CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 26359/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 24963 / 201 9 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e per conto della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con do- micilioeletto presso lo Studio ACTA in [OSCURATO:PERSONA], n. 67 Roma ([OSCURATO:EMAIL]); Oggetto:legittimaz. socio exlegalerappresentante –curatore fallimentare – principiodi diri tto –controricorrenti e ricorrent i incidental i – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio n. 475 / 1 3 /1 9 , depositata il 4 . 2 . 20 1 9 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 luglio 2024 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, ve- nivanorigettati gli appelli riuniti proposti d a ll’ Agenzia delle Entrate e daFederico Dezi avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2 3263 / 14 / 201 6 . I ricors i introduttiv i ave va no ad oggetto due distinti atti : in primo luogo l’avviso di accertamento n. TK3035101 792 /201 3 relativo all’anno 201 1 notificato in data 5.8.2013 ed emesso ai fini IRES ed IRAPper costi derivanti da acquisti effettuati da paesi inseriti nella "blacklist" pari ad euro 1.410.444 accertando maggiori imposte pari rispettivamente ad euro 387.872 ed euro 67.983 con irroga zione delle sanzioni previste per l'infedeltà dichiarativa dagli artt. 1, comma2, d . l gs. n. 471/1997 e 32, comma 2, d . l gs. n. 446/1997; ai fini IVA l’Amministrazione finanziaria irrogava le sanzioni previste dagliartt. 5, comma 4, e 6, comma 6, d . l gs. n. 471/1997 per infe- deledichiarazione e indebita detrazione dell'imposta poiché l'impo- sta indebitamente detratta, pari ad euro 13.595.109, era stata già inserita nella dichiarazione integrativa presentata in data 22.10.2012 da [OSCURATO:PERSONA], custode giudiziale edamministratore unico della società, mediante rettifica del valore dell'IVAdetraibile in adesione al rilievo contenuto nel Pvc . Insecondo luogo, la cartella di pagamento n. 09720140022876580, notificatain data 2.10.2014 ed emessa a seguito del controllo auto- matizzatoex art. 54 bis d.P.R. 633/72 della suddetta dichiarazione integrativa, recante l'iscrizione a ruolo dell'imposta dichiarata pari adeuro 13.595.109 e non versata.Gliatti venivano impugnat i con tre ricorsi da [OSCURATO:PERSONA] , due pro- posti contro l’avviso di accertamento rispettivamente « in proprio quale amministratore unico, nell’anno d’imposta di cui trattasi (2011)della [OSCURATO:PERSONA] nonché quale socio al 100% ecreditore della stessa » eper conto della « societàDAF S. r . l . in falli- mento in persona del rappresentante legale sig . [OSCURATO:PERSONA] » ,ed unoproposto contro la cartella per conto della « societàDAF S. r . l . in fallimentoin persona del rappresentante legale sig. [OSCURATO:PERSONA] » . Leriprese traeva no origine da una verifica fiscale iniziata a seguito diindagine penale. N el corso del procedimento penale il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma disponeva con un provvedimento del 5.12.2011 il sequestro preventivo ai sensi dell'art.321 c.p.p. delle quote del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. e, con successivo provvedimento del 16.1.2012, nominava [OSCURATO:PERSONA] giudizia rio e amministratore unico della società. Le risultanze della verifica fiscale svolta dall’Agenzia delle Entrate confluivanonel processo verbale di constatazione del 17.4.2012, da cuiemergeva il ruolo della società in un ampio meccanismo di “frode carosello”ai fini I VA , e la deduzione di alcuni costi non documentati aifini delle imposte dirette. Nel frattempo , la società DAF S . r . l . veniva dichiarata fallita dal Tri- bunaledi Roma con sentenza del 2.5.2013 (Fallimento n. 349/13) e ilgiudice civile nominava un curatore fallimentare. L’avviso di accertamento n. TK3035101792/2013 veniva notificato indata 5.8.2013 alla società in persona del curatore della società , come pure in data 2.10.2014 la cartella di pagamento n. 09720140022876580. Ilgiudice di prime cure in via preliminare rigettava l'eccezione preli- minaredi inammissibilità dei ricorsi sollevata dall'Agenzia, ritenendo sussistentela legittimazione processuale del fallito constatata l'iner- zia della curatela. Nel merito, annullava il recupero dei costi c.d. black list, ritenendo adeguatamente provato l'effettivo svolgimento diattività commerciale da parte dei fornitori esteri e, quindi, ricono- sciuta la deducibilità dei costi ex art. 110, co mma 11, TUIR. Con riferimentoal recupero dell'lVA indebitamente detratta poiché affe- rente ad operazioni inesistenti, annullava la cartella di pagamento contenentel'iscrizione a ruolo dell'imposta ritenendo la dichiarazione integrativa,la cui liquidazione automatizzata aveva evidenziato l'o- messoversamento, inidonea ad impegnare la DAF S. r . l . in quanto presentatadal custode giudiziario senza la prescritta autorizzazione dell'autoritàgiudiziaria necessitata dalla natura di straordinaria am- ministrazionedell'atto. Per il resto, il giudice confermava la legitti- mitàdelle sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento ritenendo sussistente la frode attuata mediante utilizzo di fatture inesistenti sulla base degli elementi addotti dall'Agenzia e non confutati ade- guatamente dal ricorrente. La decisione veniva integralmente con- fermatain appello. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in tre censure , cui replica [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; egli ha inoltre proposto ricorso successivo , da qualificarsi ricorso incidentale , per due motivi cui replica l’Agenzia delle Entrate con atto per mero errore materiale è denominato “ri- corso”e va qualificato come controricorso. Consideratoche: Con il primo motivo del ricorso principale , l’Agenzia delle Entrate censurala sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1 , n.4 cod. proc. civ., per v iolazione degli artt. 75, comma 3, e 81 cod. proc.civ. da parte della sentenza impugnata , per aver mancato di dichiararel’inammissibilità de i ricors i introduttiv i per difetto di legit- timazionein capo a [OSCURATO:PERSONA]. Conil secondo motivo la ricor rente principale impugna la sentenza, inrapporto all’art. 360, comma 1 , n. 3 cod. proc. civ., per v iolazione degliartt. 110, comma 11, del d.P.R. 22.12.1986 e 2697 cod. civ .. Ilterzo motivo del ricorso principale deduce la violazione degli artt. 1,comma 4, e 2, comma 8, del d.P.R. 22.7.1998 n. 322 e 51, comma 2,del d.lgs. 6.9.2011 n. 159 con violazione consequenziale dell’art.54-bisdel d.p.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 633 in relazione all’art. 360, comma 3,cod. proc. civ.. Conil primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospetta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4 , per omessa pronuncia sull’eccezionerelativa all’illegittima sanzione IVA contenuta nell’av- visodi accertamento impugnato in violazione dell’art. 17 del D.lgs. n.472 del 1997. Conil secondo motivo del ricorso successivo si deduce la violazione degliartt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, 118 disp.att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.civ., per la mancata esposizione di effettive motivazioni in fatto edin diritto. Lacontroversia dev’essere rinviata alla pubblica udienza ex art.375 cod.proc. civ. , sia in considerazione della rilevanza della questione attinente alla legittimazione ordinaria / straordinaria dell’ex legale rappresentantedi società di capitali in presenza di avviso di accer- tamento e di cartella di pagamento notificata al curatore fallimen- tare, sia per trattazione congiunta con altri ricorsi pendenti tra le parti,in cui è controversa la rilevante questione, afferente al seque- stropreventivo disposto ai sensi degli artt. 321 c.p.p. di una parte o dellatotalità̀ delle partecipazioni di una societ à̀ di capitali nell’ambito delquale è stato nominato un custode giudiziario ed amministratore