CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 15373/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
16 ORDINANZA sul ricorso 10042/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. Lav. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S. Giorgio in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 26/b, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giuste procure in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 5858/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il Tribunale di Roma con sentenza n. 21012 del 2005 accertò che i crediti, vantati dal [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:SOCIETA]., fossero da riferire a ciascuna delle due consorziate, [OSCURATO:PERSONA]. Lav. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la metà ciascuna, mentre dichiarò la cessazione della materia del contendere quanto alle altre domande proposte in causa dalla [OSCURATO:PERSONA]. Lav. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo, aventi ad oggetto l'impugnazione delle deliberazioni di esclusione dal consorzio e di approvazione dei bilanci di esercizio 1999 e 2000. 2. - Il successivo giudizio, intrapreso del pari dalla [OSCURATO:PERSONA]. Lav. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. con atto di citazione del 2006 contro il Consorzio e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., fu deciso in primo grado dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 4878 del 2010, la quale: a) respinse le domande proposte dall'attrice contro il [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto: 1) la condanna al pagamento della quota del 50% del fondo consortile, pari ad C 10.329,14; 2) la condanna al pagamento della metà del credito vantato dal consorzio verso il terzo contraente [OSCURATO:SOCIETA]., per C 5.323.572,64, con interessi dal 14 novembre 2003; 3) "in via alternativa", attesa l'esclusione dal consorzio da questo deliberata, la condanna alla liquidazione della propria quota nella predetta misura di C 5.323.572,64, con interessi dal 14 novembre 2003; 4) in subordine, la condanna a titolo di arricchimento senza causa e nella misura risultante in corso del giudizio, in conseguenza della cessione a terzi dei crediti vantati dal Consorzio verso la predetta società [OSCURATO:SOCIETA]. ed incasso del corrispettivo, con impoverimento dell'istante; b) dichiarò il difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per le prime tre domande e respinse nei confronti di essa la quarta; c) respinse la domanda riconvenzionale proposta dal Consorzio contro l'attrice, volta alla condanna al pagamento della somma di C 203.236,00, oltre interessi, relativa al credito vantato dal consorzio stesso verso la consorziata. 3. - Riunite le impugnazioni, la Corte d'appello di Roma con sentenza del 23 ottobre 2015, n. 5858 ha respinto gli appelli, principale ed incidentale, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4878/2010 ed ha accolto l'appello del Consorzio contro la sentenza n. 21012/2005, salvo che per il capo sulla cessata materia del contendere, respingendo le domande attoree. Avverso questa decisione ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA]. Lav. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso il Consorzio e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponendo ricorso incidentale per un motivo, cui controparte resiste con controricorso a ricorso incidentale. Le controricorrenti hanno depositato la memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - La sentenza impugnata ha deciso, per quanto ancora rileva, come segue. 1.1. - In accoglimento dell'appello principale avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21012/2005, essa ha respinto la domanda di accertamento della diretta riferibilità alle consorziate del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:SOCIETA]. Al riguardo, ha affermato che l'art. 7 dello statuto consortile, secondo cui «i risultati economici rilevabili a consuntivo periodico dall'esplicarsi dell'organizzazione comune saranno riferibili solo ed esclusivamente alle consorziate con diretta e proporzionale imputazione di essi», dovesse essere inteso con riguardo al solo risultato d'esercizio consortile, pari alla differenza tra costi e ricavi sulla base del bilancio annuale. 1.2. - La sentenza impugnata, quanto all'appello contro la sentenza n. 4878/2010, ha, dal suo canto, offerto le seguenti statuizione e motivazione. 1.2.1. - La corte territoriale ha, dapprima, confermato la sentenza di primo grado, con riguardo al rigetto della domanda di liquidazione della quota alla consorziata, come conseguenza della sua esclusione. Ha ritenuto, sul punto, che l'art. 15 dello statuto consortile prevede la deliberazione di esclusione di un consorziato secondo una data di efficacia di tale esclusione, come individuata dal c.d. comitato dei consorziati e senza, quindi, nessun effetto automatico circa l'esclusione del consorziato pur sottoposto a concordato preventivo; ha, poi, accertato che l'esclusione è stata deliberata il 28 giugno 2000. Ha precisato che l'art. 17 dello statuto stabilisce il rimborso della «quota di partecipazione» dell'esclusa «nei modi e nei tempi che comunque salvaguardino gli interessi delle altre Consorziate», e che, inoltre, la «ripartizione dell'eventuale residuo del fondo consortile» è subordinata alla «definizione dei rapporti in corso da parte del liquidatore»; anche nella disciplina della società semplice, nella specie applicabile, la liquidazione della quota può avvenire in favore del socio solo estinti i debiti sociali e rimborsati i conferimenti; inoltre, la liquidazione della quota al socio escluso non è ammessa, se lo scioglimento dell'ente (28 dicembre 2000) sopravvenga entro sei mesi dalla data dell'esclusione (28 giugno 2000), come nella specie avvenuto, onde la liquidazione del consorzio "assorbe" il procedimento di liquidazione della quota della consorziata, in favore della sua quota di liquidazione. 1.2.2. - Quindi, la corte territoriale ha preso in esame la domanda, del pari afferente l'appello avverso la sentenza n. 4878/2010, di condanna del Consorzio al pagamento della metà del credito vantato verso il terzo contraente [OSCURATO:SOCIETA]. per C 5.323.572,64, con interessi dal 14 novembre 2003, reputando che essa fosse implicitamente contenuta nella domanda in precedenza esaminata e che i rilievi sulla non debenza della liquidazione della quota del socio in pendenza di liquidazione della società dovessero essere estesi al rigetto della pretesa. 1.2.3. - Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dal Consorzio, volta alla condanna al pagamento della somma di C 203.236,00 oltre interessi - quale differenza tra il debito della consorziata di C 1.025.040,19 ed il credito di questa per C 816.804,00 - ha affermato il difetto di prova del credito vantato dal Consorzio, ritenendo che i documenti dal medesimo prodotti (sub nn. 76 e 77) costituissero un mero "prospetto" privo di data e di sottoscrizione, dunque un atto di parte cui difetta qualsiasi valore probatorio, come già ritenuto dal tribunale. Ha ritenuto che anche i bilanci dal 1992 al 2005, depositati in atti, non provano il credito, in quanto hanno operato una compensazione con poste debitorie della [OSCURATO:PERSONA]. Lav. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., senza che, però, tali debiti fossero provati: sia perché lo stesso Consorzio ha sollecitato una c.t.u., così dimostrando una perplessità oggettiva al riguardo; sia perché la consorziata li ha sempre contestati, negando i maggiori finanziamenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; sia per la non sicura riferibilità diretta all'odierna ricorrente dei costi sostenuti per l'appalto e dei debiti successivi alla sua esclusione. Inoltre, ha aggiunto che gli elementi costitutivi della domanda riconvenzionale non siano stati articolati affatto in primo grado, ma solo in grado di appello, con conseguente preclusione, quanto agli elementi di fatto mai prima introdotti. 1.2.4. - Infine, con riguardo alle domande contro la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha ritenuto che esse dovessero rivolgersi solo contro il Consorzio, onde giustamente il tribunale le aveva respinte. In aggiunta, quanto alla domanda di pagamento diretto di una parte del prezzo dell'appalto, ha comunque rinviato alle precedenti sue considerazioni circa la non riferibilità del medesimo ai singoli consorziati, ma solo al Consorzio. 2. - I motivi del ricorso principale vanno come di seguito riassunti. 2.1. - Con il primo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1321 ss., 1362 ss. e 2602 ss. c.c., 113 c.p.c. e, in subordine, l'omesso esame di fatti decisivi, in quanto lo scopo mutualistico tipico del contratto di consorzio, la volontà negoziale e la prassi consolidata (il c.d. ribaltamento) del settore palesano come il Consorzio in questione non fosse affatto il titolare del corrispettivo dell'appalto, da utilizzare per coprire i costi, come emerge esplicitamente dalle clausole del contratto consortile. Invero, l'art. 7, comma 1, dello statuto stabilisce che «...l'organizzazione comune con il Consorzio istituita non ha di per sé qualità, mezzi, fini ed autonomia d'impresa e che pertanto necessita per sua natura della diretta e permanente attività delle strutture delle imprese consorziate»; l'art. 7, u.c., prevede che «le attività suindicate si traducono in un disegno unitario di realizzazione da parte delle consorziate con impegno di destinazione delle risorse di esse e il Consorzio istituisce perciò momento di aggregazione di dette risorse con scopo mutualistico e non lucrativo; conseguentemente i risultati economici rilevabili a consuntivo periodico dall'esplicarsi dell'organizzazione comune saranno riferibili solo ed esclusivamente alle consorziate, con diretta, immediata e proporzionale imputazione di essi». Di conseguenza, come non vi erano costi a carico del Consorzio, così il corrispettivo di appalto doveva andare direttamente alle singole consorziate. Ciò è confermato da altre clausole, nemmeno esaminate dalla corte del merito: come l'art. 12, secondo cui il bilancio è «sintesi contabile» delle attività dell'organizzazione comune, diretta a realizzare esclusivamente per conto delle imprese le finalità consortili, ed esso «non potrà esprimere alcun risultato economico». In subordine, deduce l'omesso esame di fatto decisivo, in quanto, pur ove fosse corretta la statuizione di titolarità del crediti in capo al Consorzio, comunque i lavori furono completati il 9 gennaio 1987 ed a questa data, dunque, sarebbe maturato il risultato economico, ben prima della esclusione della esponente, con competenza in capo alla medesima della sua quota parte. 2.2. - Con il secondo motivo, dedotto come subordinato, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1321 ss., 1362 ss., 2286, 2289 e 2614 c.c., 113 c.p.c. e, in subordine, l'omesso esame di fatti decisivi, in quanto la corte territoriale - quanto alle domande correlate all'esclusione della consorziata ed al suo diritto alla liquidazione della quota - ha operato una indebita commistione fra i concetti di contributi consortili e di crediti derivanti dall'appalto. L'art. 2614 c.c. prevede che il fondo consortile sia costituito dal predetti contributi e dai beni con essi acquistati, ma non dai risultati economici dell'attività svolta per conto dei consorziati. Quanto all'applicazione delle regole societarie, l'esclusione della consorziata decorreva dal 10 gennaio 2000 - in quanto il comitato dei consorziati ha predatato l'esclusione a tale data - e la liquidazione dell'ente fu deliberata solo il 10 novembre 2000, non potendosi dunque applicare la regola che impedisce la liquidazione del socio uscente, in pendenza di liquidazione dell'intero consesso collettivo, ai sensi dell'art. 2289, comma 4, c.c. 2.3. - Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2267 c.c., 102 c.p.c., oltre ad omesso esame, con riguardo alla legittimazione passiva dell'altra consorziata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], il difetto di legittimazione passiva non sussiste certamente per la domanda di pagamento diretto della propria quota di corrispettivo, dato che ivi si imponeva il litisconsorzio necessario, a fronte di un unico rapporto giuridico plurisoggettivo tra i tre soggetti. Del pari, la domanda di indebito arricchimento è stata correttamente proposta anche verso la Fincosit, arricchitasi in via diretta o indiretta a proprio danno. Infine, la cessione del credito al terzo assuntore è stata eseguita dal Consorzio ad esclusivo interesse dell'altra consorziata, con applicazione dell'art. 2615 c.c. e conseguente sua responsabilità solidale. 2.4. - Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di indebito arricchimento, su cui la corte d'appello è rimasta del tutto silente. 3. - Nel motivo del ricorso incidentale, il Consorzio deduce la violazione degli artt. 115, 116 e 191 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto, al pari del primo giudice, indimostrato il credito in via riconvenzionale, vantato a titolo di interessi sulle somme anticipate dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parte controricorrente che l'ammontare dei finanziamenti eseguiti dall'altra consorziata risulta dai bilanci dal 1992 al 1999, approvati dalla odierna ricorrente, la quale non ha mai contestato tali finanziamenti; i documenti in atti comprovano tutte le spese anticipate dalla Fincosit, che se ne è assunta il peso; l'art. 14 dello statuto prevede che siano dovuti interessi al tasso ivi indicato, i quali così hanno prodotto il debito a tale titolo di C 1.025.040,19, come non è contestato; gli apporti originari della controparte in bilancio risultano di C 816.804,11; la differenza residuata è pari ad C 208.236,08, oltre gli interessi dal 31 dicembre 2004. 4. - Il primo motivo del ricorso principale è fondato, con assorbimento degli altri subordinati motivi. 4.1. - Giova anzitutto ricordare alcuni dei caratteri tipici dei consorzi tra imprese. Nell'ambito della propria organizzazione dell'impresa, anche le società commerciali possono istituire, mediante accordi fra loro, un consorzio o una società consortile, cui assegnare il compito di A provvedere allo svolgimento di talune attività, la cui gestione unitaria sia considerata economicamente vantaggiosa sotto gli aspetti dell'efficienza e della convenienza imprenditoriale. Questo schema è precisato dall'art. 2602 c.c. Nell'assumere obbligazioni consistenti nell'esecuzione dei patti consortili mediante la gestione esclusiva di determinati affari d'interesse comune, finalizzati all'esecuzione di appalti di opere pubbliche o alla gestione o compimento di servizi, nonché nel sopportarne la spesa pro quota, il consorzio, costituito per gli scopi previsti dall'art. 2602 c.c., non assume di regola la posizione di appaltatore, ma il più modesto rilievo di una struttura operativa, avente carattere strumentale e servente rispetto a quella delle imprese consorziate. L'impresa consorziata, pertanto, non viene spogliata della propria soggettività giuridica (e fiscale), essendo configurabile nei rapporti interni un mandato senza rappresentanza, atteso che la società consortile agisce in nome proprio per conto dei consorziati e l'attività dalla stessa posta in essere è imputabile direttamente ai consorziati. In conseguenza - non potendo il consorzio conseguire per la sua natura, sostanzialmente neutra, e funzione, oltre che per scopo, alcun vantaggio, poiché lo stesso, al pari dell'eventuale svantaggio, appartiene unicamente e solo alle imprese consorziate - l'ente consortile ha l'obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge e quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche da esso poste in essere che siano state realizzate da una o più imprese consorziate, oppure dallo stesso consorzio con strutture proprie o con impiego di imprese terze (cfr. Cass. 17 maggio 2019, n. 13360; Cass. 17 dicembre 2014, n. 26480; nonché v. n. 22790 del 2009; Cass. n. 14780 del 2011; n. 14781 del 2011; n. 14782 del 2011; n. 13293 del 2011; n. 20778 del 2013; n. 24014 del 2013; n. 1636 del 2014). Ne discende che, ad esempio, dal punto di vista tributario, le operazioni ed i costi sostenuti dalla società consortile non possono che essere direttamente riferibili alle società consociate: i costi della società consortile costituiscono costi propri delle consorziate quali spese affrontate dalle partecipanti per mezzo del consorzio, e la società consortile non affronta costi propri perché tutti i costi, ed anche quelli per il mero funzionamento della società consortile, sono posti a carico delle società consociate (Cass. 17 maggio 2019, n. 13360; Cass. 18 giugno 2008 n. 16410). 4.2. - Peraltro, questa Corte, a sezioni unite, ha avuto anche l'occasione di chiarire (Cass., sez. un., 14 giugno 2016, n. 12190; nonché Cass. 12 novembre 2020, n. 25518) che la causa consortile non è in sé ostativa allo svolgimento, in particolare da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro. La società consortile, invero, può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro, da ciò derivando una diversa disciplina nell'assegnazione dei lavori o servizi, al fine di stabilire la necessità del «ribaltamento» integrale o parziale di costi e ricavi. In particolare, si è precisato (Cass. 12 novembre 2020, n. 25518) che il ribaltamento dei costi e ricavi tra i consorziati dovrà operarsi se il consorzio, pur avvalendosi di strutture proprie, abbia svolto servizi complementari, correlati alla finalità mutualistica: come nel caso di spese di gestione generale, da ripartirsi tra i singoli consorziati pro quota in relazione alla partecipazione di ciascuno al consorzio e alle commesse eseguite dallo stesso consorziato o miste; di costi di specifici servizi forniti dal consorzio al consorziato in relazione a commesse assunte da quest'ultimo o miste; di costi e ricavi inerenti commesse svolte dal singolo consorziato, quale mandante, ed assunte tramite il consorzio, quale mandatario senza rappresentanza. 4.3. - Diviene allora essenziale accertare, quale questione di fatto affidata al giudice del merito, la natura dei rapporti intercorsi tra l'ente consortile e la consorziata, con riguardo all'assegnazione dei lavori o servizi ai singoli consorziati e nella esecuzione delle commesse. Le diverse modalità, attraverso le quali viene svolta l'attività consortile, nonché la correlazione delle stesse con gli scopi di volta in volta perseguiti, impongono, infatti, l'accertamento in concreto circa i rapporti intercorsi. L'accertamento sulla natura delle operazioni o dei servizi, rispettivamente espletati dall'ente consortile e dalle consorziate, e sul rapporto sottostante all'assegnazione dei servizi alle consorziate medesime, costituisce, in altri termini, il presupposto imprescindibile per stabilire se debba avvenire, o no, il c.d. ribaltamento, integrale o parziale, dei costi e dei ricavi. Pertanto, solo quando il consorzio acquisisca autonomamente una commessa a scopo di lucro, e proceda ad un autonomo adempimento della stessa indipendentemente dalla partecipazione delle consorziate, non dovrà procedersi al ribaltamento dei costi tra tutti costoro; al contrario, è dovuto il ribaltamento di costi e ricavi nel caso in cui il consorzio, pur avvalendosi di proprie strutture, abbia svolto servizi complementari, comunque connessi al criterio mutualistico di utilizzo del servizio consortile. Si tratta di accertamenti da compiere sulla base dello statuto consortile e delle concrete modalità di svolgimento del rapporto poste in essere nel corso della sua durata. 4.4. - Al riguardo, in tema di interpretazione negoziale, questa Corte ha chiarito che gli strumenti dell'interpretazione letterale (art. 1362, comma 1, c.c.) e della individuazione del senso che emerge dal complesso dell'atto (art. 1363 c.c.) sono legati da un rapporto di necessità ed interdipendenza assumendo funzione fondamentale nella ermeneutica negoziale, onde non è consentito di isolare frammenti letterali della clausola o del testo, ma è necessario considerare il negozio nella sua complessità, raffrontare e coordinare tra loro parole e frasi, al fine di ricondurle ad armonica unità e concordanza, in particolare in presenza di un collegamento negoziale o di contenuti non riconducibili ad una unica causa negoziale, essendo allora necessario ricostruire la concreta funzione economica dell'intera operazione negoziale». Va, infatti, ricordato che «l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, oppure - nel vigore della novellato testo di detta norma - nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti» (Cass. 14 luglio 2016, n. 14355). Dispone, in particolare, l'art. 1363 c.c. che le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, dovendosi attribuire «a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto». Esso, pertanto, impone di procedere al coordinamento delle varie clausole e di interpretarle complessivamente le une a mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso risultante dall'intero negozio: ne deriva che la violazione del principio di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali si configura non soltanto nell'ipotesi della loro omessa disamina, ma anche quando il giudice utilizza esclusivamente frammenti letterali della clausola da interpretare e ne fissa definitivamente il significato sulla base della sola lettura di questi (cfr. Cass. 6 giugno 2017, n. 20888, non mass.; 4 maggio 2011, n. 9755; 17 febbraio 2010, n. 3685; 26 febbraio 2009, n. 4670; 14 aprile 2006, n. 8876; 29 marzo 2004, n. 6233; 14 novembre 2002, n. 16022). Dunque, costituisce principio consolidato, enunciato da questa Corte, che il giudice del merito non può, nella interpretazione dei contratti arrestarsi ad una considerazione "atomistica" delle singole clausole: ciò, si badi, neppure quando la loro interpretazione sembra non dare luogo ad alcuna incertezza sulla base del "senso letterale delle parole": espressione che deve intendersi come riferita all'intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale e non già limitata ad una parte soltanto, qual è una singola clausola del contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e confrontare fra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato, in modo che le varie espressioni vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza. Il giudice, in definitiva, deve procedere secondo un iter che, partendo dall'accertamento del senso letterale di ciascuna clausola, provveda poi a verificarlo nel confronto reciproco ed, infine, armonizzi razionalmente nella valutazione unitaria dell'atto. Mentre si violano i predetti criteri interpretativi, allorché il giudice trascuri di considerare la complessiva operazione economica ed i canoni fondamentali dell'interpretazione, condotta secondo la lettera, il comportamento tenuto dalle parti e la interpretazione complessiva delle clausole negoziali. 4.5. - Nella specie, la sentenza impugnata ha violato gli esposti principi di diritto e regole ermeneutiche. Le clausole statutarie e lo svolgimento del rapporto, compiutamente dedotti dalle parti e dalla stessa sentenza impugnata, dimostrano che si è omesso sia di operare una valutazione secondo la lettera degli accordi ed il comportamento anche successivo delle parti (art. 1362 c.c.), sia di considerare lo statuto nella sua interezza e complessità (art. 1363 c.c.). La corte del merito ha finito, così, non solo per estrapolare singole disposizioni statutarie, ma addirittura per offrire, senza adeguata argomentazione, una lettura contraria alla lettera stessa delle clausole da essa riportate. In contrasto con i richiamati principi, dunque, il giudice del merito, senza valorizzare il senso letterale delle parole, la condotta delle parti, la lettura dell'intero contenuto negoziale, ha esposto una conclusione che non tiene conto dell'intero negozio, ritenendo superfluo ogni approfondimento: ma tale scelta non era consentita, dovendo poi il senso delle clausole essere compreso alla luce dell'intero contesto dell'operazione compiuta dalle parti, secondo la funzione concreta degli accordi tra loro collegati. L'omesso esame della complessiva operazione negoziale, come emerge dalla motivazione, ha in tal modo precluso alla sentenza impugnata di cogliere il significato della stessa. 5. - Il motivo del ricorso incidentale è inammissibile. La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata lettura dei documenti processuali è inammissibile, in quanto tale valutazione resta affidata al discrezionale apprezzamento del giudice del merito. Inoltre, occorre rilevare che il motivo non censura l'affermazione della corte territoriale, laddove essa ha ritenuto tardivamente esposti sok() in appello tutti gli elementi costitutivi della domanda riconvenzionale e l'appellante, quindi, incorsa in preclusioni, onde tale non censurata ratio decidendi resta a sostenere la decisione impugnata. 6. - In conclusione, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio innanzi alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perché riesamini il materiale istruttorio in atti, alla luce dei principi sopra ricordati. Al medesimo giudice si demanda la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte