CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22037/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 2 luglio 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Messina in data 24 settembre 2019 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa.I 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo difensore d' ufficio, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Col primo motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione e motivazione apparente, ex art. 606, lett. e) c.p.p., in relazione all' omesso esame delle censure proposte in sede di appello in punto di affermazione della propria responsabilità. Rileva che era stato dedotto con l'atto di appello che il primo giudice non aveva valutato la circostanza che i presunti artifici e raggiri non erano stati posti in essere dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale non aveva partecipato né alla fase delle trattative né alla fase di conclusione del contratto né a quella di esecuzione ed, infatti, la persona offesa aveva dichiarato di avere avuto sempre contatti con un uomo, questione del tutto pretermessa dai giudici territoriali. 2.2. Col secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. violazione dell'art. 603 c.p.p. e art. 220 c.p.p. nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza sul punto. Osserva che la Corte d'appello aveva omesso di motivare anche in riferimento alla richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale relativamente alla richiesta di perizia, ritenuta dalla difesa della ricorrente necessaria al fine di rilevare il numero di telefono dal quale i messaggi e gli screenshot fossero stati estrapolati; il mittente dei messaggi; l'epoca d'invio degli stessi. Col terzo motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p in relazione alla eccessività della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. Assume che la Corte d'appello omesso di motivare in ordine all'esclusione della concessione delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso deve essere accolto in ragione della fondatezza del primo motivo e rimanendo assorbiti gli altri. 3.1. Osserva il Collegio che la difesa dell'imputata aveva evidenziato con l'atto di appello che la persona offesa durante le trattative, la conclusione e l'esecuzione del contratto non aveva avuto alcun contatto con una donna e che non erano stati effettuati accertamenti per verificare che la stessa fosse l'effettivo soggetto che disponeva del conto corrente su cui erano confluite le somme oggetto di truffa. 3.2. La Corte d'appello, senza neanche richiamare per relationem il contenuto della sentenza di primo grado, ha del tutto omesso di valutare il motivo di appello in questione, limitandosi a far riferimento ad una massima della Cassazione inerente al dolo iniziale, che vale a distinguere il reato di truffa dalla mera inadempienza contrattuale, e al fatto che tale principio era perfettamente applicabile alla vicenda in questione, essendovi stato un "approfittamento delle relazioni instaurate in via telematica", "messaggi rassicuranti inviati", "il comportamento sfuggente sfociato nella irreperibilità", tuttavia non prendendo in alcun modo in esame le specifiche e pertinenti censure difensive. 3.3. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Messina che dovrà provvedere a colmare tale lacuna motivazionale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte