Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 20072/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorson. 4320/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA].,difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente- avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 4251/2024 de l 16/02/2024.

Uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa e ragioni della decisione L'avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio iscritto al n. 4110del Ruolo generale per il 2020, promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:SOCIETA]e definito da questa Corte con ordinanza n. 4251/2024 del 16/02/2024 di rigetto del ricorso, ha chiesto la correzione di tale 2di 3 – 4320/2024 – 2 – 3 / 7 /202 4 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. provvedimento, in quanto la Corte, pur condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, ha omesso di disporne la distrazione in favore del difensore del controricorrente, come da richiesta formulata dal medesimo nel controricorso.

Con provvedimento del 2 3 / 2 /2024, il Presi- dente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio per l’adozione del provvedimento su tale istanza.

Gli originari ricorrenti sono rimastiintimat i .

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativae sulla base di un’interpretazione orientata alle con- seguenze, èil procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c.

Infatti, nel prevedere l’istanza di distrazione , l’art. 93 c.p.c. facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo ex art. 1188 c.c. come destinatario del pagamento delle spese processuali.

Si tratta quindi di un mero accessorio rispetto alla domanda di condanna alle spese .

Inoltre, il procedimentodi correzione, oltre ad essere in armonia con l’ art. 93 co. 2 c.p.c. –che lo richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore – consente di conciliare nel modo migliore la ragionevole durata del processocon il rispetto del principio del contraddit- torio, garantendocon rapidità maggiore la soddisfazione dell’interesse del difensore distrattario ad ottenere un ti tolo esecutivo .

Infine, esso è un rimedio applicabileex art. 391- bis c.p.c. anche alle pronunce della Corte di cassazione (Cass.

SU 16037/2010, Cass. 12437/2017).

In considerazione di ciò, l'istanza di correzione è ammissibile e nel caso di specie è accolta, poiché nel controricorso il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore.

P.Q.M.

La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 4251/2024 del 16/02/2024 sia apportata la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, a p. 7 , dopo le parole «per legge» e prima del segno di interpunzione, sia aggiunta la frase:«, da distrarsi in favore dell’avvocato 3di 3 – 4320/2024 – 2 – 3 / 7 /202 4 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], antistatario»; dispone inoltre che la correzione sia annotata sull'originale del provvedimento da corre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorson. 4320/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA].,difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente- avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 4251/2024 de l 16/02/2024. Uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione L'avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio iscritto al n. 4110del Ruolo generale per il 2020, promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:SOCIETA]e definito da questa Corte con ordinanza n. 4251/2024 del 16/02/2024 di rigetto del ricorso, ha chiesto la correzione di tale 2di 3 – 4320/2024 – 2 – 3 / 7 /202 4 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. provvedimento, in quanto la Corte, pur condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, ha omesso di disporne la distrazione in favore del difensore del controricorrente, come da richiesta formulata dal medesimo nel controricorso. Con provvedimento del 2 3 / 2 /2024, il Presi- dente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio per l’adozione del provvedimento su tale istanza. Gli originari ricorrenti sono rimastiintimat i . In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativae sulla base di un’interpretazione orientata alle con- seguenze, èil procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c. Infatti, nel prevedere l’istanza di distrazione , l’art. 93 c.p.c. facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo ex art. 1188 c.c. come destinatario del pagamento delle spese processuali. Si tratta quindi di un mero accessorio rispetto alla domanda di condanna alle spese . Inoltre, il procedimentodi correzione, oltre ad essere in armonia con l’ art. 93 co. 2 c.p.c. –che lo richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore – consente di conciliare nel modo migliore la ragionevole durata del processocon il rispetto del principio del contraddit- torio, garantendocon rapidità maggiore la soddisfazione dell’interesse del difensore distrattario ad ottenere un ti tolo esecutivo . Infine, esso è un rimedio applicabileex art. 391- bis c.p.c. anche alle pronunce della Corte di cassazione (Cass. SU 16037/2010, Cass. 12437/2017). In considerazione di ciò, l'istanza di correzione è ammissibile e nel caso di specie è accolta, poiché nel controricorso il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore. P.Q.M. La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 4251/2024 del 16/02/2024 sia apportata la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, a p. 7 , dopo le parole «per legge» e prima del segno di interpunzione, sia aggiunta la frase:«, da distrarsi in favore dell’avvocato 3di 3 – 4320/2024 – 2 – 3 / 7 /202 4 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], antistatario»; dispone inoltre che la correzione sia annotata sull'originale del provvedimento da corre
Sentenza Cassazione n. 20072/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris