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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:T:1998:147
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61997B0073 - IT Avis juridique important | 61997B0073 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione ampliata) del 30 giugno 1998. - [OSCURATO:PERSONA] Ltd, [OSCURATO:PERSONA], Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

Vertriebs KG, [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] GmbH e Leder & Schuh AG contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Dumping - Calzature in materiale tessile provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dall'Indonesia - Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] che istituisce un dazio antidumping provvisorio - Ricorso d'annullamento - Intervento successivo di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo - Non luogo a provvedere. - [OSCURATO:PERSONA]73/97. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-02619 [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso d'annullamento - Ricorso diretto contro un regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio - Entrata in vigore successiva di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo - Effetti sull'interesse ad agire (Trattato CE, art. 173) [OSCURATO:PERSONA] effetto giuridico derivante da un regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio può essere fatto valere da un importatore per giustificare il suo interesse ad impugnarlo di fronte al giudice comunitario allorché gli importi che l'importatore ha dovuto versare in forza di tale regolamento provvisorio sono stati definitivamente riscossi al tasso fissato dal regolamento definitivo e quelli che oltrepassavano tale tasso, o relativi a prodotti non più colpiti dal dazio antidumping, sono stati definitivamente svincolati.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997B0073 - IT Avis juridique important | 61997B0073 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione ampliata) del 30 giugno 1998. - [OSCURATO:PERSONA] Ltd, [OSCURATO:PERSONA], Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Vertriebs KG, [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] GmbH e Leder & Schuh AG contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Dumping - Calzature in materiale tessile provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dall'Indonesia - Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] che istituisce un dazio antidumping provvisorio - Ricorso d'annullamento - Intervento successivo di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo - Non luogo a provvedere. - [OSCURATO:PERSONA]73/97. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-02619 [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso d'annullamento - Ricorso diretto contro un regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio - Entrata in vigore successiva di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo - Effetti sull'interesse ad agire (Trattato CE, art. 173) [OSCURATO:PERSONA] effetto giuridico derivante da un regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio può essere fatto valere da un importatore per giustificare il suo interesse ad impugnarlo di fronte al giudice comunitario allorché gli importi che l'importatore ha dovuto versare in forza di tale regolamento provvisorio sono stati definitivamente riscossi al tasso fissato dal regolamento definitivo e quelli che oltrepassavano tale tasso, o relativi a prodotti non più colpiti dal dazio antidumping, sono stati definitivamente svincolati.
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