CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 21161/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Napoli - Ufficio per le indagini preliminari - rigettava la richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari in relazione a ipotesi di cui all'art.73 Dpr 309/90 a carico di plurimi indagati, aggravato dall'art.80 d.P.R. 309/90 sostenendo che il termine semestrale di durata delle indagini era venuto a scadenza il 3 Febbraio 2022, in data anteriore alla richiesta, e che non era prevista alcuna moratoria in coincidenza del periodo feriale; ordinava pertanto al pubblico ministero di procedere ai sensi dell'art.408 cod.proc.pen. 2. Avverso il suddetto provvedimento ricorre per cassazione il procuratore della repubblica presso il tribunale di Napoli assumendo che, come già rappresentato nella interlocuzione intervenuta i due uffici, preliminare all'adozione del provvedimento impugnato, il nome degli indagati era iscritto nell'apposito registro sia in relazione alla ipotesi di 73 d.P.R. 309/90 aggravato dall'art.80, sia per ipotesi di 74 Dpr 309/90 e che per entrambe tali ipotesi, ai sensi dell'art.407 comma 2 n.6 cod.proc.pen., il termine di durata delle indagini preliminari era pari ad un anno, di talchè al momento della richiesta di proroga il termine non era ancora venuto a scadenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Costituisce consolidato principio giurisprudenziale la inoppugnabilità dell'ordinanza del GIP che decide sulla richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, neppure mediante ricorso per cassazione in quanto tale assunto non pregiudica il diritto dell'indagato di fare valere gli eventuali vizi verificatisi nel procedimento relativo alla proroga, potendo gli stessi essere eccepiti nell'udienza preliminare al fine di fare dichiarare la inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati nel termine prorogato e, dall'altro, che rimanga senza tutela l'interesse pubblico al promovimento dell'azione penale, potendo essere tale interesse perseguito a norma dell'art.409 comma quarto cod.proc.pen., attraverso la indicazione da parte del GIP, investito della richiesta di archiviazione, di un termine indispensabile per lo svolgimento di ulteriori indagini, o a norma dell'art.414 stesso codice, attraverso la riapertura dell'indagine (sez.3, n.37166 del 31/05/2017, Matrella, Rv.270919; sez.5, n.1710 del 15/04/1999, Galdoporpora; sez.6, n.48430 del 20/11/2008 Della Corte d'Oiola; sez.0 n.17 del 6/11/1992, Bernini e altri, Rv.191786), non l trattandosi inoltre di una sentenza o di un provvedimento che incida sulla libertà personale, ma di atto di impulso processuale che non conclude il procedimento, né una sua fase decisoria. 3. Sotto diverso profilo è stata riconosciuta la inoppugnabilità del suddetto provvedimento anche sotto il profilo dell'abnormità, qualora il GIP decida sulla richiesta di proroga senza fissare l'udienza camerale, come previsto dalla disposizione di legge, in quanto, sotto il profilo strutturale, non può dirsi emesso in difetto di potere e, sotto il profilo funzionale, non determina una irreversibile stasi del procedimento stante la facoltà dell'organo di accusa di chiedere la riapertura delle indagini per l'esigenza di nuove investigazioni (sez.3, n.18540 del 25/03/2010, PMT in proc.Summa e altri, Rv.247154; sez.6, n.1851 del 8/05/1996, PM in proc.Aragona, Rv.205668; sez.4, n.15652 del 5/03/2010, PM in proc.Tomasuolo, Rv.247027). 4.11 ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 Marzo 2023 Il c