CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 aprile 2021
Cassazione n. 38144/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona il 09/04/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ancona ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritento gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto presso la propria abitazione 882 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, nonché 4 bilancini di precisione, vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e 18.140,00 euro. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando tre motivi, che possono essere descritti congiuntamente. Si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto rischio di recidiva con riguardo ai principi di adeguatezza e proporzionalità; si assume che il pericolo sarebbe stato fatto erroneamente discendere dal Tribunale dall'essersi l'indagato avvalso della facoltà di non rispondere, senza tuttavia considerare lo stato di incensuratezza dello stesso, soggetto peraltro con una propria attività lavorativa. Difetterebbe il requisito della attualità del pericolo e non sarebbe stato spiegato perché gli arresti domiciliari sarebbero nella specie non adeguati a neutralizzare le ravvisate esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale ha spiegato come, alla luce delle concrete circostanze fattuali, dell'ingente quantitativo di droga rinvenuta, del possesso di materiale inequivocabilmente funzionale al confezionamento della sostanza stupefacente e di una rilevante quantità di denaro, emergano indizi oggettivi dell'inserimento del ricorrente in più ampi contesti criminali e dunque il rischio di recidiva, neutralizzabile, anche alla luce dello stato del procedimento, solo con la misura custodiale più afflittiva. Nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente, essendosi limitato a riproporre le stesse argomentazioni già portate alla cognizione del Giudice di merito, stato di incensuratezza- attività lavorativa, e da questo puntualmente valutate, non potendosi peraltro attribuire decisiva valenza al mero decorso del tempo. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in