Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 04338/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] di Nardo che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 29 maggio 2025 il GIP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] disponeva il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., del conto corrente intestato alla società "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]." nell'ambito del procedimento penale n. 8919 del 2021 RGNR, relativo a contestazioni ex art. 10-quater d.lgs. 74 del 2000 formulate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

L'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", società terza interessata, intestataria del conto corrente sottoposto a vincolo, proponeva impugnazione ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., deducendo la nullità ex art. 178 co. 1, cod. proc. pen. del verbale di esecuzione del sequestro preventivo, in quanto non notificato alla predetta società.

Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza dell'8 settembre 2025, rigettava la richiesta e confermava il decreto di sequestro preventivo. 2.Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato deducendo il seguente motivo.

Il ricorrente deduce nullità a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa della società terza intestataria del conto, sostenendo che l'omessa notifica del decreto di sequestro, nonché la mancata formale ostensione degli atti posti a fondamento del vincolo, avrebbero impedito al terzo estraneo di conoscere l'esistenza della misura cautelare, di esaminare tempestivamente il compendio documentale e di approntare difese efficaci nella fase genetica ed esecutiva.

La difesa richiama principi convenzionali e costituzionali relativi al giusto processo e osserva che, in assenza di notifica, la società sarebbe stata privata della possibilità di esercitare il contraddittorio effettivo, con conseguente invalidità del provvedimento genetico e dell'ordinanza di conferma del riesame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo è infondato.

È costante insegnamento di questa Corte di legittimità che l'omessa notifica del decreto di sequestro preventivo, così come la mancata esecuzione del medesimo, non determina alcuna nullità del provvedimento né comporta l'inefficacia della misura reale.

Non è prevista, nell'art. 321 cod. proc. pen., alcuna ipotesi di inefficacia collegata alla mancata notifica del decreto emesso dal giudice su richiesta del pubblico ministero; l'unica inefficacia contemplata deriva dal comma 3-ter dello stesso articolo ed è limitata al sequestro d'urgenza, in caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 3-bis o di mancata convalida nel termine di dieci giorni.

Ne discende che la mancata notifica del provvedimento di sequestro non incide sulla validità né sulla permanenza dell'efficacia del decreto, producendo unicamente l'effetto di differire la decorrenza del termine di impugnazione in capo all'interessato.

Il sequestro preventivo, infatti, si esegue mediante apprensione del bene e non mediante notifica del relativo provvedimento; la funzione della notifica è circoscritta a consentire l'esercizio dell'impugnazione, sicché il ritardo nella sua effettuazione incide solo sul termine per proporre riesame, senza comportare nullità ai sensi degli artt. 178 e 180 cod. proc. pen. né pregiudicare l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'interessato. (Sez. 3, n. 4885 del 04/12/2018, dep. 2019, Salamita società coop., Rv. 274851 - 01; Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, D'Agostino, Rv. 268585 - 01; Sez. 6, n. 15501 del 08/01/2009, Marchis, Rv. 243572 - 01).

Nel caso in esame il ricorrente fonda la dedotta nullità sulla violazione del diritto di difesa del terzo estraneo, ma tale prospettazione si pone in radicale contrasto con i principi sopra richiamati, secondo cui l'omessa notifica del decreto non incide sulla validità del provvedimento e non determina alcuna compressione delle garanzie difensive rilevante ex art. 178 cod. proc. pen., atteso che l'interessato, una volta avuta conoscenza dell'esistenza del vincolo, ha piena possibilità di accedere agli atti, di esaminarli e di proporre impugnazione nei termini decorrenti dalla effettiva conoscenza della misura.

Nel caso di specie il riesame è stato tempestivamente proposto dalla società, che ha quindi potuto esercitare in concreto il proprio diritto di difesa.

Ne consegue che il ricorso, incentrato sulla pretesa nullità derivante dall'omessa notifica del decreto di sequestro, risulta manifestamente infondato e dunque, inammissibile, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]." al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] di Nardo che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 29 maggio 2025 il GIP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] disponeva il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., del conto corrente intestato alla società "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]." nell'ambito del procedimento penale n. 8919 del 2021 RGNR, relativo a contestazioni ex art. 10-quater d.lgs. 74 del 2000 formulate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", società terza interessata, intestataria del conto corrente sottoposto a vincolo, proponeva impugnazione ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., deducendo la nullità ex art. 178 co. 1, cod. proc. pen. del verbale di esecuzione del sequestro preventivo, in quanto non notificato alla predetta società. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza dell'8 settembre 2025, rigettava la richiesta e confermava il decreto di sequestro preventivo. 2.Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato deducendo il seguente motivo. Il ricorrente deduce nullità a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa della società terza intestataria del conto, sostenendo che l'omessa notifica del decreto di sequestro, nonché la mancata formale ostensione degli atti posti a fondamento del vincolo, avrebbero impedito al terzo estraneo di conoscere l'esistenza della misura cautelare, di esaminare tempestivamente il compendio documentale e di approntare difese efficaci nella fase genetica ed esecutiva. La difesa richiama principi convenzionali e costituzionali relativi al giusto processo e osserva che, in assenza di notifica, la società sarebbe stata privata della possibilità di esercitare il contraddittorio effettivo, con conseguente invalidità del provvedimento genetico e dell'ordinanza di conferma del riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è infondato. È costante insegnamento di questa Corte di legittimità che l'omessa notifica del decreto di sequestro preventivo, così come la mancata esecuzione del medesimo, non determina alcuna nullità del provvedimento né comporta l'inefficacia della misura reale. Non è prevista, nell'art. 321 cod. proc. pen., alcuna ipotesi di inefficacia collegata alla mancata notifica del decreto emesso dal giudice su richiesta del pubblico ministero; l'unica inefficacia contemplata deriva dal comma 3-ter dello stesso articolo ed è limitata al sequestro d'urgenza, in caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 3-bis o di mancata convalida nel termine di dieci giorni. Ne discende che la mancata notifica del provvedimento di sequestro non incide sulla validità né sulla permanenza dell'efficacia del decreto, producendo unicamente l'effetto di differire la decorrenza del termine di impugnazione in capo all'interessato. Il sequestro preventivo, infatti, si esegue mediante apprensione del bene e non mediante notifica del relativo provvedimento; la funzione della notifica è circoscritta a consentire l'esercizio dell'impugnazione, sicché il ritardo nella sua effettuazione incide solo sul termine per proporre riesame, senza comportare nullità ai sensi degli artt. 178 e 180 cod. proc. pen. né pregiudicare l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'interessato. (Sez. 3, n. 4885 del 04/12/2018, dep. 2019, Salamita società coop., Rv. 274851 - 01; Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, D'Agostino, Rv. 268585 - 01; Sez. 6, n. 15501 del 08/01/2009, Marchis, Rv. 243572 - 01). Nel caso in esame il ricorrente fonda la dedotta nullità sulla violazione del diritto di difesa del terzo estraneo, ma tale prospettazione si pone in radicale contrasto con i principi sopra richiamati, secondo cui l'omessa notifica del decreto non incide sulla validità del provvedimento e non determina alcuna compressione delle garanzie difensive rilevante ex art. 178 cod. proc. pen., atteso che l'interessato, una volta avuta conoscenza dell'esistenza del vincolo, ha piena possibilità di accedere agli atti, di esaminarli e di proporre impugnazione nei termini decorrenti dalla effettiva conoscenza della misura. Nel caso di specie il riesame è stato tempestivamente proposto dalla società, che ha quindi potuto esercitare in concreto il proprio diritto di difesa. Ne consegue che il ricorso, incentrato sulla pretesa nullità derivante dall'omessa notifica del decreto di sequestro, risulta manifestamente infondato e dunque, inammissibile, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]." al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in da
Decreto Cassazione n. 04338/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris