CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2021
Cassazione n. 29135/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Mariaemanuela GUERRA che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'opposizione proposta dal pubblico ministero avverso il provvedimento emesso de plano in data 8 febbraio 2021 di restituzione della somma di euro 130.030 sequestrata nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] SABATINO conclusosi con sentenza di applicazione della pena pronunciata dal medesimo ufficio in data 20 gennaio 2020, irrevocabile in data 6 febbraio 2020, per il reato di concorso nella coltivazione e detenzione a fini di spaccio di oltre 45 kg. di marijuana nonché di furto aggravato in concorso, ordinava la confisca, ex art. 240, primo comma, cod. pen., della suddetta somma ritenendola profitto del reato di cessione di sostanze stupefacenti. 2. [OSCURATO:PERSONA] SABATINO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'art. 240, primo comma, cod. pen., e il vizio della motivazione poiché la somma è stata apoditticamente ritenuta profitto del reato di cessione, peraltro mai contestato all'imputato. Del resto, il condannato aveva ampiamente documentato la propria capacità patrimoniale e reddituale. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. È opportuno premettere che il Giudice delle indagini preliminari, provvedendo de plano in data 8 febbraio 2021, ha disposto la restituzione aT [OSCURATO:PERSONA] SABATINO della somma rimasta in sequestro dopo il passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena. Avverso detto provvedimento il pubblico ministero ha proposto opposizione, sostenendo che l'imputato era dedito alla cessione di sostanze stupefacenti, che la somma era stata rinvenuta occultata all'interno della sua abitazione ove pure si trovavano strumenti del reato di coltivazione, ed evidenziando, infine, gli esiti degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza da cui risultava l'incapacità reddituale dell'imputato, circostanza dalla quale si doveva inferire la provenienza illecita della somma e dunque la sua diretta confiscabilità. 3.2. Il giudice dell'esecuzione, accogliendo l'opposizione, ha affermato che, in conseguenza degli elementi di fatto derivanti dal giudizio irrevocabile, «è molto più logico dedurre che la somma rinvenuta presso SABATINO provenisse dalla vendita effettuata da FACCIANO e che SABATINO provvedesse a custodire gli incassi per evitare che, in caso di perquisizione, venissero rinvenuti presso il correo», senza neppure esaminare le questioni della capacità reddituale e della provenienza della somma che, anche la difesa, aveva sviluppato con produzioni e argomentazioni giuridiche. 3.3. La motivazione è, tuttavia, ipotetica poiché si limita ad affermare che la somma costituisce il profitto del reato di cessione. Viceversa, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto esaminare più attentamente l'opposizione del pubblico ministero e la produzione ad essa allegata da cui sembra emergere l'ipotesi di confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. (già art. 12-sexies, decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306), richiamato dall'art. 85-bis decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con riguardo ai delitti di cui all'art. 73, esclusa la fattispecie del comma 5, stesso TU. L'art. 240-bis cod. pen. stabilisce, infatti, che «è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica». 3.4. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione che, nella piena libertà delle proprie determinazioni di merito, proceda a nuovo esame dell'opposizione del pubblico ministero e delle argomentazioni e produzioni difensive, anche alla luce della dedotta sussistenza dell'ipotesi di confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tri