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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 23674/2024

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ricorso n. 12113 /2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in qualità di società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il loro studio, sito in Roma, alla via della Scrofa n. 57; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore , ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della [OSCURATO:PERSONA], n. 1361/07/2022, depositata il 24 novembre 2022.

Visto l’atto depositato il 21 marzo2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.343,65, oltre spese prenotate a debito.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 12113 /2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in qualità di società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il loro studio, sito in Roma, alla via della Scrofa n. 57; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore , ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della [OSCURATO:PERSONA], n. 1361/07/2022, depositata il 24 novembre 2022. Visto l’atto depositato il 21 marzo2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.343,65, oltre spese prenotate a debito. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 23674/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris