CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 25465/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19134/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife s o d a gli avvoca t i [OSCURATO:PERSONA]- GUORIe [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato- avversoil decreto d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 310 /202 1 depositatol’ 8/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Presupposto è un giudizio civile iniziato il 20/12/2007 dinanzi al Tri- bunale di Vallo della Lucania e conclusosi l’11/03/2020 dinanzi alla Corte di appello di Salerno. Nel processodi equa riparazione, nella fase ingiuntiva venivano liquida ti € 2.400 di equo indennizzo . Accolta 2di 3 – RG 1 9134 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. parzialmente l’opposizione, venivano liquida ti € 3.000 d’indennizzo , € 915di spese di lite, € 69,73 di esborsi. Ricorre in cassazione la parte privata con cinque motivi, illustrati da memoria. Rimane intimato il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo e il secondo motiv o si censur a la liquidazione dei compensi in relazione ad entrambe le fasi (di ingiunzione, di opposi- zione), del grado di merito. In particolare, con il primo si deduce man- canza di motivazione e quindi violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.; con il secondo, tale liquidazione è cen- surata per violazione degli artt. 10, 91 c.p.c.;2233 co. 2 c.c.; 24 co. 1 l. 794/1942; 13 co. 6 l. 247/2012; 2 co. 1, 4e 5 d.m. 55/2014e tabelle n. 8 e n. 12allegate a quest’ultimo. Con il terzo, il quarto e il quinto motivo si censura la mancata mag- giorazione fino al 30% dei compensi per l’impiego dimodalità informa- tiche della redazione degli atti depositati telematicamente idonee ad agevolarne la consultazione. Si deducono: (a) violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’omissione di pronuncia (terzo motivo); (b) vizi della motivazione(mancanza, carattere apparente o perplesso, in- comprensibilità), con violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.(quarto motivo); (c) violazione degli artt. 13 co. 6 l. 247/2012e 4 co. 1bis d.m. 55/2014 (quinto motivo). 2. –I primi due motivi sono fondati nella misura in cui la liquidazione complessiva per le due fasi (ingiuntiva, collegiale) del grado dimerito, compiuta dalla corte territoriale, è inferiore ai minimi, in considerazione del valore della controversia. Tali motivi sono accolti entro i limiti palesati dal precedente capo- verso, che detta altresì la direttiva per la cassazione sostitutiva di 3di 3 – RG 1 9134 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. merito, che sfocia in una liquidazione di € 1.198,50 per la fase di op- posizione e di € 225per la fase di ingiunzione. Il terzo, il quarto e il quinto motivo sono da respingere poiché la corte territoriale ha motivato in modo persuasivo la conformità a diritto del diniego della maggiorazione controversa (cfr. Cass. 15572/2022). 3. – In conclusione, sono accolti i primi due motivi di ricorso . Sono rigettatii restanti motivi. È cassato il provvedimento impugnato in re- lazione ai motivi accolti. Con decisione nel meritosono liquida ti € 225 per la fase ingiuntiva e € 1.198,50 per la fase di opposizione, oltre a € 69,73 di esborsi, oltre agli accessori da distrarre in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] chele Liguori. Atteso il solo parziale accoglimento del ricorso, le spese del giudizio di legittimitàsi dichiarano irripetibili. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso; rigetta i restanti mo- tivi; cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti; decide nel merito liquidando€ 225 per la fase ingiuntiva e € 1.198,50 per la fase di opposizione , oltre a € 69,73 di esborsi , oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge,da distrarre in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; dichiar