CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 27546/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello di Napoli, conla decisione indicata in epigrafe, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due, mesi sei di detenzione ed euro 600 dimulta, confermandone la condanna per i reati descritti nei capi d’imputazione.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dilegge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., per nonavere la Corte d’appello operato un effettivo controllo del materiale probatorioagli atti e per aver omesso il vaglio delle condizioni di proscioglimento ex art.129 del codice di rito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentitidalla legge processuale. Il ricorrente non considera, infatti, il principio, pacificonella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di concordato in appelloè ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà dellaparte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiestaed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibilile doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizionidi proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge»: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 –01).Nel caso di specie, l’imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, adeccezione di quelli concernenti la determinazione della pena, come puntualizzatonella sentenza impugnata. Dopo aver rimarcato l’assenza di elementi per unproscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., il giudiced’appello, conformemente alla proposta di concordato, ha rideterminato la penanell’esatta misura concordata di anni due, mesi sei di detenzione ed euro 600 dimulta.Dal momento che la condanna inflitta al ricorrente con la decisioneimpugnata è conforme a quanto concordato dalle parti, il ricorso deve ritenersiinammissibile, giacché la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti.2. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.Il ricorrente va condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamentodelle spese processuali, nonché ‒ ravvisandosi profili di colpa in ragionedell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragionedelle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]