dedotta inadeguatezza della motivazione dellasentenza.Infatti, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, va interpretata, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione (tra le varie,Numero registro generale 18679/2024Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 7662/2026Data pubblicazione 30/03/2026Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830), ricorrendo dettovizio quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (v. da ultimo, Cass., Sez. U, 30/1/2023, n. 2767;vedi anche, tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv.641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n.6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del23/05/2019 Rv. 654145).Nella specie, i giudici di merito hanno compiutamente argomentato sulleragioni per le quali hanno ritenuto sussistenti gli elementi necessari per lacostituzione della richiesta servitù di passaggio carraio, sostenendo che ilfondo dominante si trovasse in una situazione di totale interclusione inquanto privo di accessi alla pubblica via sia pedonali, sia carrabili, chel’unica possibilità di accesso alla pubblica via fosse il vialetto incontestazione, che, come accertato dal c.t.u., non esistesse alcuna servitùdi passaggio sul medesimo vialetto per accedere agli immobili di viaCoriolano, n. 25, e che la sentenza n. 11011 del 2014, pur dichiarando dinon prendere posizione sulla sussistenza della servitù di passaggiopedonale, essendo stato in quella sede richiesto il solo accertamentodell’inesistenza della servitù carrabile, avesse affermato che il titolo diacquisto dell’immobile da parte dell’appellato non aveva costituito alcunaservitù, attesa la genericità della dizione impiegata dall’art. 3 e la mancatapartecipazione all’atto dei comproprietari del viale.Quanto al dedotto vizio di violazione di legge, si osserva, innanzitutto, cheil passaggio necessario, regolato dall’art. 1051 cod. civ., riguardala costituzione della servitù di passaggio coattivo, fondata su uno statoobiettivo di necessità di accedere a un fondo che sia o assolutamenteNumero registro generale 18679/2024Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 7662/2026Data pubblicazione 30/03/2026intercluso, perché circondato da fondi di altrui proprietà e perciò privo diaccessi su una via pubblica, o relativamente intercluso, in quanto l'accessosu una confinante via pubblica potrebbe essere attuato solo con eccessivodispendio o disagio (Cass., Sez. 2, 05/07/1968, n. 2270), sussistendo unasiffatta situazione in tutti i casi in cui il transito di accesso alla pubblicavia, pur se strutturalmente possibile, determini un dispendio eccessivo alfine di renderlo praticabile (Cass., Sez. 2, 22/03/2012, n. 4610).Il presupposto dell'interclusione va accertato con riferimento al fondodominante nella sua interezza (Cass., Sez. 2, 31/05/2021, n. 15116) equindi senza tener conto del fatto che soltanto una parte di esso, pereffetto di libere e legittime scelte del proprietario circa la sua utilizzazione(costruzione di fabbricati, piantagioni, destinazioni agricole ed altro) nonsia raggiungibile con mezzi meccanici (Cass., Sez. 2, 09/12/1988, n.6674), e la relativa verifica costituisce accertamento del giudice di meritoche, correttamente motivato, è sottratto ad ogni sindacato da parte dellaCorte di legittimità (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1508 del 26/01/2006).A quest’ultima fattispecie deve farsi riferimento nel caso in cui il fondodisponga di un passaggio pedonale comodamente percorribile, allorchéquesto sia disagevole o insufficiente alle concrete esigenze del medesimo,non essendo ravvisabile l’interclusione assoluta nel semplice fatto dellamancanza di un accesso carrabile (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6009del 12/11/1982).Nella specie, i giudici di merito hanno escluso che il fondo fosse giàgravato da una servitù di passaggio pedonale, richiamando all’uopo - esostanzialmente condividendo - le osservazioni contenute nella sentenzan. 11011 del 2014, che, quantunque contenente affermazioni nonvincolanti nella specie, per i motivi specificati nel punto che precede,aveva ritenuto che il titolo di proprietà dell’appellato non contemplassealcuna costituzione di servitù, sia in ragione della genericità della clausolain esso contenuta (dicente “La vendita è fatta e accettata nello stato diNumero registro generale 18679/2024Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 7662/2026Data pubblicazione 30/03/2026fatto e di diritto in cui si trova l'immobile, con ogni diritto, accessorio,annessione, pertinenza e dipendenza, servitù e diritti di condominio comeper legge e dai titoli di provenienza”), sia in ragione della mancatapartecipazione degli altri comproprietari del viale e della conseguenteapplicabilità del disposto di cui all’art. 1059 c.c.Questa considerazione, in uno con l’accertamento in fatto della totaleinterclusione dell’immobile del controricorrente, rende irrilevanti tutte leargomentazioni contenute nella censura, siccome fondate sul presuppostoche la costituzione volontaria della servitù pedonale impedisse diriconoscere la fondatezza della richiesta servitù necessaria, avendo le partipattiziamente limitato le modalità di transito del richiedente.Deve altresì osservarsi come la nozione di "conveniente uso del fondo", inrelazione al quale l'art. 1051, primo comma, c.c., non sia riferibile aesigenze di maggiore comodità, bensì a situazioni di effettiva necessità, inpresenza delle quali soltanto è legittima la costituzione di servitù coattivee che, per stabilire se la servitù debba costituirsi solo per il passaggiopedonale o anche per il transito dei veicoli sia necessario procedere allavalutazione comparativa degli opposti interessi da tutelare, sicchél'interclusione non giustifica la costituzione di una servitù di transitoveicolare, qualora, essendo la pretesa fatta valere non per una situazionedi effettiva necessità, ma per esigenze di maggiore comodità,l’accoglimento della domanda comporterebbe un sacrificio eccessivo allanormale destinazione del fondo servente, secondo l'incensurabileapprezzamento del giudice di merito (Cass., Sez. 2, 12/11/1982, n.6009).Nel caso di specie, i giudici di merito hanno respinto i rilievi sollevati dairicorrenti/appellanti in ordine alla non necessità del passaggio carrabilesiccome dovuto al mutamento di destinazione d’uso dell’immobiledell’appellato da loro non autorizzato, sostenendo che il vano depositoacquistato da quest’ultimo abbisognava comunque di un accesso carrabileNumero registro generale 18679/2024Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 7662/2026Data pubblicazione 30/03/2026per trasportare gli oggetti da depositarvi e che la venditrice gli avevaconsegnato le chiavi per consentirgli di accedere sia a piedi che con imezzi, come evidente dal tenore dell’ordinanza possessoria del[OSCURATO:DATA_NASCITA], che dava conto dell’intervenuta modifica del meccanismo diaccesso al cortile ad opera di [OSCURATO:PERSONA], e ritenendo, pertanto,indubitabile che l’accesso carrabile consentisse il conveniente uso delfondo dominante e realizzasse un equo contemperamento degli interessidelle parti, data anche l’attuale destinazione del viale - deputato al trafficopedonale e veicolare - avvalorata dai rilievi del c.t.u. e del c.t.p.Questa parte della motivazione consente altresì di ritenere inconferente,rispetto alla ratio decidendi della pronuncia, il rilievo critico contenutonella censura, atteso che il richiamo alla predetta ordinanza possessoriaha avuto il solo scopo di evidenziare che l’accesso al vialetto carrabile epedonale era stata resa possibile attraverso la dazione della chiavedall’alienante all’acquirente e che il relativo meccanismo era statomodificato da [OSCURATO:PERSONA], in ciò essendosi sostanziato, indefinitiva, il perpetrato spoglio.Anche sotto questo profilo, dunque, non soltanto la motivazionesull’accertamento in merito al contemperamento degli interessi non puòdirsi mancante, ma neppure può dirsi posta in violazione delle norme inmateria, atteso che, anche soltanto per l’ampliamento di una servitùesistente, è sufficiente la dimostrazione della destinazione preesistente odi quella nuova che il proprietario dimostri di voler attuare (Cass., Sez. 2,Sentenza n. 5829 del 16/11/1984; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3973 del7/5/1997).Né infine rileva il mancato ottenimento delle autorizzazioni amministrativeper il cambio d’uso del fondo dominante, posto che i giudici di meritohanno ritenuto che il passaggio veicolare fosse necessario anche in caso dimera destinazione a deposito dell’immobile, quantomeno per il trasportoNumero registro generale 18679/2024Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 7662/2026Data pubblicazione 30/03/2026dei beni da ricoverare nello stesso, sicché la censura, ancora una volta,non attinge la ratio decidendi della sentenza.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzocomma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. – il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna dellericorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, di unasomma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo),nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ infavore della cassa delle ammende (cfr. S.U. n. 27195/2023).Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in favoredella parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge;condanna altresì le ricorrenti, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulterioreliquidata in € 2.500,00, nonché al pagamento della somma di euro2.000,00 in favore della cassa delle ammende;dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/2/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso