CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 febbraio 2021
Cassazione n. 08556/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17906/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 191/2020 depositata il04/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso depositato il 17.2.2020,[OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d'appello di Catania al fine di vedersi riconoscere l'equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del procedimento civile contro il Condominio di [OSCURATO:PERSONA], 16 e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Catania (Sezione distaccata di Acireale), definito in prime cure con sentenza n. 1855/2015, contro cui era stato interposto gravame davanti alla Corte d'appello di Catania, definito con sentenza n. 1921/2018, depositata il 14 settembre 2018. 2.- Con decreto n. 231/2020, depositato in data 17.1.2020, La Corte d’appello di Catania dichiarava l'inammissibilità della domanda di equa riparazione, sostenendo che, per effetto della notifica della sentenza d'appello effettuata da [OSCURATO:PERSONA] al Condominio soccombente il 24 ottobre 2018, la sentenza della Corte di merito era passata in giudicato il 24 dicembre 2018 nei confronti di tutte le parti del giudizio, di talché la richiesta di condanna al pagamento dell'equo indennizzo doveva considerarsi tardiva, in quanto proposta successivamente al decorso del termine semestrale di decadenza di cui alla L. 89 del 2001. 3.-Propose opposizione avverso tale decreto, ai sensi della L. 89 del 2001, art.5 ter, [OSCURATO:PERSONA], la quale dedusse che, nonostante la notifica effettuata al Condominio, la sentenza della Corte territoriale non era divenuta definitiva per il decorso del termine breve, in difetto di alcuna notificazione effettuata verso gli appellati contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché quest'ultimi avrebbero potuto impugnare la pronuncia per cassazione nel termine lungo di un anno dalla pubblicazione, con la conseguenza che la proposizione della domanda di equa riparazione doveva considerarsi tempestiva. La Corte d'appello di Catania, in composizione collegiale, con il decreto di cui in epigrafe, respingeva l'opposizione e confermava la declaratoria di inammissibilità della pretesa di corresponsione dell'equo indennizzo, in ragione della maturazione del termine decadenziale. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che la controversia investiva un unico rapporto sostanziale, attenendo al tema delle infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza condominiale di proprietà [OSCURATO:PERSONA] (con annessa richiesta di pagamento solidale di somme di denaro); b) che vi era altresì un unico rapporto processuale, essendo stata la sentenza di prime cure impugnata nei confronti di tutte le altre parti; c) che, pertanto, trovava applicazione il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, allorché si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario ovvero, come nel caso di specie, di litisconsorzio processuale (c.d. litisconsorzio unitario o quasi necessario), vige la regola (propria delle cause inscindibili) dell'unitarietà dell'impugnazione, con la conseguenza che la notifica eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione nei confronti di tutte le altre parti, sicché, ove sia intervenuta la decadenza, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che ha assunto l'iniziativa, ma anche nei confronti di tutte le altre parti. 4.- Avverso il decreto d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l'intimato Ministero della Giustizia. 5.-La ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell' art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degliartt. 324,325,326 e 327 c.p.c. nonché dell' art. 292 c.p.c. Deduce, in proposito, che, sebbene per il notificante e per il destinatario della notifica abbia operato il termine breve per l'impugnazione della sentenza d'appello verso le altre parti contumaci, alle quali la notifica non era stata effettuata, nondimeno queste ultime avrebbero potuto certamente giovarsi del termine lungo per la proposizione dell'impugnazione. 2.-Con la seconda censura, la ricorrente lamentano, ai sensi dell'art.360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. Osserva, sul punto, che nel giudizio presupposto non vi era alcun litisconsorzio necessario, ma semplicemente un cumulo di cause che avrebbero potuto essere trattate separatamente, essendo le parti evocate in giudizio tenute a prestazioni distinte e separabili. Segnatamente, la ricorrente contesta che il giudizio avesse ad oggetto l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla terrazza, concernendo invece il recupero delle ingenti somme anticipate dal dante causa dei ricorrenti, all'esito dell'avvio della procedura di esecuzione forzata per obblighi di fare, di fini del rifacimento delle due terrazze di copertura di un edificio, una di loro proprietà, dell'estensione di mq. 274, rispetto alla quale dovevano essere recuperate le quote spettanti agli appartamenti sottostanti nella verticale, e l'altra, di proprietà dei condomini Grasso / Toscano, dell'estensione di mq. 103, rispetto alla quale doveva essere recuperata la quota di 1/3 di pertinenza di quest'ultimi. 3.- Con la terza doglianza, la ricorrente si duole, ai sensi dell' art.360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione e falsa applicazione dellaL. n. 89 del 2001, art. 2 dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., nella partein cui sancisce il diritto al giusto processo. In ordine a questo mezzo, la ricorrente obietta che, per effetto dell'impropria qualificazione della domanda giudiziale proposta nel giudizio presupposto, sarebbe stato illegittimamente negato l'equo indennizzo dovuto dallo Stato per la durata irragionevole di un banale processo civile prolungatosi per tredici anni, con riferimento al quale sarebbe stato sufficiente un terzo del tempo effettivamente impiegato. 3.1.- I motivi possono essere esaminati congiuntam ente perché avvinti da evidenti ragioni di connessione. 3.2.-Nel merito, essi sono fondati. La ricorrente ha prodotto la sentenza di questa Corte n.17386/2022, con cui è stato deciso il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il medesimo fatto e la medesima questione processuale. Il collegio, aderendo alle motivazioni di cui alla precedente decisione n.17386/2022, ha escluso la ricorrenza di un'ipotesi di litisconsorzio processuale necessario, ricorrendo, piuttosto due domande, autonome e cumulate , di ripetizione dell'indebito oggettivo, azionate dai medesimi attori verso parti diverse, con l'effetto che la notifica della sentenza d'appello verso il Condominio appellato non ha determinato il decorso del termine breve per la proposizione del ricorso in cassazione anche verso gli ulteriori appellati, tra cui l’odierna ricorrente. Quest’ultima avrebbe potuto impugnare la pronuncia in cassazione nel termine lungo di un anno, vigente ratione temporis, con decorrenza della pubblicazione del 14 settembre 2018. Con l'effetto che solo all'esito del decorso di tale termine la sentenza della Corte territoriale è divenuta definitiva anche nei suoi confronti. Poiché i due rapporti sostanziali sono diversi, non sussiste un nesso di dipendenza che determini il rischio di contrasto tra giudicati. Da ciò discende che, contrariamente all'assunto su cui si impernia il decreto impugnato, non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione - con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti -, appunto perché tale regola vige, nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (c.d. litisconsorzio "unitario o quasi necessario"), ipotesi non ricorrente nella fattispecie (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 667 del 15/01/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 14722 del 07/06/2018; Sez. L, Sentenza n. 986 del 20/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 19869 del 29/09/2011; Sez. L, Sentenza n. 16254 del 19/08/2004). Pertanto, alla data del 24 dicembre 2018 il provvedimento non poteva ritenersi "definitivo", ai sensi dell’art.4 L.89/2001,ritenendosi tale la sola pronuncia che chiude formalmente il processo, cioè la decisione finale che sia in linea di principio immutabile non appena viene ad esistenza, non essendo consentita contro di essa alcuna impugnazione ordinaria (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 28374 del 11/12/2020; Sez. 6-2, Sentenza n. 21654 del 26/10/2016; Sez. 6-1, Sentenza n. 22767 del 04/10/2013; Sez. 6-1, Sentenza n. 14725 del 12/06/2013; Sez. 1, Sentenza n. 3264 del 14/02/2007). Occorre inoltre precisare che, ai fini della determinazione del dies a quo del termine semestrale di decadenza di cui allaL.89/2001, art.4non può ritenersi che, in ragione dell'integrazione di due rapporti autonomi vertenti tra parti eterogenee, la sentenza sia passata in cosa giudicata con riferimento al solo rapporto tra la ricorrente e il Condominio. Ora, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la regola prevista dallaL.89 del 2001, art.4 - seco ndo cui, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della domanda, deve aversi riguardo al provvedimento conclusivo del giudizio presupposto -, deve essere interpretata in relazione alla specificità dei singoli procedimenti, sicché nel caso di riunione di procedimenti o di litisconsorzio facoltativo nel giudizio presupposto, stante l'autonomia dei giudizi, non osta alla decorrenza del termine e, quindi, alla proposizione della domanda, l'impugnazione per cassazione della decisione di appello ad opera di parti diverse e non soccombenti rispetto al richiedente l'indennizzo, in quanto, nei confronti di quest'ultimo, il giudizio deve ritenersi definito con sentenza irrevocabile (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19088 del 06/07/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 4971 del 25/02/2020; Sez. 6-2, Sentenza n. 24412 del 17/10/2017). Questa evenienza non sussiste nella fattispecie, stante il collegamento tra i due rapporti, in ognuno dei quali i ricorrenti risultavano essere parti, all'esito di un comune fatto generatore delle pretese azionate. 4.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue l'accoglimento del ricorso nei sensi di cui motivazione. Il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla