CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 29663/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNO sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 ottobre 2022 la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza pronunciata, nei confronti suoi e di altri imputati, in data 23 gennaio 2012 dal Tribunale di Salerno — Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], per fatti risalenti agli anni 1991-1993. La Corte ha dato atto che un primo procedimento era stato celebrato dinanzi al Pretore e si era concluso, nel 1999, con ordinanza che aveva restituito gli atti al pubblico ministero sul presupposto della "inesistenza" del decreto di citazione a giudizio. In quel primo giudizio l'imputato oggi ricorrente era stato dapprima dichiarato contumace, ma la dichiarazione era stata revocata allorché egli era volontariamente comparso in udienza, nel 1997. Il pubblico ministero, che non ha impugnato l'ordinanza che gli ha restituito gli atti, ha emesso un nuovo decreto di citazione a giudizio. Nel nuovo processo, l'imputato non è mai comparso. Cionondimeno, poiché il Tribunale ha ritenuto valida ed ancora operante la revoca della dichiarazione di contumacia intervenuta nel precedente processo, ha considerato l'imputato "assente" e non ha provveduto alla notificazione in suo favore dell'estratto contumaciale della sentenza. Gli altri imputati hanno impugnato tempestivamente la sentenza di condanna e la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione. L'odierno ricorrente, invece, sul presupposto di essere venuto casualmente a conoscenza della sentenza, ormai ritenuta irrevocabile, il 15 giugno 2021, ha immediatamente proposto appello, in data 25 giugno 2021, ma la Corte di appello lo ha giudicato tardivo, ritenendo: - errata la decisione del Pretore di restituire gli atti al pubblico ministero; - valida l'originaria dichiarazione di contumacia e la sua revoca, intervenute in quella che è ritenuta la "prima fase" del medesimo processo; - non dovuta, per conseguenza, alcuna notificazione dell'estratto contumaciale; - ovviamente tardiva l'impugnazione. La Corte ha aggiunto, rispetto alla richiesta dell'imputato di giovarsi in ogni caso, laddove l'impugnazione fosse stata ritenuta tardiva, degli effetti della tempestiva impugnazione proposta dai coimputati (art. 587, comma 1, cod. proc. pen.), che tale richiesta potrà essere eventualmente proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione. 2 // 2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge processuale in relazione agli artt. 591 e 585 cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che l'originaria decisione del Pretore, corretta o meno, ha avuto l'effetto di far regredire il procedimento dinanzi al pubblico ministero e di porre nel nulla tutta l'attività processuale svolta dinanzi a lui. Dunque, il Tribunale avrebbe dovuto rinnovare, sussistendone le condizioni, la dichiarazione di contumacia e, all'esito del processo nel quale l'imputato non è comparso (perdendo anche ogni contatto con il difensore, nel frattempo deceduto), disporre la notificazione dell'estratto contumaciale, che invece non è avvenuta, con conseguente mancato decorso del termine per impugnare. 3. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto del ricorso ed osservando che nel nuovo processo la notificazione del decreto di citazione a giudizio è stata correttamente eseguita nelle mani della moglie dell'imputato; sicché il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la contumacia e, avendo invece proceduto in assenza, avrebbe pronunciato una sentenza mai divenuta esecutiva, condizione che però dovrebbe essere dichiarata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato una memoria nella quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed ha replicato al Procuratore generale osservando che, se fosse corretta la sua ricostruzione, nondimeno la Corte di appello sarebbe incorsa in errore, non convertendo l'appello in incidente di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il precedente citato dal Procuratore generale (Sez. 1, 10/12/2020 n. 8875, Rinaldo, Rv. 280674) non è ostativo all'accoglimento del ricorso, ed anzi la presente decisione è perfettamente in linea rispetto ad esso. Infatti, il caso sottoposto alla Corte di legittimità in tale occasione era un'ordinanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione, cui il condannato si era rivolto ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., una volta che la sentenza - erroneamente ritenuta irrevocabile - era stata eseguita, e senza dunque che il condannato, inconsapevole della decisione nei suoi confronti pronunciata, avesse proposto impugnazione. Si trattava di una sentenza pronunciata in grado di appello, a seguito di un giudizio contumaciale di primo grado che si era concluso con la notificazione dell'estratto della sentenza di primo grado, che era stata regolarmente appellata. Nel corso del giudizio di appello le regole sulla contumacia non erano state rispettate (avendo la Corte di appello ritenuto di dover dar seguito alla sopravvenuta normativa in materia di giudizio in assenza, laddove invece operavano apposite norme transitorie regolanti i casi come quello sottoposto alla sua attenzione). L'imputato era rimasto inerte e, non avendo ricevuto la notificazione dell'estratto contumaciale, non aveva proposto ricorso per cassazione. La Corte di cassazione, adita a seguito di un'ordinanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione, l'ha annullata, disponendo la liberazione del condannato e ponendolo nuovamente nella condizione di proporre l'impugnazione mai presentata. 