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CassazionedecretoSezione LDecisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 22850/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 22146-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 1348 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: - controricorrente - avverso la sentenza n. 233/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 24/09/2015 R.G.N. 332/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

N r.g. n. 22146/2016 nri rrs..I.LE v/A I -1 I A-rr''s L..n . t r:SCON rniceno aveva ,..viivarmato 'Thl ne ai payarllI1Lu ; -r in favc,,re r ark,, raivaresi di euro 6790,55, oltre interessi, detratto cluanto percepito in Arrnntn, A titolo di saldo qui!' anticipazione dell'indennità di mobilità; la pronuncia era stata resa nel giudizio di opposizione proposto dall'INPS avverso il decreto ingiuntivo richiesto da [OSCURATO:PERSONA] (ex dipendente della società fallita "La pantofola d'oro s.p.a.", licenziato dal curatore fallimentare il 26 gennaio 2000) per ottenere la condanna dell'INPS a corrispondergli l'importo di lire 44.022.864, pari all'indennità di mobilità anticipata per trentasei mesi in ragione della scelta del lavoratore di intraprendere un'attività di lavoro autonomo; in seno a tale giudizio, l'INPS aveva svolto domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna del Calvaresi al pagamento di lire 12.512.836 in ragione del fatto che la società "La pantofola d'oro s.p.a." lo aveva licenziato già in data 30 giugno 1995 ed il lavoratore, a seguito di ciò, aveva inoltrato domanda di indennità di mobilità, con impegno a COMUfliC,dre VeVetalldie dVVerlUld irripugodzione cieiiidito di IcI e nz a men to; pur a fronte di tale impegno, Calvaresi, che aveva ottenuto dal Pretord ,A.Sr^!! PiCPne senten7a n. g/1 997 reintegre7idne nP! pnctn di Invnrn, aveva omesso di effettuare tale comunicazione all'INPS; dell'esistenza di tale sentenza l'INPS aveva saputo solo il 28 novembre 2000, in occasione della richiesta susseguente al licenziamento posto in essere dal curatore fallimentare, quando erano stati erogati importi, successivi alla sentenza di reintegrazione e perciò divenuti indebiti, relativi all'indennità di mobilità per un biennio, unitamente agli assegni per il nucleo familiare, all'assegno per lavori socialmente utili svolti presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed al trattamento di integrazione salariale straordinario; dopo aver espletato c.t.0 contabile, il Tribunale ritenne non provata l'effettiva erogazione delle somme opposte in compensazione dall'INPS e r.g. n. 22146/2016 UC111.1.bIllULU I 'Lel ILIle II ILICUlle e, Liuti tui, i njeu..0 i uppusiclui ;e e i evuLu il .-1 4-. 4-. uLIGLU Il 191U1 IL' V l/ 1.11../I.JUJLU, LUI tuai il lui gut., I 13LILULO pagare la sw-nrna crnrm indicata ti -nin di differenzes"" dovuto;r• la rrtrti2 territoriale, impugnata qPnterr7A di primo grado cdlo ha dato atto che l'Istituto aveva reiterato la tesi della natura indehita delle erogazioni in ragione della sola pronuncia di reintegrazione nel posto di lavoro e che la doglianza era relativa al mancato accertamento delle effettive erogazioni; inoltre, ha confermato la sentenza impugnata, mutandone la motivazione, in ragione del fatto che non potevano in radice qualificarsi indebite le erogazioni effettuate in favore del lavoratore che, seppure vittorioso nel giudizio di impugnazione del licenziamento e parte attiva nell'esecuzione della sentenza, non era mai stato reintegrato né aveva percepito le relative retribuzioni; avverso tale sentenza, ricorre l'Inps con un motivo, successivamente illustrato da memoria; resiste [OSCURATO:PERSONA], con controricorso ed ulteriore memoria; CONSIDERATO che: con l'unico motivo di ricorso, l'Inps denuncia violazione del combinato 1.41 ,4 -, Fo . -i- - Anni; I 1..4 r-4-4- -/ 7 r.nii...trnn rint-licne-In i n 91'2 dni 1091 111 IL/ t..4 t.4 l .

I I • e.- 4 e 8 digs . n. zIAR HP! 1997, R.n.1 . n. 1 897 riP! 1 935, 45, comma "R, c^nv. in L. n. 1155 riPI 1936, vinPnl-P rationp tpmporig, con riferimento wart_ 18 stat_ lav.

