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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 31469/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05CFPSL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5684/2024 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] WaRas, per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina di condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Il ricorrente propone due motivi di ricorso: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen. e violazione di legge vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.;

2. Il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, giacché la motivazione della Corte di appello è generica per quanto attiene alla non particolare tenuità del fatto ed è errata quando fa leva anche sull'abitualità, laddove il precedente non è specifico;

3. Deve tuttavia rilevarsi come nel frattempo il reato sia estinto per prescrizione essendosi il relativo termine compiuto il 29 febbraio 2024, cosi rendendo superfluo l'annullamento con rinvio perché il Giudice di appello dovrebbe innanzitutto rilevare la prescrizione.

Sicché, in difetto di elementi che possano comportare, in modo assolutamente non contestabile, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato (Sez.

Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274 e 244275), va rilevato il decorso del termine di prescrizione alla data del 29 febbraio 2024.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05CFPSL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5684/2024 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] WaRas, per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina di condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Il ricorrente propone due motivi di ricorso: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen. e violazione di legge vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; 2. Il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, giacché la motivazione della Corte di appello è generica per quanto attiene alla non particolare tenuità del fatto ed è errata quando fa leva anche sull'abitualità, laddove il precedente non è specifico; 3. Deve tuttavia rilevarsi come nel frattempo il reato sia estinto per prescrizione essendosi il relativo termine compiuto il 29 febbraio 2024, cosi rendendo superfluo l'annullamento con rinvio perché il Giudice di appello dovrebbe innanzitutto rilevare la prescrizione. Sicché, in difetto di elementi che possano comportare, in modo assolutamente non contestabile, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274 e 244275), va rilevato il decorso del termine di prescrizione alla data del 29 febbraio 2024. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 16 maggio 20
Sentenza Cassazione n. 31469/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris