CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2022
Cassazione n. 12765/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 2/5/2022 della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; visti i att il pro vedim to i gnato d il ri rso; ita I . elaz a dal onsiglie [OSCURATO:PERSONA] uca Pis,grelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 455 c.p. ad oggetto la spendita di una banconota falsa del valore nominale di 100 euro. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. Con il primo deduce violazione di legge, eccependo la nullità del giudizio d'appello celebrato con rito camerale non partecipato nonostante il difensore avesse ritualmente e tempestivamente avanzato richiesta di trattazione orale. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione, avendo la Corte territoriale proceduto nonostante la rituale presentazione di istanza di rinvio del giudizio d'appello per legittimo impedimento dell'imputato determinato dalle sue condizioni di salute, del tutto ignorata dai giudici del merito. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 455 c.p. anziché dell'art. 457 c.p. Analoghi vizi vengono dedotti anche con il quarto motivo in riferimento al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 4 c.p. , [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In particolare sono fondati i primi due motivi, il cui accoglimento comporta l'assorbimento del terzo e del quarto. Dal verbale dell'udienza del 2 maggio 2022 risulta che il giudizio d'appello è stato celebrato con trattazione scritta e che la Corte territoriale, pur registrando l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, l'ha ritenuta ininfluente proprio in ragione del rito instaurato. Dalla documentazione allegata al ricorso risulta però che il difensore dell'imputato aveva depositato telematicamente tempestiva istanza di trattazione orale dell'appello, trasmettendo la stessa al medesimo indirizzo utilizzato per il deposito della richiesta di rinvio dell'udienza di cui il Collegio giudicante ha avuto contezza e ricevendo dal sistema rituale conferma dell'avvenuto recapito della suddetta richiesta. E' dunque evidente che, per un disguido della cancelleria, tale richiesta non è stata portata a conoscenza della Corte, che ha irritualmente proceduto con il rito scritto ritenendo conseguentemente irrilevante l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato. Va allora ribadito che, nel vigore della disciplina emergenziale, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con il ricorso per cassazione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 44646 del 14/10/2021, Giacone, Rv. 282172). 3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di app