2. Nel caso che occupa, invece, si discute di un atto di impugnazione che è stato presentato e che la Corte territoriale ha ritenuto tardivo. La Corte di appello, infatti, nel dichiarare inammissibile l'impugnazione muove da un ragionamento diverso da quello del Procuratore generale (ragionamento, quello del Procuratore generale, che invece questo collegio condivide nelle premesse), e cioè ritiene che la notificazione dell'estratto contumaciale non fosse affatto dovuta, sicché è all'evidenza tardivo l'appello presentato (dal difensore) nove anni dopo la pronuncia della sentenza. La premessa su cui si fonda il ragionamento della Corte di appello è errata: la decisione presa nel 1999 dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA] ha avuto indubitabilmente l'effetto di travolgere il processo svolto dinanzi a lui e di determinare l'emissione da parte del pubblico ministero (che non impugnò per abnormità la decisione del Pretore) di un nuovo decreto di citazione a giudizio. Tale decreto di citazione ha provocato l'instaurazione di un nuovo giudizio ed è stato notificato regolarmente, anche se non nelle mani dell'imputato, il quale non ha avuto conoscenza personale diretta della vocatio in iudicium. Tuttavia, la regolarità delle notificazioni ha consentito la celebrazione di un giudizio (soccorre ancora una volta il precedente invocato dal Procuratore generale per ritenere che nel giudizio regolarmente instauratosi, ma nel quale è mancata la doverosa dichiarazione di contumacia, non si sono perciò solo determinate nullità afferenti l'intervento e l'assistenza dell'imputato), ma è mancata l'applicazione delle norme di garanzia che al giudizio contumaciale sono connesse. Prima fra tutte, la norma dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., che prescrive la notificazione all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza, atto non sostituibile o non surrogabile da alcun altro (Sez. U, n. 35402 del 09/07/2003, Mainente, Rv. 225362; fra le successive, Sez. 1, n. 50471 del 14/09/2018, Manto, Rv. 274527).Come ancora ribadisce la sentenza citata dal Procuratore generale, «in sostanza, laddove sussistano le condizioni per celebrare il processo senza la presenza dell'imputato, l'omessa o erronea adozione delle corrispondenti declaratorie formali (assenza o contumacia), siccome afferisce ad atto avente carattere esclusivamente dichiarativo, e non costitutivo, non determina di per sé la lesione del contraddittorio, ma per la stessa ragione non incide sulle garanzie riconnesse alla posizione effettiva dell'imputato, garanzie che restano intatte». 2.1. L'Attanasio, formalmente "condannato" con sentenza apparentemente irrevocabile, non si è rivolto al giudice competente ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. per ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza, dal momento che l'esecuzione non era stata nemmeno iniziata e, secondo la sua deduzione, la conoscenza della pronuncia della sentenza è stata del tutto casuale e precedente l'inizio dell'esecuzione. Si aggiunga che, nel caso di specie, persino se l'estratto contumaciale gli fosse stato notificato e dunque il termine per l'impugnazione fosse inutilmente decorso (posto che, come si è detto in premessa, il difensore che lo aveva assistito nel primo grado di giudizio è deceduto e non ha proposto dunque l'atto di appello), l'Attanasio avrebbe potuto chiedere di essere restituito nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo introdotto dalla legge n. 60 del 2005 e poi abrogato dalla legge n. 67 del 2014, dal momento che non ha avuto personale conoscenza della vocatio in iudicium, che è stata notificata in modo regolare ma non a mani proprie (cfr. Sez. U n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716). 2.2. Ebbene, nel caso di specie, molto più semplicemente, l'Attanasio: - non ha ricevuto la notificazione dell'estratto contumaciale; - ha avuto casuale notizia della sentenza pronunciata nei suoi confronti, prima che fosse concretamente eseguita; - immediatamente, a mezzo del nuovo difensore, ha proposto impugnazione. Come è noto, dalla notificazione dell'avviso previsto dall'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. (quello che è comunemente chiamato "estratto contumaciale") decorre il termine per presentare impugnazione (art. 585, comma 2, lett. d) cod. proc. pen. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014 n. 67, testo che si applica nel caso di specie). L'avviso non è stato mai notificato e l'impugnazione, dunque, non poteva definirsi tardiva. 3. L'ordinanza della Corte di appello di Salerno va dunque annullata. L'annullamento può essere pronunciato senza rinvio, travolgendo anche la sentenza di primo grado e dovendosi prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, come del resto chiesto dallo stesso ricorrente anche dinanzi alla Corte di appello e ribadito nel ricorso (a pagina 7). P.Q.M. Annull