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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08376/2026

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RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d'appello di Trieste, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità non solo è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, ma è anche manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento alle pag. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove ha ritenuto provata la circostanza che il ricorrente fosse l’effettivo utilizzatore della carta Postepay su cui le persone offese hanno effettuato le ricariche e che, secondo consolidata giurisprudenza tale elemento in assenza di alternative spiegazioni risulta idoneo a giustificare l'affermazione di responsabilità; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il trattamento sanzionatorio inflitto non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie il giudice di merito ha espresso un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, in particolare contro il patrimonio (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva di cui all’art. 20-bis cod. pen. è inammissibille poichè generico in quanto la Corte ha rilevato che il difensore era privo della prescritta procura speciale e il ricorrente nulla deduce sul punto; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6) ha comunque posto a base del rigetto della richiesta di applicazione della sostituzione sanzionatoria anche la pregressa commissione di un reato a scopo di lucro, a seguito del quale non vi è stata alcuna condotta risarcitoria o riparativa, a riprova dell'inadeguatezza della sanzione invocata; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d'appello di Trieste, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità non solo è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, ma è anche manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento alle pag. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove ha ritenuto provata la circostanza che il ricorrente fosse l’effettivo utilizzatore della carta Postepay su cui le persone offese hanno effettuato le ricariche e che, secondo consolidata giurisprudenza tale elemento in assenza di alternative spiegazioni risulta idoneo a giustificare l'affermazione di responsabilità; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il trattamento sanzionatorio inflitto non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie il giudice di merito ha espresso un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, in particolare contro il patrimonio (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva di cui all’art. 20-bis cod. pen. è inammissibille poichè generico in quanto la Corte ha rilevato che il difensore era privo della prescritta procura speciale e il ricorrente nulla deduce sul punto; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6) ha comunque posto a base del rigetto della richiesta di applicazione della sostituzione sanzionatoria anche la pregressa commissione di un reato a scopo di lucro, a seguito del quale non vi è stata alcuna condotta risarcitoria o riparativa, a riprova dell'inadeguatezza della sanzione invocata; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è
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