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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 29382/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Dario [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo, in data 14 maggio 2021, ha confermato la sentenza emessa in data 17 dicembre 2019, con la quale il Tribunale di Sciacca lo ha condannato per il reato di cui agli all'art. 640 cod. pen.

Rilevato che il ricorrente ha lamentato la manifesta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità dei testi e della persona offesa ed alla tardività della querela nonché violazione di legge in ordine all'acquisizione dei messaggi inviati via whatsapp. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente ha permesso di accertare che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela sporta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e che l'imputato ha accettato detta remissione di querela.

Rilevato che di conseguenza il reato di truffa, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato.

Ritenuto che, non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela e che a tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod, proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consi91iestensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Dario [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo, in data 14 maggio 2021, ha confermato la sentenza emessa in data 17 dicembre 2019, con la quale il Tribunale di Sciacca lo ha condannato per il reato di cui agli all'art. 640 cod. pen. Rilevato che il ricorrente ha lamentato la manifesta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità dei testi e della persona offesa ed alla tardività della querela nonché violazione di legge in ordine all'acquisizione dei messaggi inviati via whatsapp. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente ha permesso di accertare che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela sporta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e che l'imputato ha accettato detta remissione di querela. Rilevato che di conseguenza il reato di truffa, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato. Ritenuto che, non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela e che a tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod, proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consi91iestensore Il P
Sentenza Cassazione n. 29382/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris