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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 15041/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/03/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria depositata; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo che contesta il mancato riconoscimento dell'uso personale dello stupefacente, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, con le quali si tende a rivisitare la condotta alla luce di una diversa valutazione delle prove.

Il motivo è, comunque, privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pag. 6); Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] idente Maria S igna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/03/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria depositata; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo che contesta il mancato riconoscimento dell'uso personale dello stupefacente, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, con le quali si tende a rivisitare la condotta alla luce di una diversa valutazione delle prove. Il motivo è, comunque, privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pag. 6); Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] idente Maria S igna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15041/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris