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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 02922/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato, la condanna riportata per i reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2) e 5) e 624 bis cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui l'imputato si duole, sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, dell'affermazione della sua responsabilità a titolo di concorso, del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e delle attenuanti generiche, nonché dell'eccessività della pena inflitta - è generico poiché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte della congrua e logica motivazione della sentenza impugnata (che richiama il compendio su cui si è fondata la decisione), non indica con la necessaria specificità gli elementi alla base delle censure formulate ma si limita a riproporre per il tramite di asserti estremamente sintetici la prospettazione già sottoposta alla Corte di merito, non consentendo dunque di individuare compiutamente i rilievi in relazione ai quali si sollecita il sindacato di questa Corte; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre91'den

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato, la condanna riportata per i reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2) e 5) e 624 bis cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui l'imputato si duole, sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, dell'affermazione della sua responsabilità a titolo di concorso, del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e delle attenuanti generiche, nonché dell'eccessività della pena inflitta - è generico poiché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte della congrua e logica motivazione della sentenza impugnata (che richiama il compendio su cui si è fondata la decisione), non indica con la necessaria specificità gli elementi alla base delle censure formulate ma si limita a riproporre per il tramite di asserti estremamente sintetici la prospettazione già sottoposta alla Corte di merito, non consentendo dunque di individuare compiutamente i rilievi in relazione ai quali si sollecita il sindacato di questa Corte; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre91'den
Sentenza Cassazione n. 02922/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris