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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14874/2026

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entata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale in atti-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti-controricorrente–Numero registro generale 5228/2025Numero sezionale 4207/2026Numero di raccolta generale 14874/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza n. 5999/2024della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 2/8/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 15/5/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] 1 S.p.a. in liquidazione propone ricorso, affidato ad unicomotivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva respinto l’appelloavverso la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Messina n.3248/2020 cui era stato accolto il ricorso proposto dal Comune di Nasoavverso intimazione di pagamento TARSU/TIA 2008-2012.Il Comune di Naso resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con unico motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 18, 21, comma 1, e22 del d.lgs 31/12/1992, n. 546 per avere la Corte di merito erroneamenterespinto l’eccezione della Società relativa alla tardività del ricorso originarioin conseguenza della mancata prova della sua notifica entro il termine di 60giorni dalla notifica dell’atto impugnato.1.2.

La doglianza, correttamente formulata come violazione di norma didiritto, non versandosi in una delle ipotesi di nullità della sentenza ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., come invece eccepito dal Comune,è fondata.1.3.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado al riguardo haaffermato quanto segue:« Con riguardo ... alla prova del giorno di recapitodell’intimazione al Comune, il Collegio riconosce che l’avvenuto deposito, acura del patrocinante dell’Ente, di rapporto di [OSCURATO:PERSONA] non basta adintegrare l’adempimento.

Sennonché la depositata deliberazione di G.M. diNaso autorizzativa del ricorso, nel menzionare l’intimazione da impugnare,ne precisa la notificazione addì 26 Settembre 2021 (ch’è la data, perl’appunto, risultante dal rapporto citato).

Questa precisazione in un atto ch’èpubblico deve ritenersi, per ciò stesso, asseverata e attendibile.

Donde latempestività del ricorso».Numero registro generale 5228/2025Numero sezionale 4207/2026Numero di raccolta generale 14874/2026Data pubblicazione 18/05/20261.4.

Ciò posto, in diritto si osserva che in tema di notificazione a mezzodel servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrantedella relata di notifica, avendo natura di atto pubblico, costituisce il solodocumento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei terminiconnessi alla notificazione - l'intervenuta consegna del plico con la relativadata (cfr. Cass. n. 8082/2019); esso riveste, invero, natura di atto pubblico,e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziarioall'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode dellamedesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazioneeseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fedeprivilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle partie agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione appostasull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.1.5.

Ne consegue che nessun valore di atto pubblico relativo alla notificadell’intimazione di pagamento in questione poteva assumere la delibera diGiunta Comunale citata nella sentenza impugnata, in quanto le dichiarazionicontenute all’interno della delibera non esprimono l’attestazione da partedel pubblico ufficiale che la notifica sia avvenuta in sua presenza.1.6.

Considerato dunque che, come già affermato da questa Corte (cfr.Cass. n. 10209/2018) nel processo tributario, ove la parte resistente contestila tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'attoimpugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorreil termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nullao inesistente, ipotesi, neppure dedotta nel caso in esame, nella quale l’enteimpositore è tenuto a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avutoeffettiva conoscenza del predetto atto, e che nella fattispecie manca, daquanto dianzi illustrato, la prova della tempestività del ricorso introduttivoai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 per incertezza circa la data di notificadell’atto impugnato, ne consegue l’inammissibilità del ricorso originario inquanto tardivo.2.

Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e lacassazione della sentenza impugnataNumero registro generale 5228/2025Numero sezionale 4207/2026Numero di raccolta generale 14874/2026Data pubblicazione 18/05/20263.

Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcunaltro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c., primo comma, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivodel Comune.3.

Le spese del presente grado e dei gradi di merito seguono lasoccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del Comune;condanna il Comune al pagamento delle spese del primo grado e di appello,liquidate, rispettivamente, in Euro 3.000,00 ed Euro 3.200,00 per compensi,oltre spese esenti, rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessoridi legge; condanna il Comune al pagamento delle spese di legittimità,liquidate in Euro 2.410,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 15.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale in atti-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti-controricorrente–Numero registro generale 5228/2025Numero sezionale 4207/2026Numero di raccolta generale 14874/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza n. 5999/2024della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 2/8/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 15/5/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] 1 S.p.a. in liquidazione propone ricorso, affidato ad unicomotivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva respinto l’appelloavverso la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Messina n.3248/2020 cui era stato accolto il ricorso proposto dal Comune di Nasoavverso intimazione di pagamento TARSU/TIA 2008-2012.Il Comune di Naso resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 18, 21, comma 1, e22 del d.lgs 31/12/1992, n. 546 per avere la Corte di merito erroneamenterespinto l’eccezione della Società relativa alla tardività del ricorso originarioin conseguenza della mancata prova della sua notifica entro il termine di 60giorni dalla notifica dell’atto impugnato.1.2. La doglianza, correttamente formulata come violazione di norma didiritto, non versandosi in una delle ipotesi di nullità della sentenza ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., come invece eccepito dal Comune,è fondata.1.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado al riguardo haaffermato quanto segue:« Con riguardo ... alla prova del giorno di recapitodell’intimazione al Comune, il Collegio riconosce che l’avvenuto deposito, acura del patrocinante dell’Ente, di rapporto di [OSCURATO:PERSONA] non basta adintegrare l’adempimento. Sennonché la depositata deliberazione di G.M. diNaso autorizzativa del ricorso, nel menzionare l’intimazione da impugnare,ne precisa la notificazione addì 26 Settembre 2021 (ch’è la data, perl’appunto, risultante dal rapporto citato). Questa precisazione in un atto ch’èpubblico deve ritenersi, per ciò stesso, asseverata e attendibile. Donde latempestività del ricorso».Numero registro generale 5228/2025Numero sezionale 4207/2026Numero di raccolta generale 14874/2026Data pubblicazione 18/05/20261.4. Ciò posto, in diritto si osserva che in tema di notificazione a mezzodel servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrantedella relata di notifica, avendo natura di atto pubblico, costituisce il solodocumento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei terminiconnessi alla notificazione - l'intervenuta consegna del plico con la relativadata (cfr. Cass. n. 8082/2019); esso riveste, invero, natura di atto pubblico,e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziarioall'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode dellamedesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazioneeseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fedeprivilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle partie agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione appostasull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.1.5. Ne consegue che nessun valore di atto pubblico relativo alla notificadell’intimazione di pagamento in questione poteva assumere la delibera diGiunta Comunale citata nella sentenza impugnata, in quanto le dichiarazionicontenute all’interno della delibera non esprimono l’attestazione da partedel pubblico ufficiale che la notifica sia avvenuta in sua presenza.1.6. Considerato dunque che, come già affermato da questa Corte (cfr.Cass. n. 10209/2018) nel processo tributario, ove la parte resistente contestila tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'attoimpugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorreil termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nullao inesistente, ipotesi, neppure dedotta nel caso in esame, nella quale l’enteimpositore è tenuto a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avutoeffettiva conoscenza del predetto atto, e che nella fattispecie manca, daquanto dianzi illustrato, la prova della tempestività del ricorso introduttivoai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 per incertezza circa la data di notificadell’atto impugnato, ne consegue l’inammissibilità del ricorso originario inquanto tardivo.2. Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e lacassazione della sentenza impugnataNumero registro generale 5228/2025Numero sezionale 4207/2026Numero di raccolta generale 14874/2026Data pubblicazione 18/05/20263. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcunaltro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c., primo comma, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivodel Comune.3. Le spese del presente grado e dei gradi di merito seguono lasoccombenza, con liquidazione come da dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del Comune;condanna il Comune al pagamento delle spese del primo grado e di appello,liquidate, rispettivamente, in Euro 3.000,00 ed Euro 3.200,00 per compensi,oltre spese esenti, rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessoridi legge; condanna il Comune al pagamento delle spese di legittimità,liquidate in Euro 2.410,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 15.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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