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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 02472/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 aprile 2025 la Terza Sezione di questa Corte di Cassazione ha revocato la sentenza della Quarta Sezione n. 20809 del 26 marzo 2024, altresì annullando la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20 marzo 2023, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello per nuovo giudizio.

Avverso tale sentenza della Terza Sezione hanno proposto ricorso per cassazione le costituite parti civili, a mezzo del loro difensore, chiedendone la revoca.

Il difensore delle parti civili ha deposito successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità, essendo a tal fine sufficiente osservare come la richiesta di revoca abbia riguardato una sentenza ancora non definitiva, perciò non impugnabile con ricorso per cassazione.

In ogni modo, sotto altro profilo, avendo le parti civili nella sostanza proposto ricorso straordinario, assume troncante rilievo il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso della parte civile ex art. 625-bis cod. proc. pen., essendo tale strumento di impugnazione riservato dalla legge al procuratore generale e al condannato, nozione quest'ultima in cui non rientra la parte civile quand'anche condannata alle spese e al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende (cfr. Sez. 5, n. 38780 del 17/05/2017, Batzella, Rv. 270807-01).

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 aprile 2025 la Terza Sezione di questa Corte di Cassazione ha revocato la sentenza della Quarta Sezione n. 20809 del 26 marzo 2024, altresì annullando la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20 marzo 2023, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello per nuovo giudizio. Avverso tale sentenza della Terza Sezione hanno proposto ricorso per cassazione le costituite parti civili, a mezzo del loro difensore, chiedendone la revoca. Il difensore delle parti civili ha deposito successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità, essendo a tal fine sufficiente osservare come la richiesta di revoca abbia riguardato una sentenza ancora non definitiva, perciò non impugnabile con ricorso per cassazione. In ogni modo, sotto altro profilo, avendo le parti civili nella sostanza proposto ricorso straordinario, assume troncante rilievo il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso della parte civile ex art. 625-bis cod. proc. pen., essendo tale strumento di impugnazione riservato dalla legge al procuratore generale e al condannato, nozione quest'ultima in cui non rientra la parte civile quand'anche condannata alle spese e al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende (cfr. Sez. 5, n. 38780 del 17/05/2017, Batzella, Rv. 270807-01). 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere estenso
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