CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 32441/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 23/05/2022 del tribunale di Cassino; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 maggio 2022, il tribunale di Cassino dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati loro ascritti di cui all'art. 55 del Dlgs. 81/2008, condannando ciascuno alla pena dell'ammenda. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e Mose, mediante il proprio difensore, hanno proposto tre motivi di impugnazione. 3. Deducono con il primo, il vizio di violazione di legge in relazione agli articoli 131 bis cod. pen. e 530 cod. proc. pen. Sostengono innanzitutto l'applicazione della fattispecie dell'articolo 131 bis sopra citata. Inoltre contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche a fronte della mancata considerazione di circostanze oggettive, "quali la tipologia t della violazione, la gestione di un'azienda all'indomani della scomparsa del padre, l'adempimento delle prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, la giovane età, l'assenza di precedenti penali e carichi pendenti, che avrebbero potuto supportarle. 4. Con il secondo motivo deducono vizi di violazione di legge e di motivazione circa il trattamento sanzionatorio. Non sarebbero condivisibili le motivazioni poste a fondamento della mancata concessione delle attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio. Il giudice non avrebbe dovuto limitarsi a rilevare l'assenza di elementi cui collegare le attenuanti generiche, con l'omissione dell'applicazione dei principi a fondamento delle stesse e del trattamento sanzionatorio 5. Con il terzo motivo deducono vizi di violazione di legge contestando la ritenuta permanenza del reato fino alla data del 29 maggio 2017. Si sarebbe dovuta calcolare la data di decorrenza della prescrizione con riguardo alle date di adempimento delle prescrizioni indicate in sentenza, con conseguente intervenuta maturazione della stessa. 6. Il primo motivo è inammissibile nella parte riguardante l'art. 131 bis cod. pen. siccome è generica l'invocazione della fattispecie sopra citata, in assenza di ogni spiegazione circa le ragioni, concrete e specifiche, giustificative della censura, e a fronte di una adeguata motivazione fondata sulla pluralità di reati incidenti sulla salute di lavoratori, come tali evidentemente della stessa indole. Quanto alla rivendicazione delle attenuanti generiche, si tratta di motivo da esaminare per tale punto assieme a quello, omogeneo, di cui al secondo motivo. Esso è manifestamente infondato, atteso che alla luce della complessiva sentenza (cfr. in tal senso da ultimo Sez. 4 - n. 5396 del 15/11/2022 (dep. 08/02/2023 ) Rv. 284096 - 01), che ha valorizzato la gravità di condotte consistenti in plurime omissioni correlate a norme poste a tutela dei lavoratori, appare spiegata e integrata la rilevazione della assenza di elementi positivi a supporto delle attenuanti. In proposito, occorre comunque anche rimarcare, da una parte, come dal riepilogo incontestato delle conclusioni, emerge una generica istanza di applicazione del beneficio delle attenuanti generiche, e, dall'altra, che la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento. (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019 Rv. 276044 - 01). Quanto al trattamento sanzionatorio, appare adeguata la motivazione alla q luce della complessiva sentenza e del richiamo alla equità della pena a fronte dei criteri ex art. 133 cod. pen., anche in considerazione della pena applicata, vicina ai minimi edittali. A tale ultimo riguardo, va rammentato che la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009 Rv. 245596 - OlDenaro). 7. Anche il terzo motivo è inammissibile, sia per la genericità dell'asserzione circa la intervenuta prescrizione, a fronte di una compiuta indicazione delle ragioni della assenza di ogni prescrizione maturata al momento della sentenza, sia perché appare condivisibile il calcolo stesso della prescrizione, come illustrato in sentenza, e non specificamente contestato dal ricorrente. 8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm