CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 04958/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata ad ACERRA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi, che in primis denuncia il travisamento della prova costituito dalle risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica è manifestamente infondato poiché in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, che si realizza nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile; che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutaziorie è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza; che, pertanto, manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 10-11 della sentenza impugnata, è il denunciato vizio di motivazione; che, anche il secondo profilo di doglianza, sempre rubricato al primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea qualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (sul punto, si vedano pagg. 11-12); che, nel caso di specie, contrariamente alle censure difensive, i beni oggetto di ricettazione sono costituiti dai questionari con le domande e dalle griglie contenenti le risposte per le prove concorsuali, beni dotati di una loro materialità e di un'utilità a sé stante, rimanendo invece indifferente ed estraneo al giudizio il supporto dove queste informazioni sono confluite [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, anch'esso comune ad entrambi, che in primo luogo contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen. deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, anche il secondo profilo, che denuncia la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della. cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] qstensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]