CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04088/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso deduca motivi manifestamente infondati, in quanto: - il primo motivo sulla sufficienza o meno, ad integrare il comportamento dell'associarsi abitualmente sanzionato dal combinato degli artt. 8 e 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, del numero di occasioni (dodici) in cui il ricorrente è stato controllato con soggetti pregiudicati, si limita a chiedere una rivalutazione delle evidenze probatorie, che è preclusa in sede di legittimità; - il secondo motivo sulla insufficienza, per integrare il reato contestato, della frequentazione di persone che siano soltanto condannate, ma non siano anche sottoposte a misura di prevenzione, è in contrasto con la interpretazione della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto fin dalla vigenza della norma degli artt. 5 e 9 della I. 27 dicembre 1956, n. 1423, che nell'inciso" alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza" la congiunzione "e" abbia funzione disgiuntiva (Sez. 1, Sentenza n. 25708 del 16/04/2009, Chirico, Rv. 243798); - il terzo motivo sulla conoscenza o meno dei precedenti penali a carico delle persone con cui il ricorrente è stato controllato, non è idoneo a disarticolare il percorso logico della sentenza impugnata, atteso che la giurisprudenza di legittimità ritiene che la stessa possa essere "desunta da elementi fattuali concludenti, come quelli attinenti al contesto socio- ambientale in cui si collocano i rapporti con il soggetto pregiudicato, o ad altri fattori sintomatici della relativa conoscenza" (Sez. 1, Sentenza n. 37163 del 19/07/2019, Giordano, Rv. 276945), quale è stato ritenuto essere nel caso in esame la comune appartenenza dei soggetti alla comunità di un piccolo centro quale quello di Regalbuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il