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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15868/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza di data 28 giugno 2021 la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta della difesa del condannato, disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'applicazione della disciplina della continuazione tra la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in rito abbreviato il 14 febbraio 2013 e quella emessa nei suoi confronti sempre dalla Corte di appello di Napoli, e sempre in rito abbreviato, il 10 ottobre 2016, rideterminando per l'effetto la pena complessiva derivante dai predetti titoli in 22 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i motivi riportati di seguito.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di norma penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 78 e 81 cod. pen e 442 cod. proc. pen. per erroneità della modalità di calcolo della pena complessiva, in quanto, trattandosi di sentenze di condanna entrambe emesse in rito abbreviato, il giudice avrebbe dovuto applicare la diminuente per il rito dopo aver applicato gli aumenti per la continuazione interna ed esterna.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di norma penale ex art. 606, co. 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81, 132, 133 cod. pen., e mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. sui criteri scelti per determinare gli aumenti di pena per i reati satellite della continuazione interna alla sentenza 14 febbraio 2013.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento del solo primo motivo di ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

Pur essendo corretto in diritto l'argomento proposto dalla difesa nel primo motivo di ricorso, secondo cui, una volta riuniti in continuazione i reati per cui si era pervenuti a condanna, la riduzione per il rito doveva essere applicata dopo gli aumenti per la continuazione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 37168 del 19/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276838 - 01: Il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato), la scelta del giudice dell'esecuzione di effettuare un calcolo semplificato - applicando la riduzione rito direttamente sull'unico reato che, per effetto dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., si trasformava in reato satellite (l'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 della sentenza 14 febbraio 2013) - non ha comportato nessuna conseguenza pregiudizievole per il condannato.

Nella sentenza 10 ottobre 2016 il giudice della cognizione aveva individuato, infatti, come pena base per l'art. 74, già applicato l'aumento per la recidiva contestata in imputazione e ritenuta sussistente in sentenza, la pena di 22 anni di reclusione, che aveva poi ridotto per il rito abbreviato a 14 anni ed 8 mesi di reclusione.

Posto che il reato dell'art. 74 giudicato dalla sentenza 10 ottobre 2016 è stato individuato nella ordinanza come reato più grave, il giudice dell'esecuzione, se avesse proceduto in modo corretto, avrebbe dovuto calcolare la pena in questo modo: pena base per il reato dell'art. 74 giudicato dalla sentenza 10 ottobre 2016, già aumentato per la recidiva applicata: 22 anni di reclusione; aumento per continuazione con l'art. 74 giudicato dalla sentenza 14 febbraio 2013: 9 anni di reclusione; aumento per continuazione con i trentacinque reati dell'art. 73: 1 mese per ogni reato, quindi in totale 2 anni ed 11 mesi di reclusione; pena complessiva antecedente la riduzione per l'abbreviato: 33 anni ed 11 mesi di reclusione (non soggetta al criterio moderatore dell'art.78 cod. pen., che in esecuzione opera soltanto dopo la riduzione per il rito; cfr. sul punto Sez. 1, Sentenza n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Mabouka, Rv. 278494 - 01); riduzione di un terzo per il rito abbreviato: 22 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione.

Nella ordinanza impugnata il giudice dell'esecuzione ha effettuato, come detto, un calcolo semplificato, ma è pervenuto alla medesima pena finale di 22 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione.

Ne consegue che il ricorrente non ha un interesse all'accoglimento del motivo di ricorso proposto, interesse che è condizione di ammissibilità dell'impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., perché l'eliminazione del provvedimento impugnato non determinerebbe per l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte, Sez. 5, Ordinanza n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578 - 01).

2. E' inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, in cui si contesta la mancanza di motivazione sulla pena scelta per l'aumento per i reati satellite della continuazione interna alla sentenza 14 febbraio 2013, ovvero i trentacinque reati di cui all'art. 73 d.p.R. 309 del 1990.

In realtà, la ordinanza è motivata anche sul punto, perché fa riferimento alle capacità della organizzazione criminale di cui faceva parte il condannato di rispondere alle esigenze del mercato in modo capillare e continuativo.

Si tratta di motivazione sufficiente, atteso il momento procedimentale in cui si inserisce la ordinanza impugnata ed il contenuto della stessa.

L'obbligo motivazionale richiede, infatti, modalità di adempimento diverse a seconda dei a casi (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), e nel caso in esame, in cui il giudice dell'esecuzione ha confermato la pena del giudice della cognizione ed ai reati satellite è stata irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato (cfr. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto), nessuna motivazione più approfondita sulla scelta discrezionale ex art. 133 cod. pen. era dovuta.

3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza di data 28 giugno 2021 la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta della difesa del condannato, disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'applicazione della disciplina della continuazione tra la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in rito abbreviato il 14 febbraio 2013 e quella emessa nei suoi confronti sempre dalla Corte di appello di Napoli, e sempre in rito abbreviato, il 10 ottobre 2016, rideterminando per l'effetto la pena complessiva derivante dai predetti titoli in 22 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i motivi riportati di seguito. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di norma penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 78 e 81 cod. pen e 442 cod. proc. pen. per erroneità della modalità di calcolo della pena complessiva, in quanto, trattandosi di sentenze di condanna entrambe emesse in rito abbreviato, il giudice avrebbe dovuto applicare la diminuente per il rito dopo aver applicato gli aumenti per la continuazione interna ed esterna. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di norma penale ex art. 606, co. 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81, 132, 133 cod. pen., e mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. sui criteri scelti per determinare gli aumenti di pena per i reati satellite della continuazione interna alla sentenza 14 febbraio 2013. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento del solo primo motivo di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse. Pur essendo corretto in diritto l'argomento proposto dalla difesa nel primo motivo di ricorso, secondo cui, una volta riuniti in continuazione i reati per cui si era pervenuti a condanna, la riduzione per il rito doveva essere applicata dopo gli aumenti per la continuazione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 37168 del 19/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276838 - 01: Il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato), la scelta del giudice dell'esecuzione di effettuare un calcolo semplificato - applicando la riduzione rito direttamente sull'unico reato che, per effetto dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., si trasformava in reato satellite (l'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 della sentenza 14 febbraio 2013) - non ha comportato nessuna conseguenza pregiudizievole per il condannato. Nella sentenza 10 ottobre 2016 il giudice della cognizione aveva individuato, infatti, come pena base per l'art. 74, già applicato l'aumento per la recidiva contestata in imputazione e ritenuta sussistente in sentenza, la pena di 22 anni di reclusione, che aveva poi ridotto per il rito abbreviato a 14 anni ed 8 mesi di reclusione. Posto che il reato dell'art. 74 giudicato dalla sentenza 10 ottobre 2016 è stato individuato nella ordinanza come reato più grave, il giudice dell'esecuzione, se avesse proceduto in modo corretto, avrebbe dovuto calcolare la pena in questo modo: pena base per il reato dell'art. 74 giudicato dalla sentenza 10 ottobre 2016, già aumentato per la recidiva applicata: 22 anni di reclusione; aumento per continuazione con l'art. 74 giudicato dalla sentenza 14 febbraio 2013: 9 anni di reclusione; aumento per continuazione con i trentacinque reati dell'art. 73: 1 mese per ogni reato, quindi in totale 2 anni ed 11 mesi di reclusione; pena complessiva antecedente la riduzione per l'abbreviato: 33 anni ed 11 mesi di reclusione (non soggetta al criterio moderatore dell'art.78 cod. pen., che in esecuzione opera soltanto dopo la riduzione per il rito; cfr. sul punto Sez. 1, Sentenza n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Mabouka, Rv. 278494 - 01); riduzione di un terzo per il rito abbreviato: 22 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione. Nella ordinanza impugnata il giudice dell'esecuzione ha effettuato, come detto, un calcolo semplificato, ma è pervenuto alla medesima pena finale di 22 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione. Ne consegue che il ricorrente non ha un interesse all'accoglimento del motivo di ricorso proposto, interesse che è condizione di ammissibilità dell'impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., perché l'eliminazione del provvedimento impugnato non determinerebbe per l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte, Sez. 5, Ordinanza n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578 - 01). 2. E' inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, in cui si contesta la mancanza di motivazione sulla pena scelta per l'aumento per i reati satellite della continuazione interna alla sentenza 14 febbraio 2013, ovvero i trentacinque reati di cui all'art. 73 d.p.R. 309 del 1990. In realtà, la ordinanza è motivata anche sul punto, perché fa riferimento alle capacità della organizzazione criminale di cui faceva parte il condannato di rispondere alle esigenze del mercato in modo capillare e continuativo. Si tratta di motivazione sufficiente, atteso il momento procedimentale in cui si inserisce la ordinanza impugnata ed il contenuto della stessa. L'obbligo motivazionale richiede, infatti, modalità di adempimento diverse a seconda dei a casi (cfr. Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), e nel caso in esame, in cui il giudice dell'esecuzione ha confermato la pena del giudice della cognizione ed ai reati satellite è stata irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato (cfr. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto), nessuna motivazione più approfondita sulla scelta discrezionale ex art. 133 cod. pen. era dovuta. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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