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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 33092/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Perugia che ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato di furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e basato su profili di censura pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi allora gli stessi reputare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato inoltre, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (es cfr. tra le altre, Sez. 4, 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01); nel caso di specie, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici (cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugnata, anche a riguardo dell'esistenza del riscontro, rappresentato dall'esito della ricognizione fotografica, dell'inconducenza della certificazione medica prodotta dall'imputata, della pretestuosità e strumentalità della denuncia di smarrimento del telefono cellulare da lei tardivamente sporta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2023 Il c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Perugia che ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato di furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e basato su profili di censura pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi allora gli stessi reputare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato inoltre, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (es cfr. tra le altre, Sez. 4, 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01); nel caso di specie, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici (cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugnata, anche a riguardo dell'esistenza del riscontro, rappresentato dall'esito della ricognizione fotografica, dell'inconducenza della certificazione medica prodotta dall'imputata, della pretestuosità e strumentalità della denuncia di smarrimento del telefono cellulare da lei tardivamente sporta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2023 Il c
Sentenza Cassazione n. 33092/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris