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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 36908/2021

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o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; - la memoria presentata ai sensi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse degli imputati, che ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 9 gennaio 2020 (dep. il 10 gennaio 2020) la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa il 20 luglio 2018 con la quale il Tribunale di Milano aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] LANA per il delitto di diffamazione aggravata commesso a mezzo della stampa (quale autrice di un articolo pubblicato sul quotidiano [OSCURATO:PERSONA]) in pregiudizio di Angelo PAVANELLO; nonché di Giancarlo MAZZUCCA (direttore responsabile del quotidiano) per il reato di omesso controllo; e - riconosciute a entrambi le circostanze attenuanti generiche, stimate equivalenti all'aggravante in contestazione - aveva condannato ciascuno alla pena di euro ottocento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili in favore del PAVANELLO.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore di entrambi gli imputati ha proposto ricorso per cassazione con unico atto, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale - indicata negli artt. 51, 57 e 595 cod. pen. - e la mancanza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), assumendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato la sentenza di primo grado in violazione dell'esegesi giurisprudenziale relativa al controllo di veridicità, da parte del giornalista, delle dichiarazioni rese dal soggetto da lui intervistato e, quanto alla responsabilità del direttore, mediante una motivazione apparente.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, nell'interesse del solo MAZZUCA la violazione della legge penale - indicata negli artt. 57 cod. pen. e 13 L. 47/1948 - e la carenza e illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), per quel attiene all'applicazione dello stesso imputato, quale direttore responsabile, della circostanza aggravante prevista dall'art. 13 cit. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, nei termini che si esporranno di seguito, rimanendo assorbito il secondo motivo.

1. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione della legge penale e la mancanza della motivazione.

Ad avviso del ricorrente: - la Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] LANA, rigettando il gravame, osservando che l'interesse pubblico alla notizia non avrebbe potuto esimere la giornalista dallo specificare, pur dopo aver riportato le espressioni della propria interlocutrice Monica MOTTA relative all'instaurazione di un procedimento penale a carico del PAVANELLO per peculato, di dare conto del fatto che nei confronti di quest'ultimo era stata resa pronuncia di non luogo a procedere; - in tal modo, non si sarebbe tenuto conto del principio posto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 37140 del 30/05/2001, Galiero, Rv. 219651 - 01), e ribadito anche successivamente, inerente alla 'responsabilità penale del giornalista per le espressioni diffamatorie contenute nelle interviste; e si sarebbe attribuito alla sentenza di non luogo a procedere sopra richiamata - fatto estraneo alla «seduta comunale di cui l'articolo era fedele cronaca, come risulta dalla stessa ricostruzione dei fatti della sentenza di primo grado, cui il giudice di secondo grado si riporta - la qualità di 'notizia'» che la giornalista avrebbe dovuto veicolare nella sua interezza; - peraltro, la LANA ha precisato in sede di esame di avere avuto conoscenza dell'emissione della sentenza nei confronti del PAVANELLO solo dopo la pubblicazione dell'articolo e di non aver ricevuto alcuna richiesta di rettifica o integrazione, cui avrebbe dato senz'altro seguito, non essendovi allora la prova (come riconosciuto dalla stessa sentenza) che all'atto della redazione dell'articolo l'imputata avesse conoscenza di ciò.

Quanto al MAZZUCCA, la motivazione sarebbe meramente apparente, poiché: - a fronte della doglianza avanzata con il gravame, che aveva censurato la sentenza di primo grado poiché aveva ravvisato la violazione dell'obbligo di controllo in quanto la notizia della sentenza di non luogo a procedere per l'accusa di peculato elevata nei confronti del PAVANELLO era stata pubblicata dallo stesso quotidiano, senza prima accertare se all'epoca l'imputato ne fosse direttore; - la Corte di appello si è limitata ad affermare che il dovere di controllo non può essere subordinato all'accertamento di tale circostanza ed è indipendente da essa, senza considerare che nella specie il dovere di controllo esigeva solo la verifica da parte del direttore responsabile che la dichiarazione della MOTTA fosse stata riportata correttamente.

1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già da tempo chiarito che «in tema di diffamazione a mezzo stampa, la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un'intervista, vi riporti, anche se "alla lettera", dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, non è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite.

Tuttavia, essa è da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca» (Sez.

U, n. 37140 del 30/05/2001, Galiero, Rv. 219651 - 01).E anche successivamente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: - sussiste la scriminante del diritto di cronaca e non ricorre la responsabilità per diffamazione del giornalista «che abbia assunto la posizione di terzo osservatore dei fatti» e riporti «le dichiarazioni, oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, rilasciate in sede di intervista, da un personaggio pubblico ai danni di altri soggetti pure con ruolo pubblico, quando vi sia l'interesse pubblico a rendere noto il pensiero dell'intervistato in relazione alla sua notorietà, giacché, in tal caso, la dichiarazione di quest'ultimo crea di per sé la notizia, che merita di essere pubblicata perché soddisfa l'interesse della collettività all'informazione indirettamente protetto dall'art. 21 Cost., indipendentemente dalla sua veridicità e dalla continenza delle espressioni utilizzate; né il giornalista può esercitare in tal caso il ruolo di censore nei confronti delle espressioni offensive perché la notizia verrebbe svuotata del suo reale significato, a detrimento del diritto-dovere di informare la pubblica opinione» (Sez. 5, n. 6911 del 06/10/2015 - dep. 2016, Casciari, Rv. 266255 - 01, resa in una fattispecie relativa alle dichiarazioni, oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, rilasciate in sede di intervista e trasmesse nel corso di un programma televisivo); - «il giornalista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine - tali da renderlo dissimulato coautore - e sempre che l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti (dunque dell'intervistato, ma anche della persona offesa dalla diffamazione), al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate» (Sez. 5, n. 19889 del 17/02/2021, Parrino, Rv. 281264 - 01, che richiama Sez. 5, n. 16959 del 21/11/2019, dep. 2020, p.c. in proc.

Tiengo, Rv. 279203).

1.2. Nel caso in esame a [OSCURATO:PERSONA] LANA è stato ascritto il reato di diffamazione aggravata (quale autrice) e a Giancarlo MAZZUCCA il reato di omesso controllo (quale direttore responsabile) in relazione all'articolo - pubblicato sul quotidiano [OSCURATO:PERSONA] il 28 gennaio 2016 - avente ad oggetto l'affidamento agli uffici del Comune di [OSCURATO:PERSONA] dei servizi relativi alla gestione dei cedolini paga dei lavoratori dell'ente [OSCURATO:PERSONA]• TICINO e le critiche espresse al riguardo (articolo il cui esame è consentito a questa Corte di legittimità che, in materia di diffamazione, può autonomamente e direttamente conoscere e valutare l'offensività delle espressioni in relazione alle quali è stato contestato il delitto: cfr. Sez. 5, n. 19889/2021, cit.; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/9/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/2/2013, Fabrizio, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/6/2005, dep. 2006, Travaglio, Rv. 233749).

Per quel che qui rileva, l'articolo - dopo aver dato conto della determinazione dell'amministrazione comunale -, oltre alle dichiarazioni critiche di Salvatore CAPODICI, esponente di una lista civica, e alle ragioni poste dall'amministrazione comunale a sostegno della propria decisione, ha riportato "in virgolettato" le dichiarazioni rese da Monica MOTTA, esponente del MOVIMENTO 5 STELLE e membro del Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto riferimento ai ruoli ricoperti dai coniugi Angelo PAVANELLO e Grazia ANZALONE (rispettivamente, presso il PARCO e presso il Comune), ravvisando «un conflitto di interessi grosso come una casa»; e - quel che qui più rileva alla luce dell'imputazione - ha rappresentato che tra i dirigenti del [OSCURATO:PERSONA] vi fosse il PAVANELLO, già responsabile della Ragioneria del detto Comune «accusato nel 2013 di peculato in concorso».

Come esposto in imputazione e ritenuto dai Giudici di merito, in tal modo sarebbe stata offesa la reputazione del PAVANELLO perché la LANA avrebbe omesso di riferire che all'esito dell'appena indicata vicenda giudiziaria nei confronti del PAVANELLO il 12 giugno 2013 era sta emessa sentenza di non luogo a procedere.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, nel caso di specie nel corpo di un articolo relativo a una questione di interesse pubblico, poiché inerente alle opzioni amministrative relative al Comune e all'ente de quibus, descritta nello stesso scritto pubblicato, la LANA ha riportato le espressioni di Monica MOTTA - come esposto esponente politica e consigliere dello stesso Comune - relative alla dette scelte amministrative e ai soggetti che ricoprivano un ufficio negli enti interessati dalle stesse scelte.

Ragion per cui vi era l'interesse pubblico - nel detto contesto sociale di riferimento - a dare contezza ex se dell'espressione sia pure incompleta ed offensiva della MOTTA.

Ne deriva, dunque, che il fatto della LANA non costituisce reato, dovendosi riconoscere la sussistenza della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto (segnatamente, del diritto di cronaca) prevista dall'art. 51 cod. pen.

Di conseguenza, non può ricorrere la responsabilità del MAZZUCA, atteso che «il delitto di diffamazione commesso dal giornalista con il mezzo della stampa si configura quale evento di quello attribuibile, ex art. 57 cod. pen., al direttore responsabile la cui condotta omissiva consiste nel non aver esperito i dovuti controlli al fine di evitare che, attraverso il periodico da lui diretto, venisse dolosamente lesa la reputazione di terze persone; sicché, in caso di assoluzione del giornalista dall'imputazione di diffamazione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, deve altresì escludersi alcuna responsabilità penale in capo al direttore» (Sez. 5, n. 22850 del 29/04/2019, Rossi, Rv. 275556 - 01).

Deve perciò annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, ivi comprese le statuizioni civili già disposte nei giudizi di merito, rimanendo assorbita la rimanente doglianza avanzata nell'interesse del solo MAZZUCA.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; - la memoria presentata ai sensi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse degli imputati, che ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 9 gennaio 2020 (dep. il 10 gennaio 2020) la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa il 20 luglio 2018 con la quale il Tribunale di Milano aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] LANA per il delitto di diffamazione aggravata commesso a mezzo della stampa (quale autrice di un articolo pubblicato sul quotidiano [OSCURATO:PERSONA]) in pregiudizio di Angelo PAVANELLO; nonché di Giancarlo MAZZUCCA (direttore responsabile del quotidiano) per il reato di omesso controllo; e - riconosciute a entrambi le circostanze attenuanti generiche, stimate equivalenti all'aggravante in contestazione - aveva condannato ciascuno alla pena di euro ottocento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili in favore del PAVANELLO. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore di entrambi gli imputati ha proposto ricorso per cassazione con unico atto, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale - indicata negli artt. 51, 57 e 595 cod. pen. - e la mancanza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), assumendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato la sentenza di primo grado in violazione dell'esegesi giurisprudenziale relativa al controllo di veridicità, da parte del giornalista, delle dichiarazioni rese dal soggetto da lui intervistato e, quanto alla responsabilità del direttore, mediante una motivazione apparente. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, nell'interesse del solo MAZZUCA la violazione della legge penale - indicata negli artt. 57 cod. pen. e 13 L. 47/1948 - e la carenza e illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), per quel attiene all'applicazione dello stesso imputato, quale direttore responsabile, della circostanza aggravante prevista dall'art. 13 cit. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, nei termini che si esporranno di seguito, rimanendo assorbito il secondo motivo. 1. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione della legge penale e la mancanza della motivazione. Ad avviso del ricorrente: - la Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] LANA, rigettando il gravame, osservando che l'interesse pubblico alla notizia non avrebbe potuto esimere la giornalista dallo specificare, pur dopo aver riportato le espressioni della propria interlocutrice Monica MOTTA relative all'instaurazione di un procedimento penale a carico del PAVANELLO per peculato, di dare conto del fatto che nei confronti di quest'ultimo era stata resa pronuncia di non luogo a procedere; - in tal modo, non si sarebbe tenuto conto del principio posto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001, Galiero, Rv. 219651 - 01), e ribadito anche successivamente, inerente alla 'responsabilità penale del giornalista per le espressioni diffamatorie contenute nelle interviste; e si sarebbe attribuito alla sentenza di non luogo a procedere sopra richiamata - fatto estraneo alla «seduta comunale di cui l'articolo era fedele cronaca, come risulta dalla stessa ricostruzione dei fatti della sentenza di primo grado, cui il giudice di secondo grado si riporta - la qualità di 'notizia'» che la giornalista avrebbe dovuto veicolare nella sua interezza; - peraltro, la LANA ha precisato in sede di esame di avere avuto conoscenza dell'emissione della sentenza nei confronti del PAVANELLO solo dopo la pubblicazione dell'articolo e di non aver ricevuto alcuna richiesta di rettifica o integrazione, cui avrebbe dato senz'altro seguito, non essendovi allora la prova (come riconosciuto dalla stessa sentenza) che all'atto della redazione dell'articolo l'imputata avesse conoscenza di ciò. Quanto al MAZZUCCA, la motivazione sarebbe meramente apparente, poiché: - a fronte della doglianza avanzata con il gravame, che aveva censurato la sentenza di primo grado poiché aveva ravvisato la violazione dell'obbligo di controllo in quanto la notizia della sentenza di non luogo a procedere per l'accusa di peculato elevata nei confronti del PAVANELLO era stata pubblicata dallo stesso quotidiano, senza prima accertare se all'epoca l'imputato ne fosse direttore; - la Corte di appello si è limitata ad affermare che il dovere di controllo non può essere subordinato all'accertamento di tale circostanza ed è indipendente da essa, senza considerare che nella specie il dovere di controllo esigeva solo la verifica da parte del direttore responsabile che la dichiarazione della MOTTA fosse stata riportata correttamente. 1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già da tempo chiarito che «in tema di diffamazione a mezzo stampa, la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un'intervista, vi riporti, anche se "alla lettera", dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, non è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite. Tuttavia, essa è da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca» (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001, Galiero, Rv. 219651 - 01).E anche successivamente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: - sussiste la scriminante del diritto di cronaca e non ricorre la responsabilità per diffamazione del giornalista «che abbia assunto la posizione di terzo osservatore dei fatti» e riporti «le dichiarazioni, oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, rilasciate in sede di intervista, da un personaggio pubblico ai danni di altri soggetti pure con ruolo pubblico, quando vi sia l'interesse pubblico a rendere noto il pensiero dell'intervistato in relazione alla sua notorietà, giacché, in tal caso, la dichiarazione di quest'ultimo crea di per sé la notizia, che merita di essere pubblicata perché soddisfa l'interesse della collettività all'informazione indirettamente protetto dall'art. 21 Cost., indipendentemente dalla sua veridicità e dalla continenza delle espressioni utilizzate; né il giornalista può esercitare in tal caso il ruolo di censore nei confronti delle espressioni offensive perché la notizia verrebbe svuotata del suo reale significato, a detrimento del diritto-dovere di informare la pubblica opinione» (Sez. 5, n. 6911 del 06/10/2015 - dep. 2016, Casciari, Rv. 266255 - 01, resa in una fattispecie relativa alle dichiarazioni, oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, rilasciate in sede di intervista e trasmesse nel corso di un programma televisivo); - «il giornalista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine - tali da renderlo dissimulato coautore - e sempre che l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti (dunque dell'intervistato, ma anche della persona offesa dalla diffamazione), al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate» (Sez. 5, n. 19889 del 17/02/2021, Parrino, Rv. 281264 - 01, che richiama Sez. 5, n. 16959 del 21/11/2019, dep. 2020, p.c. in proc. Tiengo, Rv. 279203). 1.2. Nel caso in esame a [OSCURATO:PERSONA] LANA è stato ascritto il reato di diffamazione aggravata (quale autrice) e a Giancarlo MAZZUCCA il reato di omesso controllo (quale direttore responsabile) in relazione all'articolo - pubblicato sul quotidiano [OSCURATO:PERSONA] il 28 gennaio 2016 - avente ad oggetto l'affidamento agli uffici del Comune di [OSCURATO:PERSONA] dei servizi relativi alla gestione dei cedolini paga dei lavoratori dell'ente [OSCURATO:PERSONA]• TICINO e le critiche espresse al riguardo (articolo il cui esame è consentito a questa Corte di legittimità che, in materia di diffamazione, può autonomamente e direttamente conoscere e valutare l'offensività delle espressioni in relazione alle quali è stato contestato il delitto: cfr. Sez. 5, n. 19889/2021, cit.; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/9/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/2/2013, Fabrizio, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/6/2005, dep. 2006, Travaglio, Rv. 233749). Per quel che qui rileva, l'articolo - dopo aver dato conto della determinazione dell'amministrazione comunale -, oltre alle dichiarazioni critiche di Salvatore CAPODICI, esponente di una lista civica, e alle ragioni poste dall'amministrazione comunale a sostegno della propria decisione, ha riportato "in virgolettato" le dichiarazioni rese da Monica MOTTA, esponente del MOVIMENTO 5 STELLE e membro del Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto riferimento ai ruoli ricoperti dai coniugi Angelo PAVANELLO e Grazia ANZALONE (rispettivamente, presso il PARCO e presso il Comune), ravvisando «un conflitto di interessi grosso come una casa»; e - quel che qui più rileva alla luce dell'imputazione - ha rappresentato che tra i dirigenti del [OSCURATO:PERSONA] vi fosse il PAVANELLO, già responsabile della Ragioneria del detto Comune «accusato nel 2013 di peculato in concorso». Come esposto in imputazione e ritenuto dai Giudici di merito, in tal modo sarebbe stata offesa la reputazione del PAVANELLO perché la LANA avrebbe omesso di riferire che all'esito dell'appena indicata vicenda giudiziaria nei confronti del PAVANELLO il 12 giugno 2013 era sta emessa sentenza di non luogo a procedere. Tuttavia, ad avviso del Collegio, nel caso di specie nel corpo di un articolo relativo a una questione di interesse pubblico, poiché inerente alle opzioni amministrative relative al Comune e all'ente de quibus, descritta nello stesso scritto pubblicato, la LANA ha riportato le espressioni di Monica MOTTA - come esposto esponente politica e consigliere dello stesso Comune - relative alla dette scelte amministrative e ai soggetti che ricoprivano un ufficio negli enti interessati dalle stesse scelte. Ragion per cui vi era l'interesse pubblico - nel detto contesto sociale di riferimento - a dare contezza ex se dell'espressione sia pure incompleta ed offensiva della MOTTA. Ne deriva, dunque, che il fatto della LANA non costituisce reato, dovendosi riconoscere la sussistenza della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto (segnatamente, del diritto di cronaca) prevista dall'art. 51 cod. pen. Di conseguenza, non può ricorrere la responsabilità del MAZZUCA, atteso che «il delitto di diffamazione commesso dal giornalista con il mezzo della stampa si configura quale evento di quello attribuibile, ex art. 57 cod. pen., al direttore responsabile la cui condotta omissiva consiste nel non aver esperito i dovuti controlli al fine di evitare che, attraverso il periodico da lui diretto, venisse dolosamente lesa la reputazione di terze persone; sicché, in caso di assoluzione del giornalista dall'imputazione di diffamazione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, deve altresì escludersi alcuna responsabilità penale in capo al direttore» (Sez. 5, n. 22850 del 29/04/2019, Rossi, Rv. 275556 - 01). Deve perciò annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, ivi comprese le statuizioni civili già disposte nei giudizi di merito, rimanendo assorbita la rimanente doglianza avanzata nell'interesse del solo MAZZUCA. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i
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