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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2021

Cassazione n. 00380/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Romania avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto istanza di rescissione, in relazione a due sentenze di condanna, dinanzi alla Corte di Appello di Firenze.

Deduce preliminarmente la tempestività della richiesta, in quanto il termine perentorio di 30 giorni dovrebbe farsi decorrere dal 02/02/2020, allorquando il titolo esecutivo è stato notificato al difensore.

Sostiene, inoltre, l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, in quanto la sentenza n. 5274 del 2015 è stata emessa all'esito di un processo in cui tutti gli atti erano stati notificati al difensore d'ufficio indicato nel verbale di elezione di domicilio, che, tuttavia, il Saban aveva rifiutato di sottoscrivere, mentre la sentenza n. 3249/2018 è stata emessa all'esito di un processo in cui l'imputato era stato erroneamente dichiarato assente, poiché la notifica eseguita in Romania risultava sottoscritta da persona che non risultava convivente.

2. Con ordinanza emessa il 21/06/2021 la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza di condanna del Tribunale di Firenze, emessa il 09/07/2018 (irrevocabile il 26/10/2019), in quanto tardivo, ed ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione in relazione alla richiesta di rescissione concernente la sentenza di condanna del Tribunale di Firenze, emessa il 02/11/2015 (irrevocabile il 08/02/2016), affermando l'applicabilità del regime normativo precedente alla

I. 103/2017 in considerazione del momento di emissione del provvedimento impugnato, ritenendo riconducibile l'istanza di rescissione in esame all'istituto previsto dall'abrogato art. 625 ter cod. proc. pen. 2.1, Secondo la Corte territoriale, nel caso in esame sarebbe applicabile la disciplina vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, a prescindere dalla circostanza che l'istanza di rescissione del giudicato sia stata depositata dopo l'entrata in vigore di detta normativa, visto che la sentenza, relativamente alla quale è stata richiesta la rescissione, è stata emessa in data antecedente al 3 agosto 2017, in cui è entrata in vigore la nuova normativa processuale.

Nella suindicata ordinanza, dopo aver premesso che la richiesta di rescissione costituisce un mezzo di impugnazione straordinario, si è richiamato il principio secondo il quale "ai fini della individuazione del regime applicabile in materia di impugnazione, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di fare riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione" (Sez.

U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv, 236537). [OSCURATO:PERSONA] 1, E' assorbente rilevare che il procedimento va rimesso per competenza, con restituzione degli atti, alla Corte di Appello di Firenze.

1.1. Invero, nell'ordinanza con la quale sono stati trasmessi gli atti a questa Corte, ritenendola competente a decidere sull'istanza di rescissione ai sensi dell'abrogato art. 625 ter cod, proc. pen., sono stati richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite 'Lista', Va rilevato che anche altre sentenze di questa Corte (Sez. 6, n. 19117 del 23/03/2018, Tardiota e n. 40146 del 21/03/2018, Pinti) hanno affermato il seguente principio: "Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto di essere competente a decidere sul ricorso per rescissione del giudicato relativo a sentenza emessa prima della riforma introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103)" (così le massime Rv. 273441 - 273843).

Va aggiunto che vi sono anche altre pronunzie, non massimate, che hanno espressamente aderito al principio affermato dalla Sesta Sezione (tra esse, Sez. 1, n. 5204 del 28 maggio 2019 e Sez. 5 n. 31840 del 17 settembre 2020).

Vi sono, però, anche numerosissime pronunzie che hanno deciso su ricorsi avverso provvedimenti delle Corti di appello reiettivi di istanze di rescissione riguardanti sentenze emesse in data antecedente al 3 agosto 2017 (tra le massimate, Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280137; Sez. 5 n. 6229 del 17/11/2020, Preda, Rv. 280534; Sez. 2, n. 29660 del 27/03/2019, Pinton, Rv. 276972).

È, peraltro, opportuno precisare che, così come si evince dalle motivazioni di entrambe le suindicate pronunzie della Sesta Sezione, i casi affrontati hanno riguardato istanze di rescissione presentate in data antecedente al 3 agosto 2017 e, quindi, pacificamente riconducibili alla disciplina di cui all'art. 625 ter cod. proc. pen.1,2, Tanto premesso, questo Collegio non condivide i principi affermati dalle richiamate decisioni della Sesta Sezione, ritenendo maggiormente conforme ai principi processuali, al dettato normativo ed alla ratio della modifica normativa, il principio affermato da Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891: "In tema di rescissione de/giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in "assenza" è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto competente la corte d'appello ex art. 629-bis cod. proc. pen, per la decisione sul ricorso per rescissione del giudicato presentato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017n. 103). (Conf. n. 15938 del 2021)").

2. La disposizione di cui all'art. 629 bis cod. proc. pen., introdotta dalla citata legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, prevede: «1.

Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. 2.La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

Si applica l'articolo 489, comma 2».

Con la stessa normativa (art. 1, comma 70, legge 103/2017) è stato abrogato l'art. 625 ter, che prevedeva: «1.

Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.2, La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

Si applica l'articolo 489, comma 2.» Dal confronto testuale delle due disposizioni emerge che il procedimento non è mutato nella sua struttura essenziale (presupposti per proporre il mezzo di impugnazione, criteri di legittimazione sostanziale, termini e modalità per la proposizione dell'istanza), essendo stata prevista solo la diversa competenza della Corte di Appello a decidere sull'istanza, conformemente alla finalità deflattiva dei giudizi in sede di legittimità perseguita con la riforma del 2017, e all'esigenza di attribuire la cognizione dei casi di rescissione ad un giudice di merito.

In effetti, la competenza funzionale della Corte di Cassazione era stata oggetto di aspre critiche da parte della dottrina, che aveva ritenuto "improvvida" l'idea di attribuire al giudice di legittimità la decisione sulla richiesta di rescissione del giudicato, implicante accertamenti fattuali e di merito nei termini dedotti dall'istante, con la possibilità di esercitare poteri officiosi finalizzati a chiarire la sussistenza dei presupposti per accogliere la domanda "restitutoria".

In proposito, va ricordato che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 36848 del 17/07/2014, Burba, seppure incidentalmente, hanno precisato come l'onere probatorio dell'istante sostanzialmente implica l'allegazione di una documentazione a sostegno, che però non preclude al giudice investito dalla richiesta di rescissione l'acquisizione « di documentazione integrativa, potendo essere necessario chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacune o verificare la rispondenza della documentazione esibita alla realtà processuale».

Né va trascurato che l'istituto della rescissione del giudicato, introdotto proprio con l'interpolazione dell'art. 625 ter cod. proc. pen. ad opera dell'art. 11, comma 5, legge 28 aprile 2014 n. 67, era stato ritenuto una sorta di valvola di chiusura della manovra normativa che ha espunto dal nostro ordinamento la figura del "contumace", disciplinando nel contempo il processo in "assenza" (nello stesso senso, anche di recente e in relazione all'art. 629 bis cod, proc, pen., la citata Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280137; cfr., altresì, in motivazione quanto sottolineato da Sezioni Unite sentenza n. 23948 del 28/11/2019, PG C/ [OSCURATO:PERSONA]). t L'istituto della rescissione è un "rimedio restitutorio" finale, posto a presidio delle situazioni in cui non abbiano funzionato gli altri rimedi previsti dalla legge n. 67 del 2014 in via preventiva (cioè la sospensione del processo ex art. 420 quater comma 2 cod. proc. pen.) o in via restitutoria nella fase processuale di primo grado (artt. 420 bis commi 4-5 e 489 comma 2 cod. proc. pen.) e nelle fasi di impugnazione ordinaria (artt. 604 comma 5 bis e 623 comma 1 lett. b cod. proc. pen.).

In tal senso, la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 36848 del 17/07/2014 ha evidenziato il legame esistente tra l'art. 625 ter e l'art. 420 bis cod, proc. pen., e come sia dunque necessario ricavare dal coordinamento tra queste due disposizioni (e dalla stessa funzione assegnata all'istituto della rescissione nel quadro complessivo della disciplina del "processo in assenza") le coordinate per ricostruire l'effettivo significato delle formule dispiegate nel testo della norma.

3. Così inquadrati l'istituto della rescissione e le modiche apportate in relazione ad esso dalla legge n. 103/2017, va affrontata la questione se la nuova disposizione processuale di cui all'art. 629 bis cod. proc. pen. sia applicabile ai casi in cui - come quello in esame - la sentenza, cui si riferisce l'istanza depositata dopo il 3 agosto 2017, sia antecedente all'entrata in vigore dell'art. 629 bis cod. proc. pen.

La disciplina regolatrice del fenomeno successorio di istituti processuali non può che ricondursi al principio di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, che - in mancanza di specifica disposizione transitoria che statuisca in senso contrario - impone di fare riferimento alla normativa vigente nel momento in cui deve essere svolta l'attività processuale oggetto di modifica.

Il suddetto principio, espresso con il brocardo tempus regit actum, implica che la validità degli atti è regolata dalla legge vigente al momento della loro formazione.

Tale principio è stato sottoposto più volte al vaglio della Corte Costituzionale, secondo la quale "il divieto di retroattività della legge - pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio attenersi - non è stato tuttavia elevato a dignità costituzionale, se si eccettua la previsione dell'art. 25 della Costituzione, relativa alla legge penale.

Al legislatore ordinario, pertanto, fuori della materia penale, non è inibito emanare norme con efficacia retroattiva, a condizione però che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti" (Corte Cost., sent., 4 novembre 1999, n.416; si veda anche Corte Cost. ord. n. 207 del 2016, che, in materia di norme processuali penali, ha affermato che l'inapplicabilità dell'istituto della messa alla prova ai processi in corso, in cui sia stata già dichiarata l'apertura del dibattimento, è conseguenza non della mancanza di retroattività della norma penale ma del normale regime temporale della norma processuale, retto dal principio "tempus regit actum", che potrebbe essere derogato da una diversa disciplina transitoria ma la cui mancanza non è censurabile in forza dell'art. 7 della CEDU).

D'altronde, è incontroverso che le disposizioni che regolano il processo siano regolate solo dal citato principio tempus regit actum e non già dal principio di retroattività della lex mitior, che, al contrario, riguarda esclusivamente le norme del codice penale e, quindi, la fattispecie incriminatrice e la pena (Corte Cost. sent. n. 240 del 2015; ex multis, sul principio di retroattività della lex mitior, riconosciuto dalla Corte EDU, Corte Cost. sentenza n. 236/2011).

In materia civile, invece, la Corte Costituzionale ha più volte chiarito che le decadenze e le preclusioni processuali possono essere liberamente modificate dal legislatore anche se la procedura è iniziata, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza della disciplina dettata e, quindi, della sua idoneità a non pregiudicare o gravemente comprimere posizioni soggettive preesistenti (si veda in tal senso Corte Cost. sentenza n. 309 del 2008).

Dal canto suo, questa Corte ha avuto modo di riconoscere l'affermarsi, in particolare in dottrina, della "tendenza a ritenere alcune norme processuali penali, specie in tema di limiti o divieti probatori, dotate di una natura giuridica sui generis tale da comportare affinità di regolamentazione con quelle di diritto penale sostanziale, caratterizzate - queste ultime - dalla nota regola della retroattività in bonam partem sino alla decisione irrevocabile (art. 2 co. 4 cod. peri.)" (Sez. 1, n. 23494 del 21/03/2019, Balsamo; Sez. 1, n. 33080 del 1/04/2016, Arifaj; Sez. 1, n. 20485 del 8/03/2016, Sannino; Sez. 1, n. 5774 del 14/10/2015, Morabito).

In effetti, sul tema, più volte è stata esclusa la possibilità di aderire ad una siffatta visione parasostanziale delle norme processuali, tale da incrinare (salva espressa disciplina transitoria) la regola del tempus regit actum (Sez.

U, n. 44895 del 17/07/2014, Rv 260927; Sez.

U, n. 27919 del 31/03/2011, Rv 250169, in tema cautelare; Sez.

U, n. 24561 del 30/05/2006, Rv 233976, in tema di esecuzione), ma si è al contempo imposta un'attenta ricognizione del contenuto delle singole innovazioni, sì da rapportarsi in modo ragionevole alla ricostruzione della disciplina regolatrice della specifica attività processuale in sé considerata (l'actum) nei casi di successione di norme nel tempo.Il procedimento penale è, infatti, caratterizzato - per sua natura - non solo dalla correlazione tra più attività poste in essere da soggetti distinti, ma dalla compresenza di norme regolatrici aventi contenuto e finalità molto diverse tra di loro, la cui considerazione non appare inutile ai fini dell'individuazione del regime giuridico dell'atto da compiersi nella vigenza di una nuova disposizione.

Come condivisibilmente già affermato da una pronunzia di questa Corte in materia, «ai fini dell'applicazione del principio del tempus regit actum, occorre distinguere a seconda se si abbia a che fare con un atto processuale già perfezionatosi e che abbia già prodotto i propri effetti prima dell'entrata in vigore della nuova legge ovvero con un'attività plurifasica, o comunque con un rapporto processuale o un procedimento che si protragga nel tempo e si articoli in una pluralità di atti, che sia ancora in atto e non sia ancora pervenuto ad una conclusione al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

Mentre nel primo caso [..] l'atto rimane indifferente rispetto alla nuova normativa e mantiene inalterati i propri effetti, come prodottisi in conformità alla disciplina previgente giusta il principio del "fatto esaurito", nel secondo caso, ferma la perdurante validità degli effetti già prodottisi degli atti ormai "compiuti" - , gli atti del procedimento che siano posti in essere sotto l'operatività della nuova legge non possono che essere regolati - in ossequio, appunto, al principio del tempus regit actum - dalla disciplina novellata.

Diversamente opinando, tutti i procedimenti pendenti continuerebbero ad essere regolati sempre e soltanto dalle norme vigenti al momento della relativa instaurazione, con conseguente efficacia differita delle nuove norme in contrasto con la disposizione dell'art. 11 delle preleggi.

Deve pertanto essere affermato il principio secondo il quale, alle questioni di diritto intertemporale che si pongano in relazione, non ad un singolo atto che abbia già esaurito i propri effetti - quale quello d'impugnazione, che appunto si perfeziona con la rituale instaurazione del giudizio impugnatorio -, ma ad un procedimento (quale il giudizio di impugnazione) che sia ancora in fieri, il principio tempus regit actum deve essere riferito al momento in cui l'atto del procedimento venga ad essere compiuto» (così in motivazione Sez. 6, n. 10260 del 14/02/2019, Cesi, Rv. 275201).

4. In materia di impugnazioni, sulla questione della successione delle norme processuali in mancanza di disposizione regolante il periodo transitorio, sono intervenute le Sezioni Unite con la citata sentenza n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537, che ha operato la distinzione tra modifiche legislative che attengono alla categoria del «regime delle impugnazioni» (nelle quali rientrano le modifiche legislative relative alla facoltà di impugnazione, alla sua estensione, ai modi ed ai termini per esercitarla) e modifiche legislative che, invece, si riferiscono al procedimento di impugnazione.

Si è quindi affermato che, ai fini dell'individuazione del "regime" applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di pronuncia del provvedimento da impugnare e non a quello in cui si propone l'impugnazione.

In particolare, si sono ritenuti irragionevoli gli esiti ai quali condurrebbe il riferire la legge applicabile a quella vigente al tempo in cui l'atto di impugnazione è proposto, potendosi determinare una asimmetria tra le posizioni di più parti impugnanti, collegata ai tempi, spesso differenti, per la proposizione dell'impugnazione stessa, a loro volta influenzati da eventi casuali o aleatori (adempimenti di cancelleria, vicende della notifica ed altro).

Si è, peraltro, evidenziata la necessità che l'actus sia focalizzato ed isolato, sì da cristallizzare la disciplina giuridica ad esso riferibile: "il concetto di atto deve essere rapportato, come incisivamente precisato in dottrina, "allo stesso «il grado di atomizzazione che presentano le concrete e specifiche vicende disciplinate dalla norma processuale coinvolta nella successione".

L'atto cioè va considerato nel suo porsi in termini di "autonomia" rispetto agli altri atti dello stesso processo» (così in motivazione la citata sentenza).

Secondo le Sezioni Unite, l'atto di impugnazione ha una propria autonomia e una funzione autoreferenziale, che è quella di dare avvio al grado successivo di giudizio.

In proposito, però, va sottolineato che il caso esaminato era quello dell'ammissibilità di una impugnazione ordinaria quale l'appello: è stata infatti affrontata la questione del perdurante potere di appello, agli effetti penali, in capo alla persona offesa costituita parte civile avverso la sentenza emessa nei processi relativi ai reati di ingiuria e diffamazione, nonostante l'abrogazione per legge di tale rimedio.

Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'impugnazione conserva la sua efficacia anche dopo quella data, stante l'assenza di una disciplina transitoria espressa in senso derogatorio.

Quindi, il riferimento alla data della sentenza ha trovato una sua collocazione armonica nella considerazione dell'individuazione del momento in cui sorge il diritto all'impugnazione e al correlato affidamento che ha il soggetto (legittimato a proporre la stessa impugnazione) sulle norme regolanti tale diritto.

Insomma, la questione su cui hanno deciso le Sezioni Unite "Lista" concerneva l'an del diritto ad impugnare (peraltro in un caso in cui tanto l'emissione della sentenza quanto la proposizione dell'impugnazione risalivano ad epoca precedente alla riforma), giacché il problema interpretativo afferiva all'applicabilità ai procedimenti in corso (ovvero all'appello già proposto) della norma dì cui all'art. 9 della legge n. 46 del 2006, che aveva abrogato l'art. 577 cod. proc. pen., sottraendo alla parte civile il potere di proporre gravame agli effetti penali nei casi di ingiuria e di diffamazione.

Il riferimento temporale alla disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza è stato giustificato dal fatto che è in rapporto a quest'ultimo actus e al tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la "facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla".

Si legge nella sentenza: «Non è fuori luogo fare richiamo, al riguardo, all'esigenza di tutela dell'affidamento maturato dalla parte "in relazione alla fissità del quadro normativo".

L'affidamento, come valore essenziale della giurisdizione, che va ad integrarsi con l'altro - di rango costituzionale - della "parità delle armi", soddisfa l'esigenza di assicurare ai protagonisti del processo la certezza delle regole processuali e dei diritti eventualmente già maturati, senza il timore che tali diritti, pur non ancora esercitati, subiscano l'incidenza di mutamenti legislativi improvvisi e non sempre coerenti col sistema, che vanno a depauperare o a disarticolare posizioni processuali già acquisite.

"La certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini" (C.

Cost. sent n. 155/90).

Il potere d'impugnazione trova la sua genesi proprio nella sentenza e non può che essere apprezzato in relazione al momento in cui questa viene pronunciata, con la conseguenza che è al regime regolatore vigente in tale momento che deve farsi riferimento, regime che rimane insensibile a eventuali interventi normativi successivi, non potendo la nuova legge processuale travolgere quegli effetti dell'atto che si sono già prodotti prima dell'entrata in vigore della medesima legge, nè regolare diversamente gli effetti futuri dell'atto (cfr. in senso conforme Cass. 5.U. civili sent. 20/12/2006 n. 27172; 5.U. penali sentenze 27/3/2002 n. 16101 e n. 16102, queste ultime in un tema non perfettamente sovrapponibile a quello in esame).

D'altra parte, non bisogna lasciarsi condizionare, nella soluzione della questione in esame, dall'ambiguità della natura dell'atto d'impugnazione.

Se vero che questo, isolatamente considerato, ha carattere istantaneo e natura autore ferenziale, connotati questi già sufficienti - come si è sopra precisato - per ritenere ammissibile nel caso concreto l'appello ex art.577 c.p.p. proposto dalle parti civili, non è men vero che l'atto d'impugnazione è la risultante di un'attività preparatoria più lunga, avviata col sorgere del diritto d'impugnare, che è strettamente collegato alla pronuncia della sentenza.

Il quadro normativo delle impugnazioni deve, pertanto, essere ricostruito tenendo presente la disciplina del tempo in cui è sorto il relativo diritto».

5. Tale ultimo passaggio motivazionale della sentenza delle Sezioni Unite "Lista" chiarisce che il quadro normativo applicabile, nel caso di successione di leggi processuali, deve essere ricostruito tenendo presente la disciplina del tempo in cui è sorto il diritto di impugnare.

Infatti, deve essere tutelato il legittimo affidamento delle parti nello svolgimento del processo secondo le regole vigenti al tempo del compimento degli atti, nonché l'esigenza che esse conoscano il momento in cui sorgono diritti o oneri con effetti per loro pregiudizievoli; e tale affidamento non può che parametrarsi con la disciplina processuale dell'insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale ovvero con l'inizio dell'attività che caratterizza il rapporto processuale.

6. Orbene, tornando all'esame del caso di specie, occorre chiedersi quando sorga il diritto del condannato in "assenza" a proporre la richiesta di rescissione.

Alla stregua della disposizione di cui all'art. 629 bis cod. proc. pen. (e, - come si è visto, di quella previgente di cui all'art. 625 ter cod. proc. pen), il momento in cui l'interessato può esercitare il suo diritto all'impugnazione è quello "dell'avvenuta conoscenza del procedimento"; e lo può fare rispettando il termine perentorio di trenta giorni da tale momento.

È, dunque, quello l'unico riferimento temporale che si può valorizzare per individuare la norma processuale applicabile, ove peraltro si consideri quanto già sottolineato sulla natura di impugnazione straordinaria della rescissione, quale rimedio restitutorio finale.

In effetti, proprio la natura dell'istituto della rescissione appare dirimente nella soluzione delle questioni poste dalla successione delle norme processuali in esame.

Non va infatti dimenticato che con la richiesta di rescissione l'interessato non fa valere solo il diritto a impugnare la sentenza passata in giudicato; egli, promuovendo il procedimento di rescissione, si avvale (sul presupposto della mancata conoscenza effettiva del processo e della conseguente impossibilità di volontaria rinuncia alla partecipazione o sottrazione ad esso) del potere di richiedere la riapertura e la ripetizione del processo, ovvero di ottenere che nei suoi confronti si statuisca di nuovo sul merito delle accuse formulate.

D'altronde, non è di poco conto considerare la struttura del procedimento in esame, che si apre con una prima fase nella quale, oltre al vaglio della legittimazione e della tempestività della richiesta, il giudice competente deve accertare la sussistenza dei presupposti della mancata conoscenza effettiva del processo: solo superata tale fase il condannato può ottenere la rescissione del giudicato, con trasmissione degli atti al giudice di primo grado, qualora appunto provi che l'assenza sia stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

È, allora, evidente che non si può far riferimento temporale alla disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, giacché il procedimento di rescissione non è in rapporto solo con quest'ultimo actus e con il tempus del suo perfezionamento, dovendo essere invece valutati in maniera più ampia la facoltà di impugnazione straordinaria, la sua estensione, modi e i termini per esercitarla.

È pacifico che la riforma non abbia inciso (come nel caso deciso dalle Sezioni Unite "Lista") sull'an dell'impugnazione.

In proposito, è opportuno richiamare i principi affermati già da questa Sezione, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio» (Sez. 5, sentenza n. 53203 del 07/11/2017, Rv. 271780).

In tale pronunzia si è condivisibilmente sottolineato come non venga in considerazione «il principio sancito da Sez.

U. 27614 del 29/3/2007, Lista, Rv 236537, in base al quale, in mancanza di norma transitoria, per individuare il regime applicabile, nel caso di successione di leggi nel tempo, alla stregua della regola tempus regit actum, si deve tenere conto della variegata tipologia degli atti processuali e modulare la declinazione della regola in relazione alla differente situazione sulla quale questi incidono e che occorre di volta in volta governare; secondo la sentenza "Lista" in tema di diritto intertemporale incidente sul potere di impugnare un provvedimento si deve tener presente il momento dell'emanazione dell'atto impugnato e non quello della presentazione dell'impugnazione.

Con riferimento alla riforma degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., non viene infatti in rilievo la problematica relativa alla individuazione de//'actus a cui si riferisce il tempus, ma solo la corretta individuazione del soggetto legittimato a sottoscrivere l'atto di impugnazione per conto dell'imputato o dell'indagato. (...) la modifica normativa non incide sul diritto di impugnare ma solo sulla disciplina delle modalità del suo esercizio, sicché /'actus da considerare temporalmente ai fini dell'applicazione dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile è l'atto di impugnazione in sé e per sé....» (negli stessi termini si era già pronunziata questa Sezione con l'ordinanza n. 51068 del 2 novembre 2017 di rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alle modalità di proposizione del ricorso per cassazione a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, in cui si è sostenuta l'immediata applicabilità del nuovo regime delle impugnazioni, non potendo trovare applicazione il principio enucleato da Sezioni Unite "Lista", in quanto non funzionale all'individuazione del regime dell'impugnazione, posto che con riferimento alla riforma dell'art. 613 cod. proc. pen., non viene in rilievo la problematica relativa alla individuazione dell'actus cui si riferisce il tempus della novella, quanto la corretta individuazione del soggetto legittimato ad impugnare il provvedimento, e tale legittimazione deve permanere nel momento in cui si propone l'impugnazione stessa.

Tale interpretazione, che certamente è conforme anche ai principi delineati in materia dalla Corte Costituzionale (si veda sopra § 3), ha trovato conforto nella sentenza delle Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, che appunto si è pronunziata su un caso in cui il provvedimento (cautelare) impugnato era stato emesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, mentre il ricorso, proposto personalmente dall'indagato, era stato depositato dopo tale data, sicché si poneva necessariamente il problema di verificare l'applicabilità dell'art. 613 cod. proc. pen. nella versione antecedente o successiva alla riforma.

Le Sezioni unite hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato personalmente dall'indagato avverso un'ordinanza antecedente rispetto all'entrata in vigore della riforma dell'art. 613 cod. proc. pen., precisando che, sebbene il provvedimento impugnato fosse stato adottato il 25 luglio 2017, e depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2017, ossia in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, esso risultava essere stato notificato all'imputato in data 21 agosto 2017, nel pieno vigore della nuova normativa processuale, con la conseguenza che l'esercizio del suo diritto di impugnazione ai sensi dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., avrebbe dovuto necessariamente essere conformato ad essa.E' dunque evidente che anche nella sentenza "Aiello" è stata data espressa rilevanza non solo all'epoca di proposizione del ricorso, ma anche alla data di notifica del provvedimento impugnato, ovvero al momento dal quale decorre il termine per l'interessato di proporre l'impugnazione.

7. Nel caso in esame il momento nel quale l'istante ha avuto conoscenza del provvedimento da impugnare è quello in cui è stato stato arrestato in Romania in esecuzione di un MAE e tradotto in Italia (in data 14 gennaio 2021), in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene.

È, allora, questo il dato temporale cui far riferimento per individuare la norma processuale applicabile, con conseguente attribuzione, ex art. 629 bis cod. proc. pen., della competenza a decidere sull'istanza alla «corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento».

8. Va, quindi, ribadito il seguente principio: "in tema di rescissione, nel caso si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie il passaggio dall'una all'altra, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, concernente non già l'an dell'impugnazione, bensì il quomodo, si deve fare riferimento non al mom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Romania avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto istanza di rescissione, in relazione a due sentenze di condanna, dinanzi alla Corte di Appello di Firenze. Deduce preliminarmente la tempestività della richiesta, in quanto il termine perentorio di 30 giorni dovrebbe farsi decorrere dal 02/02/2020, allorquando il titolo esecutivo è stato notificato al difensore. Sostiene, inoltre, l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, in quanto la sentenza n. 5274 del 2015 è stata emessa all'esito di un processo in cui tutti gli atti erano stati notificati al difensore d'ufficio indicato nel verbale di elezione di domicilio, che, tuttavia, il Saban aveva rifiutato di sottoscrivere, mentre la sentenza n. 3249/2018 è stata emessa all'esito di un processo in cui l'imputato era stato erroneamente dichiarato assente, poiché la notifica eseguita in Romania risultava sottoscritta da persona che non risultava convivente. 2. Con ordinanza emessa il 21/06/2021 la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza di condanna del Tribunale di Firenze, emessa il 09/07/2018 (irrevocabile il 26/10/2019), in quanto tardivo, ed ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione in relazione alla richiesta di rescissione concernente la sentenza di condanna del Tribunale di Firenze, emessa il 02/11/2015 (irrevocabile il 08/02/2016), affermando l'applicabilità del regime normativo precedente alla I. 103/2017 in considerazione del momento di emissione del provvedimento impugnato, ritenendo riconducibile l'istanza di rescissione in esame all'istituto previsto dall'abrogato art. 625 ter cod. proc. pen. 2.1, Secondo la Corte territoriale, nel caso in esame sarebbe applicabile la disciplina vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, a prescindere dalla circostanza che l'istanza di rescissione del giudicato sia stata depositata dopo l'entrata in vigore di detta normativa, visto che la sentenza, relativamente alla quale è stata richiesta la rescissione, è stata emessa in data antecedente al 3 agosto 2017, in cui è entrata in vigore la nuova normativa processuale. Nella suindicata ordinanza, dopo aver premesso che la richiesta di rescissione costituisce un mezzo di impugnazione straordinario, si è richiamato il principio secondo il quale "ai fini della individuazione del regime applicabile in materia di impugnazione, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di fare riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione" (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv, 236537). [OSCURATO:PERSONA] 1, E' assorbente rilevare che il procedimento va rimesso per competenza, con restituzione degli atti, alla Corte di Appello di Firenze. 1.1. Invero, nell'ordinanza con la quale sono stati trasmessi gli atti a questa Corte, ritenendola competente a decidere sull'istanza di rescissione ai sensi dell'abrogato art. 625 ter cod, proc. pen., sono stati richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite 'Lista', Va rilevato che anche altre sentenze di questa Corte (Sez. 6, n. 19117 del 23/03/2018, Tardiota e n. 40146 del 21/03/2018, Pinti) hanno affermato il seguente principio: "Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto di essere competente a decidere sul ricorso per rescissione del giudicato relativo a sentenza emessa prima della riforma introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103)" (così le massime Rv. 273441 - 273843). Va aggiunto che vi sono anche altre pronunzie, non massimate, che hanno espressamente aderito al principio affermato dalla Sesta Sezione (tra esse, Sez. 1, n. 5204 del 28 maggio 2019 e Sez. 5 n. 31840 del 17 settembre 2020). Vi sono, però, anche numerosissime pronunzie che hanno deciso su ricorsi avverso provvedimenti delle Corti di appello reiettivi di istanze di rescissione riguardanti sentenze emesse in data antecedente al 3 agosto 2017 (tra le massimate, Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280137; Sez. 5 n. 6229 del 17/11/2020, Preda, Rv. 280534; Sez. 2, n. 29660 del 27/03/2019, Pinton, Rv. 276972). È, peraltro, opportuno precisare che, così come si evince dalle motivazioni di entrambe le suindicate pronunzie della Sesta Sezione, i casi affrontati hanno riguardato istanze di rescissione presentate in data antecedente al 3 agosto 2017 e, quindi, pacificamente riconducibili alla disciplina di cui all'art. 625 ter cod. proc. pen.1,2, Tanto premesso, questo Collegio non condivide i principi affermati dalle richiamate decisioni della Sesta Sezione, ritenendo maggiormente conforme ai principi processuali, al dettato normativo ed alla ratio della modifica normativa, il principio affermato da Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891: "In tema di rescissione de/giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in "assenza" è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto competente la corte d'appello ex art. 629-bis cod. proc. pen, per la decisione sul ricorso per rescissione del giudicato presentato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017n. 103). (Conf. n. 15938 del 2021)"). 2. La disposizione di cui all'art. 629 bis cod. proc. pen., introdotta dalla citata legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, prevede: «1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. 2.La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. 3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2». Con la stessa normativa (art. 1, comma 70, legge 103/2017) è stato abrogato l'art. 625 ter, che prevedeva: «1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.2, La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. 3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.» Dal confronto testuale delle due disposizioni emerge che il procedimento non è mutato nella sua struttura essenziale (presupposti per proporre il mezzo di impugnazione, criteri di legittimazione sostanziale, termini e modalità per la proposizione dell'istanza), essendo stata prevista solo la diversa competenza della Corte di Appello a decidere sull'istanza, conformemente alla finalità deflattiva dei giudizi in sede di legittimità perseguita con la riforma del 2017, e all'esigenza di attribuire la cognizione dei casi di rescissione ad un giudice di merito. In effetti, la competenza funzionale della Corte di Cassazione era stata oggetto di aspre critiche da parte della dottrina, che aveva ritenuto "improvvida" l'idea di attribuire al giudice di legittimità la decisione sulla richiesta di rescissione del giudicato, implicante accertamenti fattuali e di merito nei termini dedotti dall'istante, con la possibilità di esercitare poteri officiosi finalizzati a chiarire la sussistenza dei presupposti per accogliere la domanda "restitutoria". In proposito, va ricordato che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 36848 del 17/07/2014, Burba, seppure incidentalmente, hanno precisato come l'onere probatorio dell'istante sostanzialmente implica l'allegazione di una documentazione a sostegno, che però non preclude al giudice investito dalla richiesta di rescissione l'acquisizione « di documentazione integrativa, potendo essere necessario chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacune o verificare la rispondenza della documentazione esibita alla realtà processuale». Né va trascurato che l'istituto della rescissione del giudicato, introdotto proprio con l'interpolazione dell'art. 625 ter cod. proc. pen. ad opera dell'art. 11, comma 5, legge 28 aprile 2014 n. 67, era stato ritenuto una sorta di valvola di chiusura della manovra normativa che ha espunto dal nostro ordinamento la figura del "contumace", disciplinando nel contempo il processo in "assenza" (nello stesso senso, anche di recente e in relazione all'art. 629 bis cod, proc, pen., la citata Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280137; cfr., altresì, in motivazione quanto sottolineato da Sezioni Unite sentenza n. 23948 del 28/11/2019, PG C/ [OSCURATO:PERSONA]). t L'istituto della rescissione è un "rimedio restitutorio" finale, posto a presidio delle situazioni in cui non abbiano funzionato gli altri rimedi previsti dalla legge n. 67 del 2014 in via preventiva (cioè la sospensione del processo ex art. 420 quater comma 2 cod. proc. pen.) o in via restitutoria nella fase processuale di primo grado (artt. 420 bis commi 4-5 e 489 comma 2 cod. proc. pen.) e nelle fasi di impugnazione ordinaria (artt. 604 comma 5 bis e 623 comma 1 lett. b cod. proc. pen.). In tal senso, la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 36848 del 17/07/2014 ha evidenziato il legame esistente tra l'art. 625 ter e l'art. 420 bis cod, proc. pen., e come sia dunque necessario ricavare dal coordinamento tra queste due disposizioni (e dalla stessa funzione assegnata all'istituto della rescissione nel quadro complessivo della disciplina del "processo in assenza") le coordinate per ricostruire l'effettivo significato delle formule dispiegate nel testo della norma. 3. Così inquadrati l'istituto della rescissione e le modiche apportate in relazione ad esso dalla legge n. 103/2017, va affrontata la questione se la nuova disposizione processuale di cui all'art. 629 bis cod. proc. pen. sia applicabile ai casi in cui - come quello in esame - la sentenza, cui si riferisce l'istanza depositata dopo il 3 agosto 2017, sia antecedente all'entrata in vigore dell'art. 629 bis cod. proc. pen. La disciplina regolatrice del fenomeno successorio di istituti processuali non può che ricondursi al principio di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, che - in mancanza di specifica disposizione transitoria che statuisca in senso contrario - impone di fare riferimento alla normativa vigente nel momento in cui deve essere svolta l'attività processuale oggetto di modifica. Il suddetto principio, espresso con il brocardo tempus regit actum, implica che la validità degli atti è regolata dalla legge vigente al momento della loro formazione. Tale principio è stato sottoposto più volte al vaglio della Corte Costituzionale, secondo la quale "il divieto di retroattività della legge - pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio attenersi - non è stato tuttavia elevato a dignità costituzionale, se si eccettua la previsione dell'art. 25 della Costituzione, relativa alla legge penale. Al legislatore ordinario, pertanto, fuori della materia penale, non è inibito emanare norme con efficacia retroattiva, a condizione però che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti" (Corte Cost., sent., 4 novembre 1999, n.416; si veda anche Corte Cost. ord. n. 207 del 2016, che, in materia di norme processuali penali, ha affermato che l'inapplicabilità dell'istituto della messa alla prova ai processi in corso, in cui sia stata già dichiarata l'apertura del dibattimento, è conseguenza non della mancanza di retroattività della norma penale ma del normale regime temporale della norma processuale, retto dal principio "tempus regit actum", che potrebbe essere derogato da una diversa disciplina transitoria ma la cui mancanza non è censurabile in forza dell'art. 7 della CEDU). D'altronde, è incontroverso che le disposizioni che regolano il processo siano regolate solo dal citato principio tempus regit actum e non già dal principio di retroattività della lex mitior, che, al contrario, riguarda esclusivamente le norme del codice penale e, quindi, la fattispecie incriminatrice e la pena (Corte Cost. sent. n. 240 del 2015; ex multis, sul principio di retroattività della lex mitior, riconosciuto dalla Corte EDU, Corte Cost. sentenza n. 236/2011). In materia civile, invece, la Corte Costituzionale ha più volte chiarito che le decadenze e le preclusioni processuali possono essere liberamente modificate dal legislatore anche se la procedura è iniziata, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza della disciplina dettata e, quindi, della sua idoneità a non pregiudicare o gravemente comprimere posizioni soggettive preesistenti (si veda in tal senso Corte Cost. sentenza n. 309 del 2008). Dal canto suo, questa Corte ha avuto modo di riconoscere l'affermarsi, in particolare in dottrina, della "tendenza a ritenere alcune norme processuali penali, specie in tema di limiti o divieti probatori, dotate di una natura giuridica sui generis tale da comportare affinità di regolamentazione con quelle di diritto penale sostanziale, caratterizzate - queste ultime - dalla nota regola della retroattività in bonam partem sino alla decisione irrevocabile (art. 2 co. 4 cod. peri.)" (Sez. 1, n. 23494 del 21/03/2019, Balsamo; Sez. 1, n. 33080 del 1/04/2016, Arifaj; Sez. 1, n. 20485 del 8/03/2016, Sannino; Sez. 1, n. 5774 del 14/10/2015, Morabito). In effetti, sul tema, più volte è stata esclusa la possibilità di aderire ad una siffatta visione parasostanziale delle norme processuali, tale da incrinare (salva espressa disciplina transitoria) la regola del tempus regit actum (Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Rv 260927; Sez. U, n. 27919 del 31/03/2011, Rv 250169, in tema cautelare; Sez. U, n. 24561 del 30/05/2006, Rv 233976, in tema di esecuzione), ma si è al contempo imposta un'attenta ricognizione del contenuto delle singole innovazioni, sì da rapportarsi in modo ragionevole alla ricostruzione della disciplina regolatrice della specifica attività processuale in sé considerata (l'actum) nei casi di successione di norme nel tempo.Il procedimento penale è, infatti, caratterizzato - per sua natura - non solo dalla correlazione tra più attività poste in essere da soggetti distinti, ma dalla compresenza di norme regolatrici aventi contenuto e finalità molto diverse tra di loro, la cui considerazione non appare inutile ai fini dell'individuazione del regime giuridico dell'atto da compiersi nella vigenza di una nuova disposizione. Come condivisibilmente già affermato da una pronunzia di questa Corte in materia, «ai fini dell'applicazione del principio del tempus regit actum, occorre distinguere a seconda se si abbia a che fare con un atto processuale già perfezionatosi e che abbia già prodotto i propri effetti prima dell'entrata in vigore della nuova legge ovvero con un'attività plurifasica, o comunque con un rapporto processuale o un procedimento che si protragga nel tempo e si articoli in una pluralità di atti, che sia ancora in atto e non sia ancora pervenuto ad una conclusione al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Mentre nel primo caso [..] l'atto rimane indifferente rispetto alla nuova normativa e mantiene inalterati i propri effetti, come prodottisi in conformità alla disciplina previgente giusta il principio del "fatto esaurito", nel secondo caso, ferma la perdurante validità degli effetti già prodottisi degli atti ormai "compiuti" - , gli atti del procedimento che siano posti in essere sotto l'operatività della nuova legge non possono che essere regolati - in ossequio, appunto, al principio del tempus regit actum - dalla disciplina novellata. Diversamente opinando, tutti i procedimenti pendenti continuerebbero ad essere regolati sempre e soltanto dalle norme vigenti al momento della relativa instaurazione, con conseguente efficacia differita delle nuove norme in contrasto con la disposizione dell'art. 11 delle preleggi. Deve pertanto essere affermato il principio secondo il quale, alle questioni di diritto intertemporale che si pongano in relazione, non ad un singolo atto che abbia già esaurito i propri effetti - quale quello d'impugnazione, che appunto si perfeziona con la rituale instaurazione del giudizio impugnatorio -, ma ad un procedimento (quale il giudizio di impugnazione) che sia ancora in fieri, il principio tempus regit actum deve essere riferito al momento in cui l'atto del procedimento venga ad essere compiuto» (così in motivazione Sez. 6, n. 10260 del 14/02/2019, Cesi, Rv. 275201). 4. In materia di impugnazioni, sulla questione della successione delle norme processuali in mancanza di disposizione regolante il periodo transitorio, sono intervenute le Sezioni Unite con la citata sentenza n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537, che ha operato la distinzione tra modifiche legislative che attengono alla categoria del «regime delle impugnazioni» (nelle quali rientrano le modifiche legislative relative alla facoltà di impugnazione, alla sua estensione, ai modi ed ai termini per esercitarla) e modifiche legislative che, invece, si riferiscono al procedimento di impugnazione. Si è quindi affermato che, ai fini dell'individuazione del "regime" applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di pronuncia del provvedimento da impugnare e non a quello in cui si propone l'impugnazione. In particolare, si sono ritenuti irragionevoli gli esiti ai quali condurrebbe il riferire la legge applicabile a quella vigente al tempo in cui l'atto di impugnazione è proposto, potendosi determinare una asimmetria tra le posizioni di più parti impugnanti, collegata ai tempi, spesso differenti, per la proposizione dell'impugnazione stessa, a loro volta influenzati da eventi casuali o aleatori (adempimenti di cancelleria, vicende della notifica ed altro). Si è, peraltro, evidenziata la necessità che l'actus sia focalizzato ed isolato, sì da cristallizzare la disciplina giuridica ad esso riferibile: "il concetto di atto deve essere rapportato, come incisivamente precisato in dottrina, "allo stesso «il grado di atomizzazione che presentano le concrete e specifiche vicende disciplinate dalla norma processuale coinvolta nella successione". L'atto cioè va considerato nel suo porsi in termini di "autonomia" rispetto agli altri atti dello stesso processo» (così in motivazione la citata sentenza). Secondo le Sezioni Unite, l'atto di impugnazione ha una propria autonomia e una funzione autoreferenziale, che è quella di dare avvio al grado successivo di giudizio. In proposito, però, va sottolineato che il caso esaminato era quello dell'ammissibilità di una impugnazione ordinaria quale l'appello: è stata infatti affrontata la questione del perdurante potere di appello, agli effetti penali, in capo alla persona offesa costituita parte civile avverso la sentenza emessa nei processi relativi ai reati di ingiuria e diffamazione, nonostante l'abrogazione per legge di tale rimedio. Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'impugnazione conserva la sua efficacia anche dopo quella data, stante l'assenza di una disciplina transitoria espressa in senso derogatorio. Quindi, il riferimento alla data della sentenza ha trovato una sua collocazione armonica nella considerazione dell'individuazione del momento in cui sorge il diritto all'impugnazione e al correlato affidamento che ha il soggetto (legittimato a proporre la stessa impugnazione) sulle norme regolanti tale diritto. Insomma, la questione su cui hanno deciso le Sezioni Unite "Lista" concerneva l'an del diritto ad impugnare (peraltro in un caso in cui tanto l'emissione della sentenza quanto la proposizione dell'impugnazione risalivano ad epoca precedente alla riforma), giacché il problema interpretativo afferiva all'applicabilità ai procedimenti in corso (ovvero all'appello già proposto) della norma dì cui all'art. 9 della legge n. 46 del 2006, che aveva abrogato l'art. 577 cod. proc. pen., sottraendo alla parte civile il potere di proporre gravame agli effetti penali nei casi di ingiuria e di diffamazione. Il riferimento temporale alla disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza è stato giustificato dal fatto che è in rapporto a quest'ultimo actus e al tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la "facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla". Si legge nella sentenza: «Non è fuori luogo fare richiamo, al riguardo, all'esigenza di tutela dell'affidamento maturato dalla parte "in relazione alla fissità del quadro normativo". L'affidamento, come valore essenziale della giurisdizione, che va ad integrarsi con l'altro - di rango costituzionale - della "parità delle armi", soddisfa l'esigenza di assicurare ai protagonisti del processo la certezza delle regole processuali e dei diritti eventualmente già maturati, senza il timore che tali diritti, pur non ancora esercitati, subiscano l'incidenza di mutamenti legislativi improvvisi e non sempre coerenti col sistema, che vanno a depauperare o a disarticolare posizioni processuali già acquisite. "La certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini" (C. Cost. sent n. 155/90). Il potere d'impugnazione trova la sua genesi proprio nella sentenza e non può che essere apprezzato in relazione al momento in cui questa viene pronunciata, con la conseguenza che è al regime regolatore vigente in tale momento che deve farsi riferimento, regime che rimane insensibile a eventuali interventi normativi successivi, non potendo la nuova legge processuale travolgere quegli effetti dell'atto che si sono già prodotti prima dell'entrata in vigore della medesima legge, nè regolare diversamente gli effetti futuri dell'atto (cfr. in senso conforme Cass. 5.U. civili sent. 20/12/2006 n. 27172; 5.U. penali sentenze 27/3/2002 n. 16101 e n. 16102, queste ultime in un tema non perfettamente sovrapponibile a quello in esame). D'altra parte, non bisogna lasciarsi condizionare, nella soluzione della questione in esame, dall'ambiguità della natura dell'atto d'impugnazione. Se vero che questo, isolatamente considerato, ha carattere istantaneo e natura autore ferenziale, connotati questi già sufficienti - come si è sopra precisato - per ritenere ammissibile nel caso concreto l'appello ex art.577 c.p.p. proposto dalle parti civili, non è men vero che l'atto d'impugnazione è la risultante di un'attività preparatoria più lunga, avviata col sorgere del diritto d'impugnare, che è strettamente collegato alla pronuncia della sentenza. Il quadro normativo delle impugnazioni deve, pertanto, essere ricostruito tenendo presente la disciplina del tempo in cui è sorto il relativo diritto». 5. Tale ultimo passaggio motivazionale della sentenza delle Sezioni Unite "Lista" chiarisce che il quadro normativo applicabile, nel caso di successione di leggi processuali, deve essere ricostruito tenendo presente la disciplina del tempo in cui è sorto il diritto di impugnare. Infatti, deve essere tutelato il legittimo affidamento delle parti nello svolgimento del processo secondo le regole vigenti al tempo del compimento degli atti, nonché l'esigenza che esse conoscano il momento in cui sorgono diritti o oneri con effetti per loro pregiudizievoli; e tale affidamento non può che parametrarsi con la disciplina processuale dell'insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale ovvero con l'inizio dell'attività che caratterizza il rapporto processuale. 6. Orbene, tornando all'esame del caso di specie, occorre chiedersi quando sorga il diritto del condannato in "assenza" a proporre la richiesta di rescissione. Alla stregua della disposizione di cui all'art. 629 bis cod. proc. pen. (e, - come si è visto, di quella previgente di cui all'art. 625 ter cod. proc. pen), il momento in cui l'interessato può esercitare il suo diritto all'impugnazione è quello "dell'avvenuta conoscenza del procedimento"; e lo può fare rispettando il termine perentorio di trenta giorni da tale momento. È, dunque, quello l'unico riferimento temporale che si può valorizzare per individuare la norma processuale applicabile, ove peraltro si consideri quanto già sottolineato sulla natura di impugnazione straordinaria della rescissione, quale rimedio restitutorio finale. In effetti, proprio la natura dell'istituto della rescissione appare dirimente nella soluzione delle questioni poste dalla successione delle norme processuali in esame. Non va infatti dimenticato che con la richiesta di rescissione l'interessato non fa valere solo il diritto a impugnare la sentenza passata in giudicato; egli, promuovendo il procedimento di rescissione, si avvale (sul presupposto della mancata conoscenza effettiva del processo e della conseguente impossibilità di volontaria rinuncia alla partecipazione o sottrazione ad esso) del potere di richiedere la riapertura e la ripetizione del processo, ovvero di ottenere che nei suoi confronti si statuisca di nuovo sul merito delle accuse formulate. D'altronde, non è di poco conto considerare la struttura del procedimento in esame, che si apre con una prima fase nella quale, oltre al vaglio della legittimazione e della tempestività della richiesta, il giudice competente deve accertare la sussistenza dei presupposti della mancata conoscenza effettiva del processo: solo superata tale fase il condannato può ottenere la rescissione del giudicato, con trasmissione degli atti al giudice di primo grado, qualora appunto provi che l'assenza sia stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. È, allora, evidente che non si può far riferimento temporale alla disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, giacché il procedimento di rescissione non è in rapporto solo con quest'ultimo actus e con il tempus del suo perfezionamento, dovendo essere invece valutati in maniera più ampia la facoltà di impugnazione straordinaria, la sua estensione, modi e i termini per esercitarla. È pacifico che la riforma non abbia inciso (come nel caso deciso dalle Sezioni Unite "Lista") sull'an dell'impugnazione. In proposito, è opportuno richiamare i principi affermati già da questa Sezione, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio» (Sez. 5, sentenza n. 53203 del 07/11/2017, Rv. 271780). In tale pronunzia si è condivisibilmente sottolineato come non venga in considerazione «il principio sancito da Sez. U. 27614 del 29/3/2007, Lista, Rv 236537, in base al quale, in mancanza di norma transitoria, per individuare il regime applicabile, nel caso di successione di leggi nel tempo, alla stregua della regola tempus regit actum, si deve tenere conto della variegata tipologia degli atti processuali e modulare la declinazione della regola in relazione alla differente situazione sulla quale questi incidono e che occorre di volta in volta governare; secondo la sentenza "Lista" in tema di diritto intertemporale incidente sul potere di impugnare un provvedimento si deve tener presente il momento dell'emanazione dell'atto impugnato e non quello della presentazione dell'impugnazione. Con riferimento alla riforma degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., non viene infatti in rilievo la problematica relativa alla individuazione de//'actus a cui si riferisce il tempus, ma solo la corretta individuazione del soggetto legittimato a sottoscrivere l'atto di impugnazione per conto dell'imputato o dell'indagato. (...) la modifica normativa non incide sul diritto di impugnare ma solo sulla disciplina delle modalità del suo esercizio, sicché /'actus da considerare temporalmente ai fini dell'applicazione dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile è l'atto di impugnazione in sé e per sé....» (negli stessi termini si era già pronunziata questa Sezione con l'ordinanza n. 51068 del 2 novembre 2017 di rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alle modalità di proposizione del ricorso per cassazione a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, in cui si è sostenuta l'immediata applicabilità del nuovo regime delle impugnazioni, non potendo trovare applicazione il principio enucleato da Sezioni Unite "Lista", in quanto non funzionale all'individuazione del regime dell'impugnazione, posto che con riferimento alla riforma dell'art. 613 cod. proc. pen., non viene in rilievo la problematica relativa alla individuazione dell'actus cui si riferisce il tempus della novella, quanto la corretta individuazione del soggetto legittimato ad impugnare il provvedimento, e tale legittimazione deve permanere nel momento in cui si propone l'impugnazione stessa. Tale interpretazione, che certamente è conforme anche ai principi delineati in materia dalla Corte Costituzionale (si veda sopra § 3), ha trovato conforto nella sentenza delle Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, che appunto si è pronunziata su un caso in cui il provvedimento (cautelare) impugnato era stato emesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, mentre il ricorso, proposto personalmente dall'indagato, era stato depositato dopo tale data, sicché si poneva necessariamente il problema di verificare l'applicabilità dell'art. 613 cod. proc. pen. nella versione antecedente o successiva alla riforma. Le Sezioni unite hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato personalmente dall'indagato avverso un'ordinanza antecedente rispetto all'entrata in vigore della riforma dell'art. 613 cod. proc. pen., precisando che, sebbene il provvedimento impugnato fosse stato adottato il 25 luglio 2017, e depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2017, ossia in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, esso risultava essere stato notificato all'imputato in data 21 agosto 2017, nel pieno vigore della nuova normativa processuale, con la conseguenza che l'esercizio del suo diritto di impugnazione ai sensi dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., avrebbe dovuto necessariamente essere conformato ad essa.E' dunque evidente che anche nella sentenza "Aiello" è stata data espressa rilevanza non solo all'epoca di proposizione del ricorso, ma anche alla data di notifica del provvedimento impugnato, ovvero al momento dal quale decorre il termine per l'interessato di proporre l'impugnazione. 7. Nel caso in esame il momento nel quale l'istante ha avuto conoscenza del provvedimento da impugnare è quello in cui è stato stato arrestato in Romania in esecuzione di un MAE e tradotto in Italia (in data 14 gennaio 2021), in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene. È, allora, questo il dato temporale cui far riferimento per individuare la norma processuale applicabile, con conseguente attribuzione, ex art. 629 bis cod. proc. pen., della competenza a decidere sull'istanza alla «corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento». 8. Va, quindi, ribadito il seguente principio: "in tema di rescissione, nel caso si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie il passaggio dall'una all'altra, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, concernente non già l'an dell'impugnazione, bensì il quomodo, si deve fare riferimento non al mom