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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 14043/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] GOTTOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento in data 30 maggio 2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto non ha accolto la richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto aggravato di cui all'art. 582 cod. pen. ed ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero (art. 459, comma 3, cod. proc pen.).

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunaie di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha presentato ricorso per cassazione avverso il detto provvedimento, denunciandone l'abnormità, in quanto il mancato accoglimento della richiesta di emissione del provvedimento monitorio: - si fonderebbe sulla mancata indicazione degli elementi per valutare la capacità dell'imputato di assolvere al pagamento della rilevante pena pecuniaria indicata nella stessa richiesta (finendo col richiedere un'indagine patrimoniale in tal senso, non contemplata dal codice di rito); - non avrebbe considerato che il Pubblico ministero ha determinato la sanzione nel minimo (anche alla luce delle circostanza attenuanti concedibili), ha scelto un rito che prevede la riduzione della pena della metà e ha applicato il più basso tasso di conversione; né la possibilità del Giudice di concedere la sospensione condizionale della pena e il pagamento rateale (art. 133-ter cod. pen.), senza negare all'imputato tutti i benefici premiali connessi al rito scelto dal Pubblico ministero; - e sarebbe stato adottato sulla scorta di una valutazione di opportunità quale quella che in un caso «assolutamente identico» è già stato censurata da questa Corte (Sez. 6, n. 17702 del 01/04/2016, C.M., 266741 - 01, secondo cui «è abnorme, in quanto fondato unicamente su motivi di opportunità, il provvedimento con cui il G.i.p. rigetta la richiesta di emissione di decreto penale di condanna basato sulla prognosi negativa circa il pagamento, da parte dell'imputato, della pena pecuniaria indicata nella richiesta del P.M.») e di un improprio richiamo di Sez. 4 n. 29349 del 22/05/2018, Bini, Rv. 273376 - 01, dalla cui motivazione - che richiama la giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni Unite e, in particolare Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01 - si trarrebbe invece che è abnorme un provvedimento di diniego, quale quello de quo, fondato sulla prognosi negativa circa l'adempimento dell'imputato dell'obbligo di pagamento della pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti, e deve essere accolto.

1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno in effetti affermato che, in tema di decreto penale di condanna, deve «qualificarsi come abnorme il provvedimento di restituzione degli atti, motivato da ragioni di mera opportunità, che si traduca in una manifestazione di dissenso rispetto alla scelta, di esclusiva pertinenza dell'organo dell'accusa, di introdurre il procedimento monitorio ed in un'arbitraria usurpazione da parte del giudice di facoltà, riservate dall'ordinamento alla parte pubblica, in conseguenza della difforme considerazione sull'utilità del rito e sui suoi futuri sviluppi»; l'[OSCURATO:PERSONA] ha, al riguardo, richiamato quanto in precedenza affermato, per quel che qui rileva, da Sez. 6, n. 17702/2016, cit., proprio in ordine all'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti da parte del G.i.p. fondato sulla «prognosi negativa circa l'adempimento da parte dell'imputato dell'obbligo di pagamento della pena pecuniaria» (Sez.

U, n. 20569/2018, cit.).

Nel caso in esame, il G.i.p.: 2 7,;( f - nonostante abbia richiamato Sez. 4, n. 29349/2018 - che, ritenendolo riconducibile alla valutazione della congruità della pena attribuita al giudice, ha escluso l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero motivato in ragione della mancata aliegazione da parte di quest'ultimo di elementi idonei a determinare le condizioni economiche dell'imputato (quale elemento di cui, ai sensi dell'art. 450, comma 1-bis, cod. proc. pen., deve tenersi conto per determinare il valore giornaliero in caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva), tuttavia ribadendo l'abnormità dell'ordinanza che non accoglie la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti ai pubblico ministero, quando interferisca con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità di esercizio dell'azione penale e di strutturazione dell'imputazione); - in realtà ha fatto riferimento alla mancata indicazione da parte del Pubblico ministero di elementi idonei «a determinare le complessive condizioni economico-familiari dell'imputato, per valutarne la capacità di assolvere al pagamento della rilevante pena pecuniaria»; dunque, non ha fondato il rigetto sulla valutazione (a lui attribuita dal rito) della congruità della pena, bensì su una prognosi relativa all'adempimento della pena pecuniaria, rendendo dunque - alla luce dei principi sopra esposti - un provvedimento abnorme.

Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto - Ufficio del giudice per le indagini preliminari per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotta - Ufficio del giudice per le indagini pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] GOTTOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 30 maggio 2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto non ha accolto la richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto aggravato di cui all'art. 582 cod. pen. ed ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero (art. 459, comma 3, cod. proc pen.). 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunaie di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha presentato ricorso per cassazione avverso il detto provvedimento, denunciandone l'abnormità, in quanto il mancato accoglimento della richiesta di emissione del provvedimento monitorio: - si fonderebbe sulla mancata indicazione degli elementi per valutare la capacità dell'imputato di assolvere al pagamento della rilevante pena pecuniaria indicata nella stessa richiesta (finendo col richiedere un'indagine patrimoniale in tal senso, non contemplata dal codice di rito); - non avrebbe considerato che il Pubblico ministero ha determinato la sanzione nel minimo (anche alla luce delle circostanza attenuanti concedibili), ha scelto un rito che prevede la riduzione della pena della metà e ha applicato il più basso tasso di conversione; né la possibilità del Giudice di concedere la sospensione condizionale della pena e il pagamento rateale (art. 133-ter cod. pen.), senza negare all'imputato tutti i benefici premiali connessi al rito scelto dal Pubblico ministero; - e sarebbe stato adottato sulla scorta di una valutazione di opportunità quale quella che in un caso «assolutamente identico» è già stato censurata da questa Corte (Sez. 6, n. 17702 del 01/04/2016, C.M., 266741 - 01, secondo cui «è abnorme, in quanto fondato unicamente su motivi di opportunità, il provvedimento con cui il G.i.p. rigetta la richiesta di emissione di decreto penale di condanna basato sulla prognosi negativa circa il pagamento, da parte dell'imputato, della pena pecuniaria indicata nella richiesta del P.M.») e di un improprio richiamo di Sez. 4 n. 29349 del 22/05/2018, Bini, Rv. 273376 - 01, dalla cui motivazione - che richiama la giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni Unite e, in particolare Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01 - si trarrebbe invece che è abnorme un provvedimento di diniego, quale quello de quo, fondato sulla prognosi negativa circa l'adempimento dell'imputato dell'obbligo di pagamento della pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti, e deve essere accolto. 1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno in effetti affermato che, in tema di decreto penale di condanna, deve «qualificarsi come abnorme il provvedimento di restituzione degli atti, motivato da ragioni di mera opportunità, che si traduca in una manifestazione di dissenso rispetto alla scelta, di esclusiva pertinenza dell'organo dell'accusa, di introdurre il procedimento monitorio ed in un'arbitraria usurpazione da parte del giudice di facoltà, riservate dall'ordinamento alla parte pubblica, in conseguenza della difforme considerazione sull'utilità del rito e sui suoi futuri sviluppi»; l'[OSCURATO:PERSONA] ha, al riguardo, richiamato quanto in precedenza affermato, per quel che qui rileva, da Sez. 6, n. 17702/2016, cit., proprio in ordine all'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti da parte del G.i.p. fondato sulla «prognosi negativa circa l'adempimento da parte dell'imputato dell'obbligo di pagamento della pena pecuniaria» (Sez. U, n. 20569/2018, cit.). Nel caso in esame, il G.i.p.: 2 7,;( f - nonostante abbia richiamato Sez. 4, n. 29349/2018 - che, ritenendolo riconducibile alla valutazione della congruità della pena attribuita al giudice, ha escluso l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero motivato in ragione della mancata aliegazione da parte di quest'ultimo di elementi idonei a determinare le condizioni economiche dell'imputato (quale elemento di cui, ai sensi dell'art. 450, comma 1-bis, cod. proc. pen., deve tenersi conto per determinare il valore giornaliero in caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva), tuttavia ribadendo l'abnormità dell'ordinanza che non accoglie la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti ai pubblico ministero, quando interferisca con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità di esercizio dell'azione penale e di strutturazione dell'imputazione); - in realtà ha fatto riferimento alla mancata indicazione da parte del Pubblico ministero di elementi idonei «a determinare le complessive condizioni economico-familiari dell'imputato, per valutarne la capacità di assolvere al pagamento della rilevante pena pecuniaria»; dunque, non ha fondato il rigetto sulla valutazione (a lui attribuita dal rito) della congruità della pena, bensì su una prognosi relativa all'adempimento della pena pecuniaria, rendendo dunque - alla luce dei principi sopra esposti - un provvedimento abnorme. Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto - Ufficio del giudice per le indagini preliminari per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotta - Ufficio del giudice per le indagini pr
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