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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 08383/2026

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RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso che lamenta la mancata riqualificazione del fatto contestato nell’ipotesi di reato di furto di cui all'articolo 624 cod. pen, non è deducibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; che, invero, il giudice di merito ha chiarito come risulti accertato il reato di ricettazione oltre ogni ragionevole dubbio, deponendo incontrovertibilmente in questo senso tanto le dichiarazioni della persona offesa, quanto la specifica confessione resa dall’imputato, che ha dichiarato di aver acquistato consapevolmente la merce provento di furto da uno sconosciuto; considerato che, il secondo motivo di ricorso che deduce la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'articolo 62 bis cod. pen, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/02/2026 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso che lamenta la mancata riqualificazione del fatto contestato nell’ipotesi di reato di furto di cui all'articolo 624 cod. pen, non è deducibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; che, invero, il giudice di merito ha chiarito come risulti accertato il reato di ricettazione oltre ogni ragionevole dubbio, deponendo incontrovertibilmente in questo senso tanto le dichiarazioni della persona offesa, quanto la specifica confessione resa dall’imputato, che ha dichiarato di aver acquistato consapevolmente la merce provento di furto da uno sconosciuto; considerato che, il secondo motivo di ricorso che deduce la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'articolo 62 bis cod. pen, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 I
Sentenza Cassazione n. 08383/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris