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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39504/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per léannullamento con rinvio limitatamente alla censura che inerisce alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità; per léinammissibilità nel resto; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la pronuncia di condanna emessa il 29 settembre 2020 dal Tribunale di Modena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commessi in Modena il 26 dicembre 2016.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, per i seguenti motivi: - per inosservanza o erronea applicazione delle disposizioni che si assumono violate, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in particolare dall'art.180 cod. proc. pen., nonché per motivazione mancante o comunque manifestamente illogica e contraddittoria in ordine al motivo di gravame relativo alla nullità per mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore; - per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. nonché motivazione mancante o comunque manifestamente illogica e contraddittoria in ordine al motivo di gravame relativo alla concessione della particolare tenuità del fatto; - per inosservanza o erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt.186 e 187 cod. strada nonché motivazione mancante o comunque manifestamente illogica e contraddittoria in ordine al motivo di gravame relativo alla mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

In particolare, contesta il punto della decisione in cui la Corte di appello ha affermato che la richiesta di ammissione al lavoro di pubblica utilità fosse tardiva e comunque non corredata dal promesso programma.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla censura che inerisce alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità; per l'inammissibilità nel resto.

4. L'esame del terzo motivo di ricorso (Sez. 4, n.31226 del 06/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264317 - 01) consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep.2020, Santini, Rv. 27803201).

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata.

In particolare, va rilevata d'ufficio l'intervenuta causa estintiva dei reati per i quali si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod.pen.; i reati sono stati commessi il giorno 26/12/2016 e sono estinti per prescrizione, pur computando ogni sospensione del termine medio tempore intercorsa.

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza dei fatti-reato.

In presenza di una causa di estinzione del reato, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.0 n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.24427501) in caso di annullamento, il giudice del rinvio si troverebbe a dover dichiarare la immediata declaratoria della causa di estinzione del reato e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.

5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso il 29

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per léannullamento con rinvio limitatamente alla censura che inerisce alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità; per léinammissibilità nel resto; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la pronuncia di condanna emessa il 29 settembre 2020 dal Tribunale di Modena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commessi in Modena il 26 dicembre 2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, per i seguenti motivi: - per inosservanza o erronea applicazione delle disposizioni che si assumono violate, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in particolare dall'art.180 cod. proc. pen., nonché per motivazione mancante o comunque manifestamente illogica e contraddittoria in ordine al motivo di gravame relativo alla nullità per mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore; - per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. nonché motivazione mancante o comunque manifestamente illogica e contraddittoria in ordine al motivo di gravame relativo alla concessione della particolare tenuità del fatto; - per inosservanza o erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt.186 e 187 cod. strada nonché motivazione mancante o comunque manifestamente illogica e contraddittoria in ordine al motivo di gravame relativo alla mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. In particolare, contesta il punto della decisione in cui la Corte di appello ha affermato che la richiesta di ammissione al lavoro di pubblica utilità fosse tardiva e comunque non corredata dal promesso programma. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla censura che inerisce alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità; per l'inammissibilità nel resto. 4. L'esame del terzo motivo di ricorso (Sez. 4, n.31226 del 06/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264317 - 01) consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep.2020, Santini, Rv. 27803201). Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata. In particolare, va rilevata d'ufficio l'intervenuta causa estintiva dei reati per i quali si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod.pen.; i reati sono stati commessi il giorno 26/12/2016 e sono estinti per prescrizione, pur computando ogni sospensione del termine medio tempore intercorsa. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza dei fatti-reato. In presenza di una causa di estinzione del reato, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.0 n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.24427501) in caso di annullamento, il giudice del rinvio si troverebbe a dover dichiarare la immediata declaratoria della causa di estinzione del reato e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva. 5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 29