CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 27946/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMarella [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata, limitatamente alla scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. e il rigettonel resto;Letta la memoria trasmessa in data 24.3.2026 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],difensore della Parte civile;Letta la nota di replica trasmessa in data 2.4.2026 dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difensori del ricorrente[OSCURATO:PERSONA]1. Con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 554-ter cod.proc. pen., il giudice predibattimentale del Tribunale di Milano ha dichiarato nonluogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di diffamazione,commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in data 27/07/2023, con le aggravantidi avere attribuito un fatto determinato e di avere agito mediante mezzo dipubblicità, per essere il fatto di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen.2. [OSCURATO:PERSONA], mediante il ministero degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e GuidoCarlo Alleva, ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata articolando tremotivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge con riguardo al termine diproposizione della querela ed agli accertamenti da compiersi in tal senso da partedel giudice dell'udienza predibattimentale.Deduce che: a) la carenza di tempestiva querela era rilevabile dal giudicepredibattimentale ai sensi dell'art. 554 ter cod. proc. pen.; b) la conoscenza delnucleo dei fatti poi denunciati in capo alla persona offesa si deduceva già dallemissive inviate dal legale del [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente in data 14 e20 agosto 2023; c) il [OSCURATO:PERSONA] aveva acquisito la necessaria conoscenzasostanziale ben prima di ricevere i verbali assembleari privi di “omissis”, nonpotendo nutrire dubbi che questi riguardassero il suo nominativo, ben individuabilein ragione del contesto e degli antefatti noti; e) la stessa querela rendevamanifesto che già da una mail del 14 luglio 2023 il [OSCURATO:PERSONA] aveva messo il Manganoal corrente della sostanza delle contestazioni poi ripetute in assemblea; f) laconoscenza sostanziale del fatto asseritamente diffamatorio era di per sé idoneaa far decorrere il termine per la querela che, pertanto, doveva reputarsitardivamente proposta.2.2. Con il secondo motivo prospetta la violazione di legge ed erronea applicazionedella legge penale (art. 595 cod. pen.) con riguardo alla radicale insussistenza dicontenuti diffamatori in ordine alle espressioni considerate in imputazione.Argomenta che: a) l’affermazione che il [OSCURATO:PERSONA] fosse portatore di un conflittodi interessi con la società Poltronesofà da cui aveva ricevuto il mandatoprofessionale per rivedere gli statuti descriveva la reale situazione tecnico-oggettiva in quanto, a seguito della consulenza, era stata introdotta la previsionedi durata indeterminata cui si correlava per il medesimo [OSCURATO:PERSONA], socio diminoranza, la facoltà di recesso ad nutum; b) il dato oggettivo era stato espressoin forma continente, come riconosciuto dalla sentenza; c) l’informazione erafunzionale alla revoca della relativa delibera con sterilizzazione del recesso delMangano ai sensi dell’art. 2437-bis cod. civ.; d) conseguentemente dovevariconoscersi che l’affermazione costituiva una comunicazione di un dato tecnicooggettivo, privo di offensività.2.3. Con il terzo motivo si duole della violazione di legge ed erronea applicazionedella legge penale (artt. 51 e 595 cod. pen.) in ordine alla carenza di antigiuridicitànelle espressioni considerate per essere le stesse state manifestate come legittimaforma di esercizio del diritto di critica. Deduce che: a) l’affermazione era statasvolta in funzione di una critica nel contesto di espressione della dialetticadell’assemblea societaria; b) la forma utilizzata era rimasta continente e non avevatracimato in aggressioni personali gratuite; c) i fatti riferiti erano oggettivamenterispondenti al vero; d) era osservato il requisito della pertinenza per quanto giàesposto in ordine all’interesse societario della comunicazione.3. Il PG ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla scriminante di cui all’art. 51cod. pen., e il rigetto nel resto.4. La difesa della Parte civile, con la memoria trasmessa in data 24/03/2026, hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, l’infondatezza deimotivi dedotti.5. Con memoria in data 2/04/2026, la difesa dell’imputato ha insistito perl’accoglimento del ricorso, con annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate. .2. Il primo motivo, con cui si deduce la tardività della querela e la violazione dinorma processuale in ordine alla mancata rilevazione della tardività della querelaè inammissibile e, comunque, infondato.2.1. La questione risulta preclusa nella presente sede.2.1.1. Secondo consolidato orientamento, «(l)a tardività della querela non puòessere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezioneche comporta accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e che, non essendostati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio»(Sez. 2, Sentenza, 23/11/2022, n. 8653, rv. 284438-02. Cfr. ex multis: Sez. 3,Sentenza n. 39188 del 14/10/2010, Rv. 248568 - 01). Anche in ragione dellanaturale necessità di accertamenti in fatto – tra cui, come nel caso di specie,quello in ordine al dies a quo per la proposizione – la rilevazione della tardivitàdella querela si differenzia da quella della assenza della stessa.2.1.2. La conclusione deve essere confermata, pur nella peculiare situazionedeterminata dalla impugnazione diretta per cassazione della pronuncia di nonluogo a procedere emessa dal giudice predibattimentale ai sensi dell’art. 554-tercod. proc. pen. Ed, invero, in siffatta evenienza procedimentale, seppure lasentenza impugnata risulta emessa nel corso di un giudizio che, non avendo naturadi impugnazione, non era delimitato dall’effetto devolutivo e riconosceva larilevabilità d’ufficio della questione, la prospettazione della tematica stessa simostra presupposto necessario per definire la materia in relazione al quale ilgiudice di legittimità deve potersi pronunciare senza avere accesso diretto agli atti.2.1.3. Nel caso di specie, la circostanza che la questione fosse stata proposta nelleindagini preliminari non si mostra equipollente ai presenti fini, posto che il temaera stato definito negativamente in sede di pronuncia sull’opposizioneall’archiviazione. Alla stregua di quanto osservato, allora, la difesa non avendoproposto la questione dinanzi al giudice pre-dibattimentale, non può sottoporladirettamente al giudice di legittimità per ragioni, sotto il profilo accennato,omogenee a quelle generali sopra richiamate.2.2. Discende, comunque, dagli atti stessi allegati dalle parti che l’eccezione simostra manifestamente infondata.2.2.1. È in sé incontroversa l’affermazione secondo cui il termine per lapresentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenzacerta, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensioneoggettiva e soggettiva (Sez. 2 - , Sentenza n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081– 01. Cfr. ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 14660 del 01/10/1999, Rv. 215188 –01).2.2.2. Nel caso di specie deve escludersi che la persona offesa avesse avuto idoneacontezza del fatto di reato sino a che non aveva avuto la disponibilità dei verbalidelle assemblee societarie non omissati, in cui era esplicitato che le critiche eranodirette contro lo stesso [OSCURATO:PERSONA], circostanza che sino a quel momento potevaessere oggetto soltanto di una sua deduzione che, pur ragionevole, non eraidoneamente certa.2.3. Tanto premesso, nemmeno si apprezza la violazione della norma processualeche imponeva al giudice predibattimentale la verifica in ordine alla compiutaricorrenza delle condizioni di procedibilità.In assenza di alcuna sollecitazione espressa a pronunciarsi sulla tardività dellaquerela ed avuto riguardo all’esito negativo della verifica appena esposta, lagenerica affermazione con cui il giudice ha escluso «la presenza di elementi checonsentano di emettere pronunce più favorevoli», si mostra congruaall’adempimento dell’onere motivazionale sul tema3. Il secondo motivo è infondato.3.1. Secondo l’accertamento presupposto nella sentenza nei termini dellaimputazione, l’attuale ricorrente, nel corso dell'assemblea dei soci della società dicapitali [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., aveva offeso la reputazione del [OSCURATO:PERSONA] (cui erastato affidato il compito di aggiornare lo statuto societario), dichiarando che lostesso, socio della società in questione, al momento della revisione statutaria, erastato portatore di un interesse proprio incompatibile con quello della società perperseguire il quale aveva proposto di modificare la durata di quest'ultima,portandola da determinata ad indeterminata, a detrimento della società stessa eal fine di consentirgli di uscire dalla società una volta operata la modifica.La sentenza ha affermato il carattere diffamatorio delle frasi così pronunciate.3.2. Il ricorso assume che, di contro, la comunicazione aveva avuto un contenutotecnico, privo di qualsiasi componente di oggettivo pregiudizio al [OSCURATO:PERSONA] cheesorbitasse dalla stretta rappresentazione del fatto storico. Sicché dovevaescludersi in radice la tipicità del fatto contestato.L’assunto difensivo deve essere disatteso.3.3. In generale, la diffamazione consiste oggettivamente nella offesa alla altruireputazione realizzata mediante la comunicazione a più persone.3.3.1. Nei limiti di interesse ai presenti fini, in generale e salvo quanto piùspecificamente anche di seguito considerato con riguardo al diritto di cronaca e dicritica, la ricorrenza o meno della verità del fatto attribuito nemmeno è di per sédirimente ai fini del riconoscimento della diffamazione.Ciò, in primo luogo, nel senso che l’attribuzione di un fatto offensivo dellareputazione può integrare diffamazione ove pure il fatto sia vero laddove, inparticolare, facciano difetto interesse della notizia, pertinenza e continenzaespressiva. E’ stato al riguardo affermato che «poichè nessuno può ergersi agiudice dell'indegnità altrui, in quanto la norma incrimina anche la propalazione difatti veri l'esimente postula il limite della continenza onde evitare che l'eserciziodel diritto si risolva in un pretesto e in uno strumento illecito di aggressioneall'altrui reputazione» (Sez. 5, Sentenza n. 11401 del 1995. Cfr. anche sez. 5,07/12/2006, dep. 22/01/2007; Sez. 5, 07-10-2014, n. 47973, rv. 261205).Per converso, la falsità del fatto attribuito non integra di per sé diffamazione postoche non necessariamente si traduce in una offesa alla reputazione personale. Ed,invero, «l'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sè offesa all'altruireputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivodelle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non giàsecondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del grupposociale, secondo il particolare contesto storico» (sez. 5, 07/02/2008, n.10735).3.3.2. Mette conto altresì accennare che, secondo la giurisprudenza cui il Collegiointende dare seguito, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensivitàdella frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito delgiudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o menodella materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva dellefrasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciaresentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 33115 del 14/10/2020, nonmassimata; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Cass.Pen. Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. V,27/04/2021, n. 25491, non massimata).Ed, anzi, anticipando tematica affrontata direttamente infra, è stato chiarito chetale approccio nel vaglio della regiudicanda deve essere adottato anche quando adover essere vagliata è la sussistenza della scriminante del diritto di critica (v.Sez. 5, n. 2473/2020; Sez. V, n. 25491/21 citate).3.4. La comunicazione secondo cui il socio [OSCURATO:PERSONA], ricevuto l’incarico diaggiornare lo statuto societario, aveva agito in conflitto di interessi, promuovendola modifica che rendeva indeterminata la durata societaria (con l’effetto indirettodi consentire ai soci il recesso ad nutum), a vantaggio proprio quale socio ed asvantaggio della società, recava un contenuto pregiudizievole al medesimoMangano di cui era offeso il profilo umano e professionale con l’attribuzione di unfatto contrario quantomeno a norme di correttezza etica e professionale. Il che,alla stregua dei canoni richiamati, vale a qualificare la comunicazione stessa comediffamatoria.4. Il terzo motivo è, invece, fondato e comporta l’annullamento senza rinvio dellasentenza perché il fatto non costituisce reato.4.1. Affermata come sopra la ricorrenza della tipicità del fatto di reato, in relazioneal motivo ora in rilievo deve esaminarsi la ricorrenza della scriminante del dirittodi critica. Verifica che ha qui esito positivo.4.2. Il diritto di critica, costituendo una delle forme di manifestazione della libertàdi pensiero, mentre rinviene fondamento nell’art. 21 Cost., opera nell’ordinamentopenale mediante la clausola generale posta dall’art. 51 cod. pen., secondo il profiloche il dritto vivente ha riconosciuto nel bilanciamento con interessi di pari rango etutela costituzionale.4.2.1. Costituisce premessa generale che la critica, rinvenendo il suo profilo in unaespressione di opinione valutativa, è soggetta al limite della verità (solo) nellamisura in cui muova da un fatto su cui la valutazione è esercitata.E’ stato così osservato che «(i)n tema di diffamazione, ai fini del riconoscimentodel diritto di critica occorre distinguere, come anche precisato dalla giurisprudenzadella Cedu, fra i "fatti" su cui si esercita la critica e i "giudizi di valore" in cui sisostanzia l'opinione critica: mentre i primi devono basarsi su di un nucleo veritieroe rigorosamente controllabile, i giudizi di valore non sono suscettibili didimostrazione perché la critica, quale espressione di opinione meramentesoggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione,pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica. Piuttosto, i limiti immanente dellacritica sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento (interesse pubblico) edalla correttezza dell'espressione, che non deve comunque trascendere in gratuitipertinenti al tema in discussione» (Sez. 5, 24/01/2019, n.7340. Cfr. anche Sez.1, n. 40930 del 27/09/2013, P.M. in proc. Travaglio e altro, Rv. 257794).4.2.2. E’ altrimenti acquisito dal diritto vivente che il diritto di critica non ècircoscritto a categorie soggettive predeterminate in ragione della loro attivitàprofessionale, essendo esercitabile anche da soggetti che, in particolare, nonsiano giornalisti in quanto costituisce «l'esternazione di un'opinione relativamentea una condotta ovvero a un'affermazione altrui» e «si inserisce nell'ambito dellalibertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Cartacostituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU» (Sez. 5, 13/06/2025, n.28621).4.2.3. Nel vasto orizzonte così dischiuso, è stato riconosciuto che il diritto di criticatrova espressione ed è destinato a ricevere tutela anche nell’ambito di rapporticonnotati da relazioni amministrative qualificate (il privato verso laamministrazione pubblica o le strutture rappresentative di interessi o di governodi ordini professionali) o da relazioni professionali (il cliente verso il professionista).In tal senso, è stata affermata la legittimazione del cittadino ad esprimere giudizinegativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici,purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interessee non trascenda in un attacco personale (Sez. 5 - , Sentenza n. 4530 del10/11/2022 Ud. (dep. 02/02/2023 ) Rv. 283964 – 02; Sez. 5, Sentenza n. 41767del 21/07/2009 Ud. (dep. 30/10/2009 ) Rv. 245430 – 01). Parimenti si èspecificato che «(i)l diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e deicomportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampiopossibile, costituendo l'unico reale ed efficace strumento di controllo democraticodell'esercizio di una rilevante attività istituzionale, che viene esercitata nel nomedel popolo italiano da soggetti che, a garanzia della fondamentale libertà delladecisione, godono di ampia autonomia ed indipendenza» (Sez. 5, Sentenza,30/01/2019, n. 19960, rv. 276891-02; Sez. 5, 04/02/2020, n. 8447). Sullamedesima base si è ritenuta scriminata «la condotta di chi invii un esposto alConsiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sullacorrettezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre lagenerale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., "sub specie" diesercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventualiviolazioni delle regole deontologiche» (Sez. 5, Sentenza, 20/07/2016, n. 42576,rv. 268044; Sez. 5, 28/04/2022, n. 22119; Sez. 5, 22/02/2019, n. 32407; Sez.5, 06/07/2018, n. 39486; Sez. 5, Sentenza n. 26560 del 29/04/2014, Rv. 260229- 01). In linea con siffatte indicazioni si pone anche l’affermazione secondo cui«(n)on integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che invii unasegnalazione, ancorché contenente espressioni offensive, alle sovraordinateautorità dell'Agenzia delle Dogane, volta a censurare il ritardo nel controlloeffettuato su merce deperibile da dipendenti preposti al servizio di vigilanzaantifrode, considerato che, in tal caso, sussiste la generale causa di giustificazione,sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinata ad ottenere un interventoper rimediare ad un'ingiustificata intempestiva verifica» (Cass. pen., Sez. V,Sentenza, 14/07/2014, n. 1695, rv. 262720).È dato più complessivamente riconoscere che il diritto di critica sussiste edacquista connotazioni peculiari laddove trovi contesto nella dialettica interna adistituzioni ed organismi pubblici e privati che, in tal senso, riconoscano enecessitino di momenti di confronto. In tal senso, appunto, assumono rilievo imeccanismi dialettici interni alle società ed alle loro assemblee, luoghi chel’ordinamento configura come pressoché naturalmente deputati al confronto edallo scontro delle opinioni.4.2.4. Il diritto di critica, peraltro, a fronte della vasta latitudine dei soggettilegittimati e degli ambiti di esercizio così riconosciuti rinviene limiti di contenuto edi funzione che valgono a circoscriverne la portata alle manifestazioni di pensieroche, per continenza e pertinenza, si conservino nell’alveo della espressione dicritica che ne fonda la legittimità e non assumano il simulacro del diritto qualepretesto per una aggressione alla persona (Sez. 5, 11/05/2015, n. 31674). Sitratta di principi diffusamente ribaditi negli ambiti medesimi in cui il diritto di criticaè stato riconosciuto.In tal senso, laddove la critica si sia accompagnata alla esposizione di fattispecifici, è stato chiarito che «può ricorrere l'esimente del diritto di critica, il qualesussiste solo allorché i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore siafermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loroveridicità » (Sez. 5, Sentenza n. 26560 del 29/04/2014, Rv. 260229 - 01).In relazione agli esposti disciplinari, quanto all’esercizio del diritto di critica,preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regoledeontologiche, «valgono i limiti ad esso connaturati - occorrendo, in primo luogo,che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l'accusatore ne siafermamente e incolpevolmente convinto. Ciò posto, la suddetta causa digiustificazione non può trovare applicazione nell'ipotesi di invio di una missivagratuitamente denigratoria ad un Ordine professionale » (Sez. 5, 06/07/2018, n.39486).In particolare, il limite della continenza può ritenersi superato soltanto in presenzadi espressioni che, in quanto inutilmente umilianti, trasmodino nella gratuitaaggressione verbale del soggetto criticato (Sez. 5, 04/02/2020, n. 8447).Si è così ribadito che «(i)n tema di diffamazione, non può trovare applicazione lascriminante del diritto di critica solo quando la condotta dell'agente trasmodi inaggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti l'utilizzo di"argumenta ad hominem", intesi a screditare l'avversario mediante la evocazionedi una sua presunta indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarnele azioni, laddove, diversamente, ove la condotta sia rivolta a criticarne l'operatodetta scriminante trova applicazione» (Sez. 5, 26/10/2020, n. 61. Cfr. Sez. 5,Sentenza, 18/01/2021, n. 8898, rv. 280571-01; Sez. 5, 19/01/2023, n. 17813).4.3. L’applicazione dei criteri esposti conduce a riconoscere che la comunicazionein rilievo non ha ecceduto i limiti del diritto di critica alla stessa applicabile.4.3.1. La comunicazione è stata espressa nel contesto di assemblea societaria incui, appunto, il confronto di opinioni, anche mediante l’esercizio della critica, èriconosciuto siccome funzionale al formarsi della valutazione e della decisionedell’assemblea.4.3.2. La base di verità del fatto specifico non è stata violata nella misura in cuirileva ai fini dell’esercizio di critica. Non è di per sé contrario a verità indicare ilconflitto di interessi tra il socio [OSCURATO:PERSONA] e la società che gli aveva dato l’incaricodi revisione statutaria sussistente, almeno secondo una prospettiva di parte, inordine alla inserzione di una durata indeterminata che attribuiva ai soci il recessoad nutum in termini che contrastavano con l’interesse della società a stabilizzarele partecipazioni e a non vedersi costretta a liquidare le quote ai soci in uscita aldi fuori di programmi concordati.4.3.3. Il fatto non ha violato il limite della pertinenza all’interesse della sfera deidestinatari della comunicazione, posto che la comunicazione era funzionale ameglio inquadrare il contesto della decisione sottoposta all’assemblea.4.3.4. Il fatto nemmeno appare propriamente violare il limite della continenza,posto che, in tal senso, nemmeno appare sufficiente la circostanza che lacomunicazione invece di limitarsi a segnalare il contrasto di tra la clausola el’interesse societario ha fatto riferimento al conflitto di interessi tra la società el’autore della clausola, tale profilo apparendo alla fine un accettabile strumento dirafforzamento della tesi sostenuta nella contesa dialettica.4.4. Tanto premesso, dovendosi riconoscere l’operatività nella fattispeciedell’esercizio del diritto di critica, il fatto appare scriminato.5. In base a quanto premesso, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza deveessere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente