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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2020

Cassazione n. 06721/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19796-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costitiuito - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3014/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA dell'11/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che riferisce l'Agenzia delle entrate nel suo controricorso esponeva che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, con sentenza n. 3014/02/2020 pubblicata 1'11 novembre 2020 ne rigettava l'appello; la parte contribuente proponeva ricorso notificato 1'11 maggio 2021 ma non provvedeva a depositarlo mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che la parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso all'Agenzia delle entrate in data 11 maggio 2021, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti del 27 luglio 2021; considerato che ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778), in ragione del fatto che l'Agenzia delle entrate ha apprestato delle difese con controricorso e che al momento in cui le è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente ritenere che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella cancelleria della Cassazione e che quindi tali difese sarebbero Ric. 2021 n. 19796 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -2- successivamente risultate superflue in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.100,00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio d 11'8 febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19796-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costitiuito - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3014/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA dell'11/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che riferisce l'Agenzia delle entrate nel suo controricorso esponeva che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, con sentenza n. 3014/02/2020 pubblicata 1'11 novembre 2020 ne rigettava l'appello; la parte contribuente proponeva ricorso notificato 1'11 maggio 2021 ma non provvedeva a depositarlo mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che la parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso all'Agenzia delle entrate in data 11 maggio 2021, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti del 27 luglio 2021; considerato che ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778), in ragione del fatto che l'Agenzia delle entrate ha apprestato delle difese con controricorso e che al momento in cui le è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente ritenere che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella cancelleria della Cassazione e che quindi tali difese sarebbero Ric. 2021 n. 19796 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- successivamente risultate superflue in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778). P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.100,00 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio d 11'8 febbra
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