CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 46456/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 54/ RG 22472 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo avente ad oggetto le statuizioni civili non è consentito dalla legge perché non è stato dedotto in appello; Ritenuto che gli altri due motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio (mancata applicazione delle attenuanti generiche e delle sanzioni sostitutive) sono inammissibili per genericità in quanto in assenza di elementi utili addotti dalla difesa per pervenire a diverse conclusioni, la sentenza impugnata, con argomenti con i quali il ricorso non si confronta, ha valorizzato la gravità del fatto complessivamente valutato e i plurimi precedenti penali, anche specifici e recenti, da cui gravato l'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] tensora [OSCURATO:PERSONA]