CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28995/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16141/17 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce ricorso, dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis controricorrente [OSCURATO:PERSONA]: definizione carichi pendenti d.l. 2 avverso sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1 1367/23/2016 , depositata il 15/12 /201 6 e non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con avviso di accertamento, per l’anno 2009, l’Agenzia delle entrate accertava, in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , esercente l’attività didiscount alimentare , maggiori imposte ai fini Ires, Irap ed Iva, relative a maggiori ricavi e redditi d’impres a rispetto a quelli dichiarati. 2. La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale diNapoli che rigettava il ricorso della società , evidenziando che l’accertamentonon era fondato solo sugli studi di settore ma anche sugravi incongruenze. 3. La società impugnava tale decisione innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania che, con la sentenza in epigrafe, rigettaval’appello della società. 4. La società ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza deducendo due motivi cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. 5. In data 27/11/2020 la ricorrente, in considerazione dell’istanza di definizione dei carichi pendenti ex d . l . del 22 ottobre 2016 n. 193 presentata in data 11/05/2018, ha depositato istanza di rinvio della trattazione del ricorso per l’udienza del 3dicembre 2020. Questa Corte, preso atto dell’istanza e della documentazione ad essa allegata, con ordinanza n. 16141/2017 del 2 dicembre 2020, comunicata in data 9 febbraio 2021, ha rinvia to la causa assegnando termine di giorni 60 alla ricorrente per la notificazione all’Avvocatura generale dello Stato ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.dell’istanza di definizione dei carichi pendenti presentata dalla società ricorrente e dell’elenco della documentazione ad essa relativa. 6. La ricorrente ha depositato telematicamente istanza di estinzione del giudizio allegando, tra l’altro, documentazione comprovante la notificazione degli atti all’Avvocatura (pecdel 8 aprile 2021). [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente, con pec dell’8 aprile 2021, ha notificato all’Avvocatura generale dello Stato l’istanza di definizione dei carichi pendenti presentata dalla stessa in data 11/05/2018 e tutti i documenti ad essa relativi [ 1) Istanza di rinvio del 27.11.2020; 2) Istanza di definizione prot. W-2018051100542191 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3) Ordinanza Corte di Cassazione; 4) Estratto ruolo identificativo ADE 67113010373734002000, con riepilogo pagamenti su ruolo; 5) Estratto di ruolo identificativo n.-n. 67115012458099004000, con riepilogo pagamenti su ruolo; 6) Intimazione di pagamento n. TF3IPRN00031/2017; 7) Estratto di ruolo identificativo n. 67117014273405002000, con riepilogo pagamenti su ruolo; 8) Comunicazione delle somme dovute rif. AT0719020180046581710; 9) Quietanze di pagamento con estratto dei versamenti effettuati su comunicazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 10) Comunicazione del differimento automatico rif. 23-07190201901277862720; 11) Quietanze di pagamento con estratto dei versamenti effettuati su Comunicazione differimento versamenti]. 2. Da tale documentazione risulta che la cartella oggetto di definizione dei carichi pendenti si riferisce all’avviso di accertamento, per l’anno 2009, n. TF3030401111/2013 , oggetto di impugnazione , consideratoche, con la dichiarazione di adesione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] prot.W-2018051100542191 (Doc. n. 2 allegato alla notificazione ex art. 372 cpc), la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto la d efinizione agevolata di una serie di carichi affidati all’Agente della Riscossione, tra cui i 3 carichi scaturenti dall’Avviso di Accertamento n. TF3030401111/2013,anno di imposta 2009,oggetto del presente giudizio. 3. La documentazione comprova, altresì, che la ricorrente ha provveduto all’integrale pagamento di tutte le rate dovute in virtù dell’istanza di adesione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] suddetta (vedi doc. da n. 4 a n. 11 allegati alla notificazione ex art. 372 cpc), così come ampiamente chiarito nella notificazione ex art. 372 cod. proc. civ. 4. L’intervenuta definizione dei carichi pendenti relativi all’avviso di accertamento n. TF3030401111/2013 oggetto di impugnativa, ha determinato lacessazione della materia del contendere. 5. Le spese di giudizio si dichiarano interamente compensate. 6.Non sussistono i presupposti per condannare la ricorrente al pagamento del cd. "doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,in quanto l’adesione alla definizione agevolata è sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (Cass., 07/06/2018, n. 14782; Cass. 29/11/2021, n. 37166). P.Q.M. Dichiara cessata la materia del contendere con compensazione