Censura il riconoscimento dell'indennità di mobilità anche nel caso di sussistenza di valido rapporto a tempo indeterminato accertato a seguito di sentenza dichiarativa di illegittimità del licenziamento e di condanna alla reintegra ed alle retribuzioni maturate.

Lamenta che la Corte abbia ritenuto necessario il ripristino de facto del rapporto di lavoro, non essendo sufficiente il solo ripristino de iure; il ricorso è ammissibile; la sentenza impugnata è stata pubblicata il 24 settembre 2015 ed il ricorso di primo grado risale all'anno 2001, per cui ai sensi dell'art. 327 c.p.c., nella versione previgente al 4 luglio 2009, per effetto dell'art. 46, comma ik\ r.g. n. 22146/2016 17, della

1. 18 giugno 2009, n. 69, il ricorso andava notificato entro un anno dalla pub blicazione; i! ricorso à stato passato, per !a notifica a mezzo posta, i! 93 settembre 90r1 per mi la notifica è avvenuta tempestivamente, rnmp previsto daUa legge 28 dicembre 2005, n. 263 ad. 4; terzo comma; tale articolo ha modificato la legge 20 novembre 1982, n. 890 ed ha stabilito che gli effetti di tale notifica vanno ricollegati, per il notificante, alla mera consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, pur restando fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione alla data di sua ricezione, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo; l'unico motivo di ricorso è infondato; deve, infatti, darsi continuità ai principi affermati da questa Corte (cfr Cass. n. 24950 del 2021 ; 28295/2019 e n. 17793/2020 ) in relazione a fattispecie aventi ad oggetto l'accertamento negativo della fondatezza della pretesa restitutoria, azionata dall'Inps, dell'indennità di disoccupazione, stante la identità di rari() ed iì generale richiamo contenuto fleiVar-L. 7, CUIElfild 12, i.

H. 223 dei 1991 ad discipiina deiVdssicuraziorie contro la disoccupazione involontaria; si è affermato, richiamato il otto'are ti. 1827, art. t-15, che "rovPntn r^port^ ri.• 2! tr2ttrnànt- i ri. ri.^rrUPi 7itIr!4' ritiVrqr!tri disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quell a inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro (così Corte Cost. 16/07/1968, n. 103).

La sua funzione è quella di fornire in tale situazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione del art. 38 Cost., comma 2 e che tale presupposto si verifica anche nel caso di scadenza del termine contrattuale, in cui la cessazione del rapporto non deriva da iniziativa del lavoratore";r.g. n. 22146/2016 mei pi ecedeliti citati si è rilevato ctie la domanda per ottenere il r-v«. ." 4- .-1 i i " " e, • .....

LI at.Lcui ug ulzot-t-upoz-lui l rivi I pi czuppul Ic neppure la definit_i\iità del licenziamento e non è incompatibile con !a volontà di impugnarlo, mentre l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dell'atto di rprpcqn, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento" (v. anche Cass. 11.6.1998 n. 5850, Cass. n. 4040 del 27/06/1980) e che solo una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti, così non potendo, peraltro, le stesse essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 (v.

Cass. 15.5.2000 n. 6265, Cass.16.3.2002 n. 3904, Cass. n. 9109 del 17/04/2007, Cass. n. 9418 del 20/4/2007); in definitiva, se alla pronunzia non segue l'effettiva reintegra e senza che il idVOIrdlUre [OSCURATO:PERSONA].0 dd eseguir id henterlZd fdVUreVdie, Veroydzione dell'indennità o'l disoccupazione non diviene indebita in quanto lo. sleato di t-lirnnne in--rinnn nen% tonni-n n eli] e-1-211 1/4.4 I... %...1%.A...1.4 1 .n4-4-•-n Ani-nrin FILALA [OSCURATO:PERSONA] v rii i L. y s e-rinnn ...n.1111l-A-1 LI.J , n-lf.4 Il LA 1.1.1/4/ LIt.1 LA./1 %A I I 1.../VI L4L.1%./1 11/40, .- non dalla mancata ocorii7inno do' prnmiorlimontn giudiziale, o deve (11 lindi ,- ritenersi comunque involontario; , , per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori legge, nonché Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del r.g. n. 22146/2016 ricorrente dell'ulteriore- iníporto a. titolo di contributo iinificato pari a- quello/ Io^ ei-e-s rs e. e.- hie-.

OvZ U1JV ì./GI il ricorso a normi ota"' d.C.. a . , C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 22146-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 1348 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: - controricorrente - avverso la sentenza n. 233/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 24/09/2015 R.G.N. 332/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. N r.g. n. 22146/2016 nri rrs..I.LE v/A I -1 I A-rr''s L..n . t r:SCON rniceno aveva ,..viivarmato 'Thl ne ai payarllI1Lu ; -r in favc,,re r ark,, raivaresi di euro 6790,55, oltre interessi, detratto cluanto percepito in Arrnntn, A titolo di saldo qui!' anticipazione dell'indennità di mobilità; la pronuncia era stata resa nel giudizio di opposizione proposto dall'INPS avverso il decreto ingiuntivo richiesto da [OSCURATO:PERSONA] (ex dipendente della società fallita "La pantofola d'oro s.p.a.", licenziato dal curatore fallimentare il 26 gennaio 2000) per ottenere la condanna dell'INPS a corrispondergli l'importo di lire 44.022.864, pari all'indennità di mobilità anticipata per trentasei mesi in ragione della scelta del lavoratore di intraprendere un'attività di lavoro autonomo; in seno a tale giudizio, l'INPS aveva svolto domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna del Calvaresi al pagamento di lire 12.512.836 in ragione del fatto che la società "La pantofola d'oro s.p.a." lo aveva licenziato già in data 30 giugno 1995 ed il lavoratore, a seguito di ciò, aveva inoltrato domanda di indennità di mobilità, con impegno a COMUfliC,dre VeVetalldie dVVerlUld irripugodzione cieiiidito di IcI e nz a men to; pur a fronte di tale impegno, Calvaresi, che aveva ottenuto dal Pretord ,A.Sr^!! PiCPne senten7a n. g/1 997 reintegre7idne nP! pnctn di Invnrn, aveva omesso di effettuare tale comunicazione all'INPS; dell'esistenza di tale sentenza l'INPS aveva saputo solo il 28 novembre 2000, in occasione della richiesta susseguente al licenziamento posto in essere dal curatore fallimentare, quando erano stati erogati importi, successivi alla sentenza di reintegrazione e perciò divenuti indebiti, relativi all'indennità di mobilità per un biennio, unitamente agli assegni per il nucleo familiare, all'assegno per lavori socialmente utili svolti presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed al trattamento di integrazione salariale straordinario; dopo aver espletato c.t.0 contabile, il Tribunale ritenne non provata l'effettiva erogazione delle somme opposte in compensazione dall'INPS e r.g. n. 22146/2016 UC111.1.bIllULU I 'Lel ILIle II ILICUlle e, Liuti tui, i njeu..0 i uppusiclui ;e e i evuLu il .-1 4-. 4-. uLIGLU Il 191U1 IL' V l/ 1.11../I.JUJLU, LUI tuai il lui gut., I 13LILULO pagare la sw-nrna crnrm indicata ti -nin di differenzes"" dovuto;r• la rrtrti2 territoriale, impugnata qPnterr7A di primo grado cdlo ha dato atto che l'Istituto aveva reiterato la tesi della natura indehita delle erogazioni in ragione della sola pronuncia di reintegrazione nel posto di lavoro e che la doglianza era relativa al mancato accertamento delle effettive erogazioni; inoltre, ha confermato la sentenza impugnata, mutandone la motivazione, in ragione del fatto che non potevano in radice qualificarsi indebite le erogazioni effettuate in favore del lavoratore che, seppure vittorioso nel giudizio di impugnazione del licenziamento e parte attiva nell'esecuzione della sentenza, non era mai stato reintegrato né aveva percepito le relative retribuzioni; avverso tale sentenza, ricorre l'Inps con un motivo, successivamente illustrato da memoria; resiste [OSCURATO:PERSONA], con controricorso ed ulteriore memoria; CONSIDERATO che: con l'unico motivo di ricorso, l'Inps denuncia violazione del combinato 1.41 ,4 -, Fo . -i- - Anni; I 1..4 r-4-4- -/ 7 r.nii...trnn rint-licne-In i n 91'2 dni 1091 111 IL/ t..4 t.4 l . I I • e.- 4 e 8 digs . n. zIAR HP! 1997, R.n.1 . n. 1 897 riP! 1 935, 45, comma "R, c^nv. in L. n. 1155 riPI 1936, vinPnl-P rationp tpmporig, con riferimento wart_ 18 stat_ lav. Censura il riconoscimento dell'indennità di mobilità anche nel caso di sussistenza di valido rapporto a tempo indeterminato accertato a seguito di sentenza dichiarativa di illegittimità del licenziamento e di condanna alla reintegra ed alle retribuzioni maturate. Lamenta che la Corte abbia ritenuto necessario il ripristino de facto del rapporto di lavoro, non essendo sufficiente il solo ripristino de iure; il ricorso è ammissibile; la sentenza impugnata è stata pubblicata il 24 settembre 2015 ed il ricorso di primo grado risale all'anno 2001, per cui ai sensi dell'art. 327 c.p.c., nella versione previgente al 4 luglio 2009, per effetto dell'art. 46, comma ik\ r.g. n. 22146/2016 17, della 1. 18 giugno 2009, n. 69, il ricorso andava notificato entro un anno dalla pub blicazione; i! ricorso à stato passato, per !a notifica a mezzo posta, i! 93 settembre 90r1 per mi la notifica è avvenuta tempestivamente, rnmp previsto daUa legge 28 dicembre 2005, n. 263 ad. 4; terzo comma; tale articolo ha modificato la legge 20 novembre 1982, n. 890 ed ha stabilito che gli effetti di tale notifica vanno ricollegati, per il notificante, alla mera consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, pur restando fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione alla data di sua ricezione, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo; l'unico motivo di ricorso è infondato; deve, infatti, darsi continuità ai principi affermati da questa Corte (cfr Cass. n. 24950 del 2021 ; 28295/2019 e n. 17793/2020 ) in relazione a fattispecie aventi ad oggetto l'accertamento negativo della fondatezza della pretesa restitutoria, azionata dall'Inps, dell'indennità di disoccupazione, stante la identità di rari() ed iì generale richiamo contenuto fleiVar-L. 7, CUIElfild 12, i. H. 223 dei 1991 ad discipiina deiVdssicuraziorie contro la disoccupazione involontaria; si è affermato, richiamato il otto'are ti. 1827, art. t-15, che "rovPntn r^port^ ri.• 2! tr2ttrnànt- i ri. ri.^rrUPi 7itIr!4' ritiVrqr!tri disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quell a inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro (così Corte Cost. 16/07/1968, n. 103). La sua funzione è quella di fornire in tale situazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione del art. 38 Cost., comma 2 e che tale presupposto si verifica anche nel caso di scadenza del termine contrattuale, in cui la cessazione del rapporto non deriva da iniziativa del lavoratore";r.g. n. 22146/2016 mei pi ecedeliti citati si è rilevato ctie la domanda per ottenere il r-v«. ." 4- .-1 i i " " e, • ..... LI at.Lcui ug ulzot-t-upoz-lui l rivi I pi czuppul Ic neppure la definit_i\iità del licenziamento e non è incompatibile con !a volontà di impugnarlo, mentre l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dell'atto di rprpcqn, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento" (v. anche Cass. 11.6.1998 n. 5850, Cass. n. 4040 del 27/06/1980) e che solo una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti, così non potendo, peraltro, le stesse essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 (v. Cass. 15.5.2000 n. 6265, Cass.16.3.2002 n. 3904, Cass. n. 9109 del 17/04/2007, Cass. n. 9418 del 20/4/2007); in definitiva, se alla pronunzia non segue l'effettiva reintegra e senza che il idVOIrdlUre [OSCURATO:PERSONA].0 dd eseguir id henterlZd fdVUreVdie, Veroydzione dell'indennità o'l disoccupazione non diviene indebita in quanto lo. sleato di t-lirnnne in--rinnn nen% tonni-n n eli] e-1-211 1/4.4 I... %...1%.A...1.4 1 .n4-4-•-n Ani-nrin FILALA [OSCURATO:PERSONA] v rii i L. y s e-rinnn ...n.1111l-A-1 LI.J , n-lf.4 Il LA 1.1.1/4/ LIt.1 LA./1 %A I I 1.../VI L4L.1%./1 11/40, .- non dalla mancata ocorii7inno do' prnmiorlimontn giudiziale, o deve (11 lindi ,- ritenersi comunque involontario; , , per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori legge, nonché Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del r.g. n. 22146/2016 ricorrente dell'ulteriore- iníporto a. titolo di contributo iinificato pari a- quello/ Io^ ei-e-s rs e. e.- hie-. OvZ U1JV ì./GI il ricorso a normi ota"' d.C.. a . , C
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