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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09810/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 5 luglio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, è manifestamente infondato alla luce della motivazione della Corte di appello, che ha rilevato come l'indicazione "anzi, a m.p." significasse che l'ufficiale giudiziario, dopo avere in un primo momento verbalizzato l'assenza dell'imputato, avesse poi constatato l'effettiva presenza dello stesso e avesse quindi effettuato la notifica a mani proprie; Rilevato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello evidenziato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione posto che l'imputato era stato sorpreso alla guida di un ciclomotore oggetto di furto ,, senza alcuna spiegazione sull'origine del possesso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 5 luglio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, è manifestamente infondato alla luce della motivazione della Corte di appello, che ha rilevato come l'indicazione "anzi, a m.p." significasse che l'ufficiale giudiziario, dopo avere in un primo momento verbalizzato l'assenza dell'imputato, avesse poi constatato l'effettiva presenza dello stesso e avesse quindi effettuato la notifica a mani proprie; Rilevato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello evidenziato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione posto che l'imputato era stato sorpreso alla guida di un ciclomotore oggetto di furto ,, senza alcuna spiegazione sull'origine del possesso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 09810/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris