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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 15341/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione per errore di fatto (iscritto al N.R.G. 13726/2022) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 33T18 L949D), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Cavour n. 285, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via Ortigara n. 3, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - e MARCHI Andrea (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71E05 L949S) e MARCHI Viviana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76B58 L949G), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], e MURARI Marco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60T18 F861O); R.G.N. 13726/22 C.C.4/05/2023 Revocazione – Errore di fatto -intimati - avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 10257/2022, pubblicata il 30 marzo 2022, notificata il 14 aprile 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; vistol’atto di rinuncia al ricorso per revocazione, depositato dal ricorrente il 12 aprile 2023; letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della controricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso notificato il 16 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto la revocazione per errore di fatto della sentenza della Corte di cassazione n. 10257/2022, pubblicata il 30 marzo 2022, notificata il 14 aprile 2022, nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità del secondo motivo del ricorso di legittimità proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 141/2019, pubblicata il 21 gennaio 2019.

Mediante tale motivo il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per lesione del principio della cosa giudicata tra le parti, nonché la violazione dell’art. 111 c.p.c., in merito alla successione a titolo particolare nel diritto controverso, lamentando il contrasto con il giudicato rinveniente dalla sentenza della Corte di cassazione n. 14425/2012, relativa alla qualificazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della divisione ereditaria tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nel qualificare la [OSCURATO:PERSONA] quale terzo rispetto al diritto controverso e sarebbe, in conseguenza, incorsa in un’insanabile contraddizione: da un lato, affermando, dopo aver fatto proprio il contenuto della sentenza di legittimità n. 14425/2012, che [OSCURATO:PERSONA] fosse proprietario ex tuncdel fondo Cave, con tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate in ragione dell’effetto dichiarativo- retroattivo della divisione, e, dall’altro, ritenendo inopponibile a [OSCURATO:PERSONA] il titolo di acquisto.

Questa Corte dichiarava inammissibile il motivo, in quanto esso investiva solo una delle due rationes decidendi della pronuncia, ossia quella riguardante il merito della domanda relativa alla possibilità di far constare, attraverso la trascrizione, l’opponibilità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dell’esito della divisione ereditaria attuata con la sorella Margherita.

Per converso, la doglianza non era accompagnata da ulteriore idonea censura, riferita all’altra ratio, in ordine all’inammissibilità della domanda perché proposta tardivamente in appello.

Avverso queste argomentazioni il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., affidato ad un unico motivo.

Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]. 2.–Quindi, con atto di rinuncia depositato il 12 aprile 2023, il ricorrente per revocazione ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con l’integrale compensazione delle spese di lite. 3.– La controricorrente ha depositato memoria illustrativa, non opponendosi alla dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente al ricorso, ma insistendo nella condanna del rinunciante alla refusione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo dedotto il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza della Corte di cassazione n. 10257/2022, sotto plurimi profili, in ordine alla supposizione della mancata presa di posizione, nell’ambito delle difese svolte da [OSCURATO:PERSONA], circa il tema della ritenuta tardività della domanda sottostante le questioni di cui al secondo motivo del ricorso di legittimità. 2.– Sennonché, come anzidetto, con atto del 12 aprile 2023, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, rinuncia prontamente comunicata al difensore della società controricorrente.

Non è seguita l’adesione alla rinuncia a cura della controricorrente, cui l’atto dirinuncia è stato comunicato, che ha insistito, invece, nella richiesta di condanna alle spese all’esito della declaratoria di estinzione del giudizio di revocazione.

Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, con la regolazione delle spese del giudizio, atteso che la controricorrente non ha aderito alla rinuncia ex art. 391, secondo e quarto comma, c.p.c. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015) e si è opposta alla richiesta di compensazione avanzata dal rinunciante (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18368 del 08/06/2022; Sez.

U, Ordinanza n. 34429 del 24/12/2019).

Nella specie, non sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, poiché non ricorrono le condizioni di cui all’art. 92, secondo comma, c.p.c. neanche all’esito della rilettura di cui alla pronuncia di Corte cost., Sentenza n. 77 del 19/04/2018.

In specie, non risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia dato causa alla proposizione del ricorso per revocazione.

Per converso, la rinuncia al ricorso per revocazione è stata indotta dall’esito di altro procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA], prima, davanti al Tribunale di Verona e, poi, davanti alla Corte d’appello di Venezia – di cui [OSCURATO:PERSONA] non è stata parte – , avente ad oggetto il reclamo ex artt. 2674-bisc.c. e 113- ter disp. att. c.c., procedimento conclusosi con l’ordinanza n. 2464/2022, depositata il 13 ottobre 2022, la quale ha disposto che la trascrizione di cui alla nota di trascrizione n. 24 del 13 settembre 2019, r.g. n. 36.209, r.p. n. 24.611, presentata da [OSCURATO:PERSONA], avvenga senza la riserva apposta dal Conservatore dei Registri immobiliari di Verona.

Per l’effetto, le spese di lite devono essere poste a carico del rinunciante e si liquidano come da dispositivo.

In esito alla rinuncia, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio di revocazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.700,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione per errore di fatto (iscritto al N.R.G. 13726/2022) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 33T18 L949D), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Cavour n. 285, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via Ortigara n. 3, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - e MARCHI Andrea (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71E05 L949S) e MARCHI Viviana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76B58 L949G), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], e MURARI Marco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60T18 F861O); R.G.N. 13726/22 C.C.4/05/2023 Revocazione – Errore di fatto -intimati - avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 10257/2022, pubblicata il 30 marzo 2022, notificata il 14 aprile 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; vistol’atto di rinuncia al ricorso per revocazione, depositato dal ricorrente il 12 aprile 2023; letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della controricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso notificato il 16 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto la revocazione per errore di fatto della sentenza della Corte di cassazione n. 10257/2022, pubblicata il 30 marzo 2022, notificata il 14 aprile 2022, nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità del secondo motivo del ricorso di legittimità proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 141/2019, pubblicata il 21 gennaio 2019. Mediante tale motivo il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per lesione del principio della cosa giudicata tra le parti, nonché la violazione dell’art. 111 c.p.c., in merito alla successione a titolo particolare nel diritto controverso, lamentando il contrasto con il giudicato rinveniente dalla sentenza della Corte di cassazione n. 14425/2012, relativa alla qualificazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della divisione ereditaria tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nel qualificare la [OSCURATO:PERSONA] quale terzo rispetto al diritto controverso e sarebbe, in conseguenza, incorsa in un’insanabile contraddizione: da un lato, affermando, dopo aver fatto proprio il contenuto della sentenza di legittimità n. 14425/2012, che [OSCURATO:PERSONA] fosse proprietario ex tuncdel fondo Cave, con tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate in ragione dell’effetto dichiarativo- retroattivo della divisione, e, dall’altro, ritenendo inopponibile a [OSCURATO:PERSONA] il titolo di acquisto. Questa Corte dichiarava inammissibile il motivo, in quanto esso investiva solo una delle due rationes decidendi della pronuncia, ossia quella riguardante il merito della domanda relativa alla possibilità di far constare, attraverso la trascrizione, l’opponibilità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dell’esito della divisione ereditaria attuata con la sorella Margherita. Per converso, la doglianza non era accompagnata da ulteriore idonea censura, riferita all’altra ratio, in ordine all’inammissibilità della domanda perché proposta tardivamente in appello. Avverso queste argomentazioni il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., affidato ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]. 2.–Quindi, con atto di rinuncia depositato il 12 aprile 2023, il ricorrente per revocazione ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con l’integrale compensazione delle spese di lite. 3.– La controricorrente ha depositato memoria illustrativa, non opponendosi alla dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente al ricorso, ma insistendo nella condanna del rinunciante alla refusione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo dedotto il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza della Corte di cassazione n. 10257/2022, sotto plurimi profili, in ordine alla supposizione della mancata presa di posizione, nell’ambito delle difese svolte da [OSCURATO:PERSONA], circa il tema della ritenuta tardività della domanda sottostante le questioni di cui al secondo motivo del ricorso di legittimità. 2.– Sennonché, come anzidetto, con atto del 12 aprile 2023, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, rinuncia prontamente comunicata al difensore della società controricorrente. Non è seguita l’adesione alla rinuncia a cura della controricorrente, cui l’atto dirinuncia è stato comunicato, che ha insistito, invece, nella richiesta di condanna alle spese all’esito della declaratoria di estinzione del giudizio di revocazione. Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, con la regolazione delle spese del giudizio, atteso che la controricorrente non ha aderito alla rinuncia ex art. 391, secondo e quarto comma, c.p.c. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015) e si è opposta alla richiesta di compensazione avanzata dal rinunciante (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18368 del 08/06/2022; Sez. U, Ordinanza n. 34429 del 24/12/2019). Nella specie, non sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, poiché non ricorrono le condizioni di cui all’art. 92, secondo comma, c.p.c. neanche all’esito della rilettura di cui alla pronuncia di Corte cost., Sentenza n. 77 del 19/04/2018. In specie, non risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia dato causa alla proposizione del ricorso per revocazione. Per converso, la rinuncia al ricorso per revocazione è stata indotta dall’esito di altro procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA], prima, davanti al Tribunale di Verona e, poi, davanti alla Corte d’appello di Venezia – di cui [OSCURATO:PERSONA] non è stata parte – , avente ad oggetto il reclamo ex artt. 2674-bisc.c. e 113- ter disp. att. c.c., procedimento conclusosi con l’ordinanza n. 2464/2022, depositata il 13 ottobre 2022, la quale ha disposto che la trascrizione di cui alla nota di trascrizione n. 24 del 13 settembre 2019, r.g. n. 36.209, r.p. n. 24.611, presentata da [OSCURATO:PERSONA], avvenga senza la riserva apposta dal Conservatore dei Registri immobiliari di Verona. Per l’effetto, le spese di lite devono essere poste a carico del rinunciante e si liquidano come da dispositivo. In esito alla rinuncia, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015). P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio di revocazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.700,00