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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 36944/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito iYdifensore [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Bari ha confermato, ai sensi dell'alt 310 cpp, il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose. 1.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato tramite difensore fiduciario, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, con unico articolato motivo ha censurato la violazione dell'art 274 cpp e correlativamente la manifesta illogicità di motivazione riguardo alla ritenuta attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità.

Con pec [OSCURATO:DATA_NASCITA] è pervenuta rinuncia al ricorso per l'indagato a firma del procuratore speciale,avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per rinunzia.

In data 31 Maggio 2021 è pervenuta in Cancelleria tramite pec atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dal difensore di fiducia dell'indagato, suo procuratore speciale.

Deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia è un atto processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario.(Sent. N. 5378 del 5/12/2014 dep. 5/02/2015).

Tale atto, non essendo espressione del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivocabile della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo del procuratore speciale. (Sez.

Un.

N.18 del 5/10/1994).

Alla luce di tali principi, nel caso in esame, la rinuncia al ricorso per Cassazione formulata e sottoscritta dal difensore procuratore speciale, depositata presso la Cancelleria di questa Corte, è stata validamente proposta.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinunzia ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 500 alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 16.6.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente dr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito iYdifensore [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Bari ha confermato, ai sensi dell'alt 310 cpp, il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose. 1.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato tramite difensore fiduciario, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, con unico articolato motivo ha censurato la violazione dell'art 274 cpp e correlativamente la manifesta illogicità di motivazione riguardo alla ritenuta attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità. Con pec [OSCURATO:DATA_NASCITA] è pervenuta rinuncia al ricorso per l'indagato a firma del procuratore speciale,avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per rinunzia. In data 31 Maggio 2021 è pervenuta in Cancelleria tramite pec atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dal difensore di fiducia dell'indagato, suo procuratore speciale. Deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia è un atto processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario.(Sent. N. 5378 del 5/12/2014 dep. 5/02/2015). Tale atto, non essendo espressione del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivocabile della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo del procuratore speciale. (Sez. Un. N.18 del 5/10/1994). Alla luce di tali principi, nel caso in esame, la rinuncia al ricorso per Cassazione formulata e sottoscritta dal difensore procuratore speciale, depositata presso la Cancelleria di questa Corte, è stata validamente proposta. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinunzia ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 500 alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 16.6.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente dr
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