CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2002
Cassazione n. 12516/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 16453 / 20 1 6 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] a r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a , in virtù di procura [OSCURATO:PERSONA] E IRAP r.g. n. 16453/2016a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] speciale a margine delcontro ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma alla via dell’Elettronica n. 20, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. SICILIA – PALERMO , n. 2164/29/15, depositatain data 25/5/20 15; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 4 aprile 2024; Rilevato che: Con due ricorsi dell’11/6/2002 la società [OSCURATO:PERSONA] a r.l. (d’ora in poi, anche “la contribuente” o “la società” ) esercente l’attività di raccolta, conservazione e trasformazione dell’uva e di altri prodotti agricoli, impugnò due avvisi di accertamento per imposte dirette (Irpeg, Ilor e Irap) emessi in relazione agli anni 1997 e 1998, con cui fu rideterminato il reddito imponibile negandole le agevolazioni fiscali di cui al Titolo III del d.P.R. n. 610 del 1973. Su ricorso della società, la C.T.P. annullò le riprese, con sentenza confermata in appello. Il rigetto dell’appello fu motivato, da parte della C.T.R., con l’assenza di autorizzazione all’accesso fonte dei brogliacci, ex art. 52, comma 2 e 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, ritenuta una causa di inutilizzabilità degli stessi, e comunque con la mancata prova da parte dell’ufficio della loro inerenza alla cooperativa, della quale non contenevano il nome. L’Ufficio propose ricorso per cassazione in tre motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione dell’Ufficio che non tutti i brogliacci provenivano dall’accesso autorizzato verbalmente; 2) violazione delle norme sull’autorizzazione all’accesso domiciliare in quanto la sua mancanza non comporta inutilizzabilità dei documenti reperiti durante r.g. n. 16453/2016a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’accesso; 3) violazione delle norme sulla prova negli accertamenti induttivi poiché non l’Ufficio doveva provare l’inerenza alla attività della cooperativa di brogliacci reperiti presso il suo amministratore che nessun’altra attività svolgeva, ma era la cooperativa a dover provare la non inerenza della documentazione contabile. La Suprema Corte accolse il primo e il terzo motivo di ricorso, statuendo, quanto al primo motivo, che la sentenza d’appello , nonostante la specifica doglianza sul punto dell’Ufficio, non aveva esaminato la contestazione di quest’ultimo, secondo la quale non tutta la documentazione extracontabile posta a base dell’accertamento proveniva da accesso non autorizzato (o non ritualmente autorizzato), in quanto altro accesso domiciliare era stato effettuato con incontestata autorizzazione scritta, con la conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. Con riferimento al terzo motivo, la Suprema Corte rilevò che erroneamente, ed in violazione del criterio probatorio di cui all’art.2697 c.c., la C.T.R. aveva ritenuto non provata dall’Ufficio l’inerenza all’attività della cooperativa dei brogliacci rinvenuti nell’abitazione del socio amministratore [OSCURATO:PERSONA], in quanto siffatto rinvenimento, in uno con l’analogia tra l’attività risultante dai brogliacci e quella esercitata dalla cooperativanonché con la mancata deduzione di altra attività imprenditoriale esercitata dall’amministratore, non poteva che costituire presunzione di inerenza della detta documentazione alla cooperativa, con onere di quest’ultima di provare il contrario. Nel riassumere il giudizio di rinvio, la cooperativa affermò che “nelle more del processo introdotto con l’impugnazione dei due avvisi di accertamento la società è riuscita ad individuare l’attività d’impresa alla quale si riferivano il brogliaccio reperito presso l’abitazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] ed i relativi dati…tale attività non è quella esercitata dalla cooperativa…si è scoperto – ed in tal senso la società ricorrente ora dispone di prove documentali che saranno prodotte in giudizio – r.g. n. 16453/2016a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che detta documentazione…costituiva una nota informale tenuta dall’imprenditore individuale [OSCURATO:PERSONA]”. La sentenza pronunciata in sede di rinvio ha dato atto che la nuova documentazione depositata agli atti conduceva a ritenere che i brogliacci rinvenuti nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] no n fossero inerenti all’attività economica svolta dalla cooperativa, bensì a quella di [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo alla cooperativa, con la conseguenza che la documentazione extracontabile acquisita nel corso della verifica non era riferibile alla cooperativa, ma ad un soggetto ad essa estraneo. La prova, dunque, dell’estraneità all’attività della cooperativa della documentazione extracontabile rinvenuta nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] reso irrilevante, assorbendolo, il secondo punto oggetto di rinvio in ordine alla legittimità o meno delle modalità dell’acquisizione documentale. Contro la sentenza pronunciata in sede di rinvio l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato sostanzialmente a quattro motivi. La società si difende con controricorso. La contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver implicitamente rigettato l’eccezione dell’ufficio sulla non producibilità di nuove prove e documenti nel giudizio di rinvio. Il rigetto implicito dell’eccezione renderebbe la sentenza impugnata del tutto immotivata sul punto. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione degli artt. 394, comma 2, c.p.c. e 63, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 (in r.g. n. 16453/2016a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”,l’Agenzia si duole che del tutto illegittimamente il giudice del rinvio abbia ritenuto fornita dalla cooperativa una prova idonea a superare la presunzione che i brogliacci rinvenuti a casa dell’amministratore si riferissero ad essa. Tale prova, infatti, è stata offerta mediante documenti prodotti per la prima volta in sede di rinvio, senza alcuna dimostrazione circa l’impossibilità di produrli prima. Le produzioni avversarie avvenute in data 19/1/2015, dunque, erano del tutto nuove e, come tali, inammissibili. Il giudizio di rinvio, infatti, è un giudizio “chiuso”, in cui cioè le parti non possono assumere conclusioni diverse da quelle assunte nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza annullata, né produrre documenti nuovi, a meno che le nuove conclusioni e i nuovi documenti non siano resi necessari dalla sentenza di cassazione con rinvio. 3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992(in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per non aver rilevato la inammissibilità della deduzione secondo la quale i brogliacci reperiti riguardavano l’impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso dei primi due giudizi di merito, infatti, la cooperativa aveva affermato solo che i documenti rinvenuti presso [OSCURATO:PERSONA] non erano riconducibili alla società. 4. Con il quarto (benché enunciato come terzo) motivo, rubricato “Violazione degli artt. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 e 52, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per essersi fondata su documenti inutilizzabili anche ai sensi dell’art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973. In particolare, i documenti a favore del contribuente non esibiti in risposta agli inviti dell’Ufficio non possono essere presi in r.g. n. 16453/2016a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] considerazione in sede giurisdizionale, salvo che si provi la causa non imputabile. Nel caso di specie, i verificatori avevano invitato la parte ad esibire tutti i documenti rilevati ai fini della ricostruzione del reddito della società, pena la loro successiva inutilizzabilità in sede giurisdizionale. 5. I quattro motivi, per la loro connessione, possono essere esaminati e decisi congiuntamente. 5.1. Essi sono fondati. Il giudizio di rinvio è, per costante giurisprudenza di legittimità, un giudizio “chiuso”, nel quale lanecessità di prendere conclusioni diverse da quelle assunte nel giudizio di appello e di produrre prove nuove rispetto a quelle prodotte nel giudizio di appello deve derivare dalla sentenza di cassazione con rinvio(Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 28976 del 18/10/2023). Orbene, nel caso che ci occupa, la sentenza di cassazione pronunciata da questa Corte non rendeva necessaria la rinnovazione dell’istruttoria, imponendo solo un nuovo esame delle prove già versate agli atti del giudizio di appello. Né la società contribuente, nel corso del giudizio di rinvio, ha dedotto di non aver potuto produrre in precedenza i nuovi documenti per causa a sé non imputabile. L’acquisizione delle nuove prove documentali nel corso del giudizio di rinvio ha violato, altresì, i commi 3 e 4 dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, che subordinano la produzione in giudizio di documenti non esibiti in sede di verifica alla vittoriosa prova dell’impossibilità di produrli in tale ultima sede per causa non imputabile allacontribuente. Si impone, dunque,la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, con la rimessione della causa alla Corte di Giustizia Tributaria della Sicilia che, in diversa composizione, dovrà: 1) innanzitutto verificare quali sono i documenti ritualmente acquisiti dall’Ufficio in sede di r.g. n. 16453/2016a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] verifica, cioè quali siano i documenti correttamente acquisiti dai verificatoriin base alle autorizzazioni correttamente date dalle autorità preposte; 2) una volta individuati i documenti ritualmente acquisiti, verificare se, sulla base dei documenti prodotti dalla contribuente nel giudizio di primo grado e, eventualmente, di appello (ma non in quello di primo rinvio), possa essere considerata vinta la presunzione di riferibilità all’attività economica della contribuente della documentazione ritualmente acquisita in sede di verificae di quella che eventualmente sia stata legittimamente prodotta dall’Ufficio nel corso del giudizio di primo grado e di appello. La C.G.T. provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame alla C.G.T. di secondo grado della Sicilia che