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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40414/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza dell'8 febbraio 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione tra i reati per i quali era stata formulata la richiesta di patteggiamento e il reato oggetto della sentenza emessa dal medesimo Tribunale in data 1° ottobre 2019, irrevocabile il successivo 22 ottobre 2019, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di un mese di reclusione in aumento su quella già applicata «così determinandosi la pena complessivamente inflitta con la predetta sentenza già passata in giudicato e l'odierna in cinque mesi di reclusione».

2. Nell'interesse del ricorrente viene proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con il quale si lamenta violazione di legge, per difetto di correlazione tra la richiesta concordata e la pena applicata, dal momento che il giudice aveva finito per modificare la sanzione irrogata con la precedente sentenza, ormai irrevocabile, ossia la pena di 9.000,00 euro risultanti dalla sostituzione, ai sensi dell'art. 53 della

I. n. 689 del 1981, della pena di quattro mesi di reclusione.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già deciso nel senso che, nel riconoscere la continuazione fra i reati in giudizio e quelli già oggetto di sentenza irrevocabile di applicazione di pena concordata, il giudice della cognizione non può modificare il trattamento sanzionatorio determinato per i reati già giudicati con il patteggiamento, anche laddove il risultato finale dovesse poi coincidere con quello della sentenza ex art.444 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 521 del 10/05/2016, dep. 2017, Maio, Rv. 268597 - 01).

Nel caso di specie, non è evincibile dalla lettura del verbale d'udienza, una inequivoca volontà dell'imputato di rimettere in discussione il giudicato formatosi con la precedente sentenza di patteggiamento.

Ne discende che la rimodulazione della precedente sanzione, già oggetto di sostituzione, non è sorretta da alcun titolo di legittimazione.

In conseguenza, la sentenza va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dell'8 febbraio 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione tra i reati per i quali era stata formulata la richiesta di patteggiamento e il reato oggetto della sentenza emessa dal medesimo Tribunale in data 1° ottobre 2019, irrevocabile il successivo 22 ottobre 2019, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di un mese di reclusione in aumento su quella già applicata «così determinandosi la pena complessivamente inflitta con la predetta sentenza già passata in giudicato e l'odierna in cinque mesi di reclusione». 2. Nell'interesse del ricorrente viene proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con il quale si lamenta violazione di legge, per difetto di correlazione tra la richiesta concordata e la pena applicata, dal momento che il giudice aveva finito per modificare la sanzione irrogata con la precedente sentenza, ormai irrevocabile, ossia la pena di 9.000,00 euro risultanti dalla sostituzione, ai sensi dell'art. 53 della I. n. 689 del 1981, della pena di quattro mesi di reclusione. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già deciso nel senso che, nel riconoscere la continuazione fra i reati in giudizio e quelli già oggetto di sentenza irrevocabile di applicazione di pena concordata, il giudice della cognizione non può modificare il trattamento sanzionatorio determinato per i reati già giudicati con il patteggiamento, anche laddove il risultato finale dovesse poi coincidere con quello della sentenza ex art.444 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 521 del 10/05/2016, dep. 2017, Maio, Rv. 268597 - 01). Nel caso di specie, non è evincibile dalla lettura del verbale d'udienza, una inequivoca volontà dell'imputato di rimettere in discussione il giudicato formatosi con la precedente sentenza di patteggiamento. Ne discende che la rimodulazione della precedente sanzione, già oggetto di sostituzione, non è sorretta da alcun titolo di legittimazione. In conseguenza, la sentenza va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